Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 2357-quater c.c. – Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo quanto previsto dall’articolo 2357-ter, secondo comma , la società non può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest’ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2357-quater c.c. vieta alla società di sottoscrivere azioni proprie e si inserisce nel sistema di norme poste a tutela dell'integrità del capitale sociale della s.p.a. La norma è espressione del principio fondamentale secondo cui il capitale nominale della società deve corrispondere a un effettivo apporto di risorse esterne: se la società potesse sottoscrivere le proprie azioni durante la fase di costituzione o di aumento di capitale, utilizzerebbe risorse patrimoniali già proprie per «versare» il conferimento, creando una finzione di capitalizzazione priva di sostanza economica reale.
Il rischio concreto è quello della sottocapitalizzazione occulta: il registro delle imprese attesterebbe un capitale sociale di, poniamo, un milione di euro, ma in realtà una quota di quel capitale sarebbe stata versata dalla società stessa, abbassando di fatto il patrimonio netto disponibile a favore dei creditori. L'art. 2357-quater previene questo rischio con un divieto categorico di sottoscrizione - distinto dal riacquisto di azioni già emesse, che è soggetto a una disciplina diversa e meno restrittiva - e introduce un meccanismo di responsabilità sostitutiva a carico di promotori, soci fondatori e amministratori. Questo meccanismo garantisce che le azioni irregolarmente sottoscritte vengano comunque «liberate» con risorse esterne, realizzando il conferimento che avrebbe dovuto avvenire fin dall'inizio.
Analisi
La disposizione distingue nettamente tra la fase di costituzione della società e la fase degli aumenti di capitale. Nel primo caso, la responsabilità per la liberazione delle azioni irregolarmente sottoscritte dalla società ricade su promotori e soci fondatori; nel secondo caso, ricade sugli amministratori. Questa distinzione riflette le rispettive posizioni di responsabilità nelle due fasi: nella costituzione, i promotori e i fondatori sono i soggetti che progettano e realizzano l'atto costitutivo, quindi su di loro ricade la responsabilità di garantire la regolarità dei conferimenti; negli aumenti di capitale, gli amministratori sono i soggetti preposti all'esecuzione della delibera assembleare, quindi su di loro ricade la responsabilità di vigilare sulla regolarità della sottoscrizione.
La responsabilità è solidale: ciascun soggetto responsabile risponde per l'intero importo delle azioni da liberare, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili. Tuttavia, a differenza della responsabilità prevista nell'ambito analogo dall'art. 2359-quinquies c.c. (per le sottoscrizioni di azioni della controllante da parte della controllata), l'art. 2357-quater consente ai responsabili di dimostrare la propria assenza di colpa. Chi prova di aver agito con la diligenza del mandatario e di non aver potuto conoscere o impedire la sottoscrizione irregolare è esonerato dalla responsabilità solidale.
La previsione secondo cui chi sottoscrive in nome proprio ma per conto della società è considerato sottoscrittore in proprio affronta il problema dell'interposizione: potrebbe accadere che la società utilizzi un soggetto interposto (un socio, un dipendente, un fiduciario) per sottoscrivere formalmente le azioni, aggirando il divieto. La norma vanifica questo tentativo: l'interposto è considerato dalla legge il vero e unico sottoscrittore, con tutti gli obblighi di versamento e liberazione che ne conseguono. La società non può vantare alcun diritto sulle azioni così acquistate dall'interposto.
Sul piano sistematico, il divieto di sottoscrizione si distingue nettamente dalla disciplina del riacquisto di azioni proprie (artt. 2357, 2357-bis, 2357-ter c.c.): quest'ultima riguarda le azioni già emesse e circolanti, che la società può riacquistare entro i limiti e con le autorizzazioni previste dalla legge. Il divieto dell'art. 2357-quater riguarda invece la fase originaria di emissione delle azioni, in cui il conferimento deve provenire da soggetti terzi rispetto alla società stessa.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che la società, direttamente o per interposta persona, intende partecipare come sottoscrittore alla propria costituzione o ai propri aumenti di capitale. Il divieto scatta indipendentemente dalla percentuale di azioni che la società intenderebbe sottoscrivere: anche la sottoscrizione di una sola azione propria durante la costituzione è vietata. La norma si applica a tutte le s.p.a. e alle s.a.p.a., nonché alle s.r.l. per analogia sistematica. Non si applica ai successivi acquisti di azioni già in circolazione (disciplinati dagli artt. 2357-2357-bis c.c.) né alle operazioni di fusione o scissione in cui le azioni vengono assegnate ai soci della società incorporata o scissa in cambio delle quote originarie.
Connessioni
L'art. 2357-quater si collega agli artt. 2357, 2357-bis c.c. (acquisto e riacquisto di azioni proprie) e 2357-ter c.c. (regime delle azioni proprie acquisite). Si integra con le disposizioni sulla formazione del capitale (artt. 2342-2345 c.c.) e con le norme sulla nullità e irregolarità della società (artt. 2332-2334 c.c.). Per le società quotate, la disciplina è integrata dal TUF (D.Lgs. n. 58/1998) e dalla Direttiva 2012/30/UE (ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2017/1132/UE) che pone limiti armonizzati all'autofinanziamento del capitale nelle società per azioni europee. Il riferimento normativo europeo è l'art. 18 della Direttiva 2017/1132/UE, che vieta in modo analogo la sottoscrizione da parte della società delle proprie azioni.
Casi pratici
Caso 1: Sottoscrizione irregolare durante la costituzione
Tizio e Caio fondano una s.p.a. con capitale di 100.000 euro. Nella fretta della costituzione, per coprire la quota di un terzo socio che si è ritirato all'ultimo momento, fanno risultare che la società stessa ha sottoscritto 20.000 euro di azioni. Il notaio segnala l'irregolarità: la norma vieta alla società di sottoscrivere azioni proprie. Le 20.000 euro di azioni irregolarmente «sottoscritte» devono essere liberate da Tizio e Caio come promotori e soci fondatori, in solido: sono obbligati a versare entrambi l'intero importo, salvo poi dividersi il carico tra loro. Non possono invocare l'assenza di colpa perché erano consapevoli della situazione.
Caso 2: Interposto durante l'aumento di capitale
Gli amministratori di una s.p.a. dispongono l'aumento di capitale da 500.000 a 800.000 euro. Per coprire le azioni inoptate non sottoscritte dai soci, incaricano il dipendente Sempronio di sottoscrivere formalmente le azioni «per conto della società», promettendogli il rimborso. In applicazione dell'art. 2357-quater, Sempronio è considerato sottoscrittore in nome proprio a tutti gli effetti: è obbligato a versare il conferimento con risorse proprie e non ha diritto al rimborso dalla società. Gli amministratori sono solidalmente responsabili con lui per la liberazione delle azioni.
Domande frequenti
Una S.p.A. può sottoscrivere azioni di nuova emissione proprie durante un aumento di capitale?
No. L'art. 2357-quater vieta alla società di sottoscrivere azioni proprie sia in fase di costituzione sia in occasione di aumenti di capitale. Il divieto è assoluto e inderogabile.
Chi risponde se vengono sottoscritte azioni proprie in violazione del divieto?
Promotori e soci fondatori in caso di costituzione, oppure gli amministratori in caso di aumento di capitale, rispondono solidalmente per la liberazione di quelle azioni, versando con risorse proprie il conferimento dovuto.
È possibile escludere la responsabilità per la sottoscrizione vietata di azioni proprie?
Sì, ma solo dimostrando di essere esenti da colpa, ovvero di non essere stati in grado di conoscere o impedire l'operazione irregolare nonostante l'esercizio della normale diligenza.
Cosa succede a chi sottoscrive azioni proprie in nome proprio ma per conto della società?
La legge lo considera a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio, imponendogli tutti gli obblighi e le responsabilità dell'effettivo sottoscrittore, incluso il versamento del conferimento con risorse personali.
Il divieto di sottoscrizione si applica anche al successivo acquisto di azioni già emesse?
No. Il divieto riguarda solo la sottoscrizione di azioni di nuova emissione. Gli acquisti di azioni proprie già in circolazione sono disciplinati dagli artt. 2357 e 2357-bis c.c., che prevedono limiti quantitativi e autorizzazione assembleare.