Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 681 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 680 - Articolo 680 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 682 - Articolo 682 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 679 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sugli imm→Articolo 683 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 678 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili→Articolo 684 Codice di Procedura Civile: Revoca del sequestro→Art. 677 c.p.c.: Esecuzione del sequestro giudiziario→Art. 685 c.p.c.: Vendita delle cose deteriorabili→Art. 676 c.p.c.: Custodia nel caso di sequestro giudiziario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 681 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non è più applicabile nelle procedure cautelari del processo civile italiano.
Ratio
L'articolo 681 c.p.c. è stato abrogato nell'ambito del riordino normativo del processo civile italiano. La sua soppressione rientra nel progetto di razionalizzazione del sistema cautelare realizzato principalmente con la L. 353/1990, che ha introdotto il procedimento cautelare uniforme semplificando e aggiornando la disciplina previgente.
Analisi
Non essendo disponibile il testo della norma abrogata, non è possibile procedere a un'analisi strutturale del contenuto. L'abrogazione opera ex nunc: i procedimenti avviati e definiti prima dell'abrogazione rimangono soggetti alla normativa allora vigente, mentre le nuove fattispecie sono disciplinate dalle norme attualmente in vigore.
Quando si applica
La norma non è applicabile in quanto abrogata. Chiunque si trovi in una situazione che richiedesse in passato l'applicazione dell'art. 681 c.p.c. deve oggi fare riferimento al procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.) e alle norme specifiche sui sequestri (artt. 670-686 c.p.c.).
Connessioni
Il quadro normativo di riferimento per la tutela cautelare nel processo civile italiano comprende: artt. 669-bis ss. c.p.c. (procedimento cautelare uniforme), art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario), art. 671 c.p.c. (sequestro conservativo), art. 700 c.p.c. (provvedimenti d'urgenza), art. 702-bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione).
Casi pratici
Caso 1: Tizio consulta un testo giuridico risalente che richiama l'art
681 c.p.c. per la disciplina di un istituto cautelare. L'avvocato Caio lo avverte che la norma è abrogata e che la tutela richiesta va ricercata nel vigente sistema cautelare unificato degli artt. 669-bis ss. c.p.c., che offre strumenti più flessibili e moderni rispetto all'originaria frammentazione normativa del codice del 1942.
Caso 2: Sempronia, in un'aula universitaria, sente un professore citare l'art
681 c.p.c. come norma vigente. Mevio, studente preparato, interviene segnalando che la norma risulta abrogata. Il professore verifica e conferma l'errore, aggiornando il proprio materiale didattico e spiegando agli studenti l'importanza di consultare sempre il testo normativo aggiornato disponibile su Normattiva prima di citare una norma in ambito accademico o professionale.
Domande frequenti
L'art. 681 c.p.c. è ancora in vigore?
No, l'articolo 681 c.p.c. è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento giuridico italiano.
Qual è il sistema cautelare vigente che ha sostituito le norme abrogate come l'art. 681 c.p.c.?
Il sistema cautelare vigente è imperniato sul procedimento cautelare uniforme degli artt. 669-bis ss. c.p.c., introdotto dalla L. 353/1990, che disciplina in modo organico la forma della domanda, la competenza, la fase decisoria e i rimedi impugnatori.
Posso fare affidamento su manuali giuridici datati che citano l'art. 681 c.p.c.?
No, manuali e testi giuridici risalenti possono contenere riferimenti a norme abrogate. Verificare sempre il testo aggiornato su Normattiva (www.normattiva.it) prima di applicare qualsiasi disposizione processuale.
La riforma del processo civile del 2022-2023 ha ulteriormente modificato le norme sui sequestri?
La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha apportato modifiche al processo civile, incidendo anche su alcune disposizioni cautelari. Per il testo aggiornato è fondamentale consultare Normattiva.
Dove studio la disciplina vigente dei sequestri nel processo civile?
La disciplina vigente dei sequestri è contenuta negli artt. 670-686 c.p.c. per le norme specifiche e negli artt. 669-bis ss. c.p.c. per il procedimento cautelare uniforme, consultabili in versione aggiornata su www.normattiva.it.