Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2423-bis c.c. – Principi di redazione del bilancio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività…

;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto ;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Prudenza nella valutazione voci e prospettiva continuazione attività
  • Sostanza dell'operazione prevale su forma giuridica; iscrizione per competenza, non per cassa
  • Realizzazione utili solo alla chiusura esercizio; rischi e perdite anche se conosciuti post-chiusura
  • Valutazione separata elementi eterogenei; invariabilità criteri salvo deroghe eccezionali motivate
Indice dei contenuti

Il bilancio deve osservare sei principi fondamentali: prudenza, continuità, realizzazione, competenza, rischio, invariabilità criteri valutazione.

Ratio

La norma fissa principi contabili di base che garantiscono affidabilità, comparabilità e fedeltà del bilancio. La prudenza evita sopravvalutazioni patrimoniali; la continuità presume stabilità aziendale; la realizzazione contenpiù il riconoscimento di utili solo certi; la competenza assicura corretta periodizzazione; il rischio tutela creditori; l'invariabilità criteri consente confronti storici. Insieme, creano standard di trasparenza contabile.

Analisi

Prudenza e continuità sono criteri valutazione ex ante (al momento dell'iscrizione). Realizzazione e competenza regolano timing (quando rilevare ricavi e costi). Rischio e perdite estendono cautela oltre il dato certo. Invariabilità dei criteri da esercizio a esercizio è presunzione assoluta salvo deroga eccezionale, motivata in nota integrativa con indicazione dell'impatto sul patrimonio e risultato. Il principio 1-bis (inserito da riforma 2016) introduce rilevanza della sostanza economica su forma giuridica (es. leasing è diretto ai ricavi veri, non a mera formalità).

Quando si applica

Si applica a tutte le s.p.a., s.r.l. e società per azioni in genere. Per le micro-imprese sono ammesse deroghe ragionevolmente proporzionate alla loro dimensione. Enti del settore pubblico e banche seguono principi settoriali specifici (IFRS per banche, IAS per enti pubblici), ma i principi di base rimangono orientativi.

Connessioni

Rinvia agli artt. 2424-bis (voce per voce dello stato patrimoniale), 2425-bis (iscrizione ricavi e costi), 2423-ter (struttura bilancio), 2421 (nota integrativa). Base normativa ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) recepiti con Decreto Legislativo. Collegato a 2433 (valore della vigilanza delle autorità).

Casi pratici

Caso 1: La s.p.a

«Commercio Tizio» acquista magazzino per 100.000 euro a febbraio. La merce è venduta a giugno per 150.000 euro, ma il pagamento arriva a gennaio dell'anno successivo. Bilancio chiuso a 31 dicembre: il ricavo di 150.000 è iscritto per competenza (giugno), non per cassa (gennaio). È il principio di competenza (n. 3), non la riscossione, a governare.

Caso 2: Caso 2

Caio, amministratore di «Finanza Caio S.r.l.», cambia criterio di valutazione del magazzino da LIFO a FIFO dal 2026. La deroga è eccezionale se giustificata (es. cambio norma contabile internazionale). La nota integrativa deve motivare la deroga e quantificare l'impatto sul patrimonio netto e utile; altrimenti, il bilancio è contestabile.

Domande frequenti

Quali sono i sei principi fondamentali di redazione del bilancio?

Prudenza, continuità, realizzazione utili, competenza, rischio, invariabilità criteri valutazione. Un settimo principio (sostanza su forma) aggiunto nel 2016.

Cosa significa 'principio di prudenza' nella valutazione del bilancio?

Le voci devono essere valutate in modo conservativo, evitando sopravvalutazioni, e presupponendo la continuazione dell'attività aziendale (going concern).

Qual è la differenza fra bilancio in competenza e bilancio in cassa?

Bilancio in competenza rileva ricavi e costi nel periodo di competenza (indipendentemente dal pagamento); bilancio in cassa rileva al momento del pagamento/incasso. La legge impone competenza.

È ammesso cambiare criterio di valutazione da un esercizio all'altro?

No, salvo deroghe eccezionali motivate in nota integrativa con indicazione dell'impatto patrimoniale. La continuità dei criteri assicura comparabilità storica.

Quando va iscritto un rischio di perdita nel bilancio?

Al momento della chiusura dell'esercizio, anche se il rischio è conosciuto successivamente. Non è necessario attendere la materializzazione della perdita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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