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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 833 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo 833 c.p.c. è stato abrogato dal legislatore.
  • Non contiene disposizioni attualmente vigenti.
  • Non produce effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

L'articolo 833 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non è più in vigore nell'ordinamento giuridico italiano.

Ratio

L'art. 833 c.p.c. è stato abrogato nell'ambito delle riforme che hanno riorganizzato la disciplina dell'arbitrato nel codice di procedura civile. L'abrogazione indica che il contenuto originario della norma è stato eliminato, incorporato in altre disposizioni o ritenuto superfluo dal legislatore.

Analisi

La norma non è più in vigore. Qualsiasi riferimento all'art. 833 c.p.c. in atti giuridici o pronunce anteriori all'abrogazione va letto alla luce della disciplina vigente al momento della loro formazione.

Quando si applica

La disposizione non trova applicazione in quanto abrogata. Per la disciplina dell'arbitrato occorre fare riferimento agli articoli vigenti del titolo VIII del libro IV del c.p.c. (artt. 806-840).

Connessioni

Per la disciplina completa dell'arbitrato si vedano gli artt. 806-832 c.p.c. attualmente in vigore.

Casi pratici

Caso 1: Tizio consulta il testo del codice di procedura civile e trova l'art

833 indicato come abrogato. Non esiste alcuna fattispecie pratica applicabile a questa norma, poiché essa non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente.

Caso 2: Caio rinviene in un vecchio contratto un riferimento all'art

833 c.p.c. Poiché la norma è abrogata, deve verificare se esiste una disposizione attualmente in vigore che disciplini la medesima materia, consultando il testo aggiornato del codice.

Domande frequenti

L'articolo 833 c.p.c. è ancora in vigore?

No. L'articolo 833 c.p.c. è stato abrogato e non produce alcun effetto giuridico nell'ordinamento vigente.

Cosa disciplinava l'art. 833 c.p.c. prima dell'abrogazione?

Il contenuto originario della norma è stato eliminato nell'ambito delle riforme della disciplina arbitrale. Per la normativa vigente sull'arbitrato occorre fare riferimento agli artt. 806-832 c.p.c.

Posso invocare l'art. 833 c.p.c. in un atto giuridico attuale?

No, poiché la norma è abrogata. Il riferimento sarebbe giuridicamente privo di fondamento.

Dove trovo la disciplina dell'arbitrato attualmente vigente?

Nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, artt. 806-840, che contengono la disciplina organica dell'arbitrato rituale e del riconoscimento dei lodi stranieri.

L'abrogazione dell'art. 833 c.p.c. ha effetti sugli arbitrati già conclusi?

No. Gli arbitrati conclusi quando la norma era in vigore rimangono regolati dalla disciplina applicabile al momento della loro svolgimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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