Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 111 T.U.B. Microcredito.

In vigore dal 01/01/2022

Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

“1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa’ di persone o societa’ a responsabilita’ limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa’ cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) (lettera abrogata dall’articolo 1, comma 914, lettera b), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022));

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

1-bis. I soggetti iscritti nell’apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa’ a responsabilita’ limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata e cooperativa;

b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

c) requisiti di onorabilita’ dei soci di controllo o rilevanti, nonche’ di onorabilita’ e professionalita’ degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

d) oggetto sociale limitato alle sole attivita’ di cui al comma 1, nonche’ alle attivita’ accessorie e strumentali;

e) presentazione di un programma di attivita’.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita’ economica o sociale, purche’ i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu’ favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell’attivita’ di cui al comma 3, questa attivita’ e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche’ dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attivita’ indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita’, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito e’ subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3. (1)”

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(1) Articolo modificato dall’articolo 1, comma 914, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

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In sintesi

  • Deroga alla riserva ex art. 106 TUB: microcredito per microimpresa e lavoro autonomo (comma 1). I soggetti iscritti nell'apposito elenco OAM possono concedere in deroga all'art. 106 TUB finanziamenti fino a 75.000 euro (non assistiti da garanzie reali) a persone fisiche, società di persone, Srl semplificate, associazioni e cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o microimpresa, purché accompagnati da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.
  • Microcredito per Srl (comma 1-bis). Per le Srl (senza le limitazioni del comma 1, lett. a) i soggetti iscritti possono concedere finanziamenti fino a 100.000 euro.
  • Microcredito sociale per persone in vulnerabilità economica (comma 3). In via non prevalente, gli operatori possono concedere finanziamenti fino a 10.000 euro a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, senza garanzie reali, a condizioni più favorevoli del mercato, accompagnati da servizi di bilancio familiare, con finalità di inclusione sociale e finanziaria.
  • Soggetti non profit per il microcredito sociale (comma 4). In deroga all'art. 106 TUB, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso dei requisiti del comma 2, lett. c) e delle caratteristiche del comma 5, possono svolgere il microcredito sociale (comma 3) a tassi limitati al mero recupero dei costi.
  • Delega MEF per disposizioni attuative (comma 5) e riserva del nome "microcredito" (comma 5-bis). Il MEF sentita Banca d'Italia emana disposizioni attuative (D.M. 176/2014); il termine "microcredito" è riservato ai soggetti che rispettano le caratteristiche dei commi 1 e 3.
Indice dei contenuti

1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 111 TUB

L'art. 111 T.U.B. (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2022, come modificato dall'art. 1, c. 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di bilancio 2022) disciplina il microcredito come forma speciale di intermediazione finanziaria, caratterizzata da una deroga alla riserva di attività ex art. 106, c. 1 TUB in favore di soggetti iscritti in un elenco specifico tenuto dall'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). La norma traduce nell'ordinamento italiano i principi del microcredito come strumento di inclusione finanziaria, sviluppati a livello internazionale (es. Banca Grameen, Muhammad Yunus) e promossi dall'Unione europea come strumento di politica sociale e occupazionale (Iniziativa europea per il microcredito, Strumento europeo Progress di Microfinanza, InvestEU).

La ratio dell'art. 111 TUB è duplice: (a) favorire l'accesso al credito per microimprenditori, lavoratori autonomi e persone vulnerabili che non hanno accesso al sistema bancario tradizionale (per mancanza di garanzie, storia creditizia insufficiente, dimensione troppo ridotta per i prodotti bancari standard); (b) garantire la qualità e la sostenibilità dei finanziamenti attraverso l'obbligo di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che caratterizzano il microcredito come strumento non solo finanziario ma di accompagnamento all'autoimprenditorialità. Questo distingue il microcredito ex art. 111 TUB dai semplici prestiti di importo ridotto: senza i servizi ausiliari obbligatori, il finanziamento non è qualificabile come microcredito.

Il quadro normativo di riferimento è: l'art. 111 TUB (norma primaria), il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 (Regolamento attuativo adottato dal MEF ai sensi del comma 5, che disciplina requisiti, soglie, beneficiari e servizi ausiliari), e le disposizioni dell'OAM per la gestione dell'elenco (art. 113 TUB per i controlli).

2. Il microcredito per microimpresa e lavoro autonomo (comma 1)

Il comma 1, norma cardine dell'art. 111 TUB, autorizza i soggetti iscritti nell'elenco OAM a concedere finanziamenti "in deroga all'articolo 106, comma 1", cioè senza necessità di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. La deroga è giustificata dalla natura speciale dell'attività (finanziamenti di modesto ammontare, con finalità di inclusione, accompagnati da servizi non finanziari) che riduce i profili di rischio sistemico tipici dell'intermediazione finanziaria su larga scala.

Beneficiari ammissibili: persone fisiche o società di persone (s.n.c., s.a.s.) o Srl semplificate ex art. 2463-bis c.c. o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. L'espressione "avvio o esercizio" copre sia le start-up sia le microimprese già operative che necessitano di finanziamento per lo sviluppo o il consolidamento. Le Srl semplici (con capitale sociale da 1 a 9.999 euro) sono incluse perché si tratta della forma societaria più accessibile per le microimprese.

Condizioni del finanziamento (lett. a e c): (a) ammontare non superiore a 75.000 euro e assenza di garanzie reali (la soglia è stata innalzata nel tempo rispetto all'originario testo del D.Lgs. 141/2010, che prevedeva 25.000 euro per le persone fisiche); la lett. b) è stata abrogata dalla L. 234/2021; (c) obbligo di accompagnare il finanziamento con "servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati". Il D.M. 176/2014 specifica il contenuto minimo dei servizi ausiliari: supporto alla definizione del business plan, assistenza nell'avvio dell'attività, monitoraggio periodico dell'andamento dell'attività finanziata, tutoraggio nelle fasi critiche.

Implicazioni pratiche: la soglia di 75.000 euro e l'assenza di garanzie reali definiscono la fascia di clientela target, microimprenditori con esigenze di capitale circolante o di investimento ridotte, spesso esclusi dal credito bancario per mancanza di patrimonio da offrire in garanzia. Il prestito è tipicamente chirografario, con valutazione del merito creditizio basata sulla sostenibilità del progetto imprenditoriale e sulle competenze del soggetto finanziato, più che sul valore dei beni. Questa caratteristica richiede agli operatori di microcredito competenze specifiche di valutazione del business plan e di accompagnamento post-erogazione che le banche tradizionali non posseggono in modo strutturato.

3. Il microcredito per Srl (comma 1-bis)

Il comma 1-bis (introdotto dalla L. 234/2021) estende il microcredito alle "società a responsabilità limitata" (senza la qualifica "semplificata"), "senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a)", cioè senza il tetto di 75.000 euro e l'assenza di garanzie reali, ma con un tetto massimo di 100.000 euro. Questa estensione riconosce che le Srl (non semplificate) hanno tipicamente esigenze finanziarie e strutture patrimoniali più complesse rispetto alle Srl semplificate, e che il tetto di 75.000 euro sarebbe troppo restrittivo per le loro necessità di sviluppo. Il D.M. 176/2014 è stato aggiornato per recepire questa nuova categoria.

La previsione del comma 1-bis ha suscitato un dibattito interpretativo sulla persistenza o meno dell'obbligo dei servizi ausiliari per i finanziamenti alle Srl: l'interpretazione prevalente è che il rinvio alle Srl senza "le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a)" riguardi solo l'ammontare e l'assenza di garanzie reali, e che l'obbligo dei servizi ausiliari ex lett. c) permanga anche per i finanziamenti alle Srl, essendo un requisito essenziale della natura del microcredito.

4. Il microcredito sociale (commi 3 e 3-bis)

Il comma 3 introduce una seconda tipologia di microcredito, il cosiddetto microcredito sociale, che gli operatori iscritti nell'elenco possono erogare "in via non prevalente" (cioè come attività accessoria rispetto al microcredito imprenditoriale del comma 1) a "persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale". Le condizioni del microcredito sociale sono più restrittive rispetto al microcredito imprenditoriale: tetto di 10.000 euro (vs. 75.000/100.000 del comma 1), assenza di garanzie reali, servizi ausiliari di bilancio familiare (non di tutoraggio imprenditoriale), finalità di inclusione sociale e finanziaria, tasso più favorevole delle condizioni di mercato. La finalità del microcredito sociale è l'inclusione finanziaria, l'accesso a servizi finanziari di base, per soggetti altrimenti esclusi da qualsiasi forma di credito (sovraindebitati, disoccupati di lunga durata, migranti senza storia creditizia, anziani soli).

Il comma 3-bis prevede che il microcredito sociale (comma 3) e il microcredito imprenditoriale (comma 1) debbano essere esercitati congiuntamente dagli stessi operatori: non è possibile specializzarsi solo nel microcredito sociale senza anche svolgere il microcredito imprenditoriale. Questa previsione garantisce la sostenibilità finanziaria degli operatori: il microcredito sociale è strutturalmente meno redditizio (tassi più bassi, clientela più rischiosa) e deve essere bilanciato dall'attività imprenditoriale.

5. La riserva a soggetti non profit e le disposizioni attuative (commi 4, 5 e 5-bis)

Il comma 4 estende la deroga all'art. 106 TUB anche ai "soggetti giuridici senza fini di lucro" (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, enti del terzo settore ex D.Lgs. 117/2017 in possesso delle caratteristiche del comma 5) per la sola attività di microcredito sociale del comma 3, a tassi "adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore". Questa previsione riconosce il ruolo del terzo settore nell'inclusione finanziaria e consente a soggetti non profit di operare nel microcredito sociale senza iscrizione nell'albo degli IF ex art. 106 TUB (che richiederebbe requisiti patrimoniali e organizzativi non compatibili con la natura degli enti non profit).

Il comma 5 delega al MEF (sentita la Banca d'Italia) l'emanazione delle disposizioni attuative, disciplinando: requisiti dei beneficiari e forme tecniche dei finanziamenti; limiti oggettivi relativi al volume delle attività, alle condizioni economiche e all'ammontare massimo dei finanziamenti (con facoltà di modifica delle soglie dei commi 1 e 3); caratteristiche dei soggetti non profit del comma 4; informazioni da fornire alla clientela. In attuazione di questa delega è stato adottato il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, che costituisce il principale atto regolamentare di settore.

Il comma 5-bis (introdotto dalla L. 234/2021) riserva l'utilizzo del sostantivo "microcredito" ai soggetti che concedono finanziamenti secondo le caratteristiche dei commi 1 e 3: si tratta di una riserva del nome volta a prevenire l'uso improprio del termine per operazioni di credito al consumo ordinarie (senza i requisiti e i servizi ausiliari del microcredito) che si presentino come microcredito sfruttando la valenza positiva del termine.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa distingue il microcredito ex art. 111 TUB da un normale prestito di piccolo importo?

Il microcredito ex art. 111 TUB si distingue per l'obbligo di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati (art. 111, c. 1, lett. c TUB), dettagliati dal D.M. 176/2014: supporto alla definizione del business plan, tutoraggio nell'avvio dell'attività, monitoraggio periodico. Senza questi servizi il finanziamento non è qualificabile come microcredito. Ulteriori requisiti: assenza di garanzie reali, soglie massime (75.000 o 100.000 euro), beneficiari specifici (microimprenditori o persone vulnerabili).

Quali sono le soglie massime per il microcredito imprenditoriale e per il microcredito alle Srl?

Ai sensi dell'art. 111, c. 1 TUB (microcredito imprenditoriale standard): ammontare non superiore a 75.000 euro, senza garanzie reali. Ai sensi del comma 1-bis (microcredito per Srl non semplificate): ammontare non superiore a 100.000 euro (senza il vincolo dell'assenza di garanzie reali). Per il microcredito sociale ex comma 3 TUB: tetto di 10.000 euro, senza garanzie reali, a condizioni più favorevoli del mercato. Il D.M. 176/2014 può modificare tali soglie nell'ambito della delega del comma 5.

Chi può erogare microcredito in Italia ex art. 111 TUB?

I soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'OAM, con i requisiti del comma 2 TUB: forma societaria (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., cooperativa), capitale versato minimo (ex D.M. 176/2014), requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti e dei soci di controllo, oggetto sociale limitato alle attività di microcredito e accessorie, programma di attività. In aggiunta, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche del comma 5 possono svolgere il solo microcredito sociale (comma 4).

Il microcredito sociale può essere erogato come unica attività senza il microcredito imprenditoriale?

No. L'art. 111, c. 3-bis TUB prevede che il microcredito sociale (comma 3, finanziamenti fino a 10.000 euro a persone vulnerabili) e il microcredito imprenditoriale (comma 1) debbano essere esercitati congiuntamente dagli stessi operatori. Non è possibile specializzarsi esclusivamente nel microcredito sociale senza svolgere anche il microcredito imprenditoriale. Un'eccezione vale per i soggetti non profit del comma 4, che possono svolgere il solo microcredito sociale.

Qual è la riserva del nome 'microcredito' e quali sono le sue implicazioni?

L'art. 111, c. 5-bis TUB (introdotto dalla L. 234/2021) riserva l'uso del sostantivo 'microcredito' ai soggetti che concedono finanziamenti rispettando le caratteristiche dei commi 1 e 3 TUB (soglie, assenza di garanzie reali, servizi ausiliari, beneficiari specifici). L'uso improprio del termine da parte di soggetti che non rispettano tali requisiti, es. banche o finanziarie che offrono piccoli prestiti al consumo denominandoli 'microcredito', costituisce un'irregolarità sanzionabile e può configurare pubblicità ingannevole ai sensi del Codice del consumo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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