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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 683 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo abrogato: non è più in vigore nell'ordinamento italiano.
  • Non produce effetti giuridici né obblighi processuali.
  • Le materie eventualmente disciplinate sono regolate da altre norme vigenti.

L'articolo 683 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento vigente.

Ratio

L'articolo 683 c.p.c. è stato abrogato nel quadro delle riforme processuali che hanno ridisegnato la disciplina del Codice di Procedura Civile. Il legislatore ha ritenuto superflua o incompatibile con il sistema riformato la norma originariamente contenuta .

Analisi

Non essendo più in vigore, l'articolo non contiene disposizioni applicabili. Il testo è stato rimosso dall'ordinamento e non è possibile svolgere alcuna analisi tecnica di norme attive.

Quando si applica

L'articolo non trova applicazione in nessuna fattispecie concreta. Le situazioni in passato disciplinate dalla norma sono oggi regolate dalle disposizioni sopravvenute o dai principi generali del processo civile.

Connessioni

Per le materie un tempo regolate da questo articolo, è necessario fare riferimento alle disposizioni vigenti del Codice di Procedura Civile e, ove rilevante, alla legislazione speciale applicabile.

Casi pratici

Caso 1: Sempronio, consulente legale, cerca di applicare l'art

683 c.p.c. a una controversia pendente. Verificando la versione aggiornata del codice, riscontra che la norma è stata abrogata e che pertanto non può fondare alcuna eccezione processuale su di essa. Deve individuare la disciplina vigente applicabile alla fattispecie concreta.

Caso 2: Mevio, praticante avvocato, si imbatte in un richiamo all'art

683 c.p.c. durante una ricerca giuridica. Il suo supervisore gli spiega che la norma è abrogata e che, per orientarsi nella materia, deve consultare le disposizioni del codice di rito nella formulazione attualmente in vigore, tenendo conto degli interventi legislativi più recenti.

Domande frequenti

L'articolo 683 c.p.c. è ancora applicabile?

No, l'articolo 683 c.p.c. è stato abrogato e non è applicabile ad alcuna fattispecie processuale nell'ordinamento vigente.

Posso fare affidamento sull'art. 683 c.p.c. in una strategia processuale?

No. Fare affidamento su una norma abrogata è giuridicamente irrilevante. Occorre individuare la disposizione vigente che disciplina la fattispecie di interesse.

Quando è stato abrogato l'art. 683 c.p.c.?

Il testo del codice non indica la data specifica dell'abrogazione. Per informazioni precise occorre consultare le tavole di raffronto delle riforme processuali civili.

L'abrogazione crea un vuoto normativo?

Di norma no: il legislatore, abrogando una disposizione, provvede contestualmente a disciplinare diversamente la materia o a ricondurla a norme generali già vigenti.

Come faccio a sapere quale norma ha sostituito l'art. 683 c.p.c.?

Occorre consultare la legge abrogatrice e le relative note di coordinamento, oppure fare riferimento a un codice commentato aggiornato che indichi i riferimenti normativi correlati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.