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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 683 c.c. Testamento posteriore inefficace

In vigore

La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato.

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In sintesi

  • La revocazione fatta con testamento posteriore conserva efficacia anche se il nuovo testamento è inefficace per cause sopravvenute.
  • Le cause tipiche di inefficacia previste dalla norma sono: premorienza dell'erede o legatario, incapacità, indegnità, rinuncia all'eredità o al legato.
  • L'effetto revocatorio è quindi autonomo rispetto all'effetto attributivo: la volontà di revocare resta ferma anche se la nuova attribuzione cade.
  • I testamenti precedenti revocati non rivivono: si applica la disciplina della successione legittima sui beni rimasti senza disposizione.
  • La norma tutela la certezza giuridica della volontà revocatoria espressa dal testatore.

Funzione della norma

L'art. 683 c.c. risolve un problema di grande rilievo pratico: cosa accade alle disposizioni revocate quando il testamento successivo, contenente la revoca, perde efficacia per cause sopravvenute? Il legislatore ha optato per una soluzione netta: la revocazione conserva il suo effetto anche se il nuovo testamento non produce l'attribuzione patrimoniale ivi contenuta. Si tratta di un'applicazione del principio di autonomia della volontà revocatoria rispetto alla volontà attributiva, dettato dall'esigenza di certezza nei rapporti successori.

Le cause di inefficacia tipizzate

La norma elenca quattro cause di inefficacia del nuovo testamento: premorienza dell'erede o legatario (art. 462 c.c., capacità di succedere); incapacità a succedere (art. 463 c.c., indegnità) o difetto di capacità giuridica successoria; indegnità dichiarata con sentenza; rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.) o al legato (art. 649 c.c.). L'elenco è considerato dalla dottrina maggioritaria tassativo: solo queste cause di inefficacia non travolgono la revocazione. Per cause diverse — ad esempio la nullità del nuovo testamento per difetto di forma — la disciplina è invece quella generale dell'art. 681 c.c. e della giurisprudenza che esclude la revoca quando il testamento revocante sia di per sé nullo.

Distinzione tra inefficacia e nullità del testamento revocante

È fondamentale distinguere tra inefficacia sopravvenuta (art. 683 c.c.) e nullità originaria. Se il testamento posteriore è nullo (per difetto di forma, incapacità del testatore, mancanza dei requisiti essenziali ex art. 606 c.c.), la revocazione in esso contenuta non produce effetti, perché un atto nullo non può produrre alcun effetto giuridico, neppure revocatorio. Se invece il testamento è valido ma diviene inefficace per le cause indicate dall'art. 683 c.c., la revoca rimane ferma e i beni non attribuiti passano agli eredi legittimi.

Caso pratico

Tizio nel 2018 redige testamento olografo con cui istituisce erede universale il fratello Caio. Nel 2022 redige un secondo testamento olografo con cui revoca espressamente il primo e nomina erede la nipote Sempronia. Sempronia, però, premuore a Tizio nel 2023. Alla morte di Tizio nel 2024: il testamento del 2022 è inefficace nella parte attributiva (Sempronia premorta) ma conserva il suo effetto revocatorio ex art. 683 c.c. Il testamento del 2018 non rivive: Caio non eredita. Si apre la successione legittima a favore degli eredi legittimi di Tizio individuati ex artt. 565 ss. c.c.

Coordinamento con la revocazione della revocazione

L'art. 681 c.c. disciplina la revoca della revoca: la revocazione totale o parziale di un testamento successivo, contenente revoca del primo, fa rivivere il primo testamento solo se questa è la volontà espressa del testatore. L'art. 683 c.c. opera invece automaticamente, senza necessità di indagine sulla volontà del testatore: la regola è oggettiva e si applica in tutte le ipotesi tipizzate.

Domande frequenti

Cosa succede ai testamenti precedenti se quello posteriore diventa inefficace?

Ai sensi dell'art. 683 c.c., se il testamento posteriore è inefficace per premorienza, incapacità, indegnità o rinuncia del beneficiario, la revocazione dei testamenti precedenti resta efficace: i testamenti revocati non rivivono.

I beni non attribuiti come si trasmettono?

I beni non attribuiti per inefficacia del testamento posteriore si trasmettono secondo le regole della successione legittima (artt. 565 ss. c.c.), come se non fosse stato fatto testamento.

La regola vale anche se il nuovo testamento è nullo per vizio di forma?

No. L'art. 683 c.c. opera solo per le cause di inefficacia sopravvenuta tipizzate. Se il nuovo testamento è nullo (es. olografo privo di sottoscrizione o di data), la revocazione in esso contenuta non produce effetti e il testamento precedente resta valido.

Se il legatario premuore al testatore, il testamento revocante è efficace?

L'attribuzione del legato cade per premorienza, ma la revocazione delle disposizioni precedenti contenuta nel nuovo testamento conserva piena efficacia ex art. 683 c.c.

Quando opera la rinuncia all'eredità ai fini dell'art. 683 c.c.?

La rinuncia ex art. 519 c.c. fa cadere l'attribuzione ereditaria contenuta nel testamento posteriore, ma non travolge la revocazione delle disposizioni precedenti, che resta ferma ai sensi dell'art. 683 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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