Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 677 c.p.c. – Esecuzione del sequestro giudiziario
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’art. 608, primo comma.
L’art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore .
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell’art. 211.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 676 - Art. 676 c.p.c.: Custodia nel caso di sequestro giudiziario→Cod. proc. civ. art. 678 - Art. 678 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 675 c.p.c.: Termine d’efficacia del provvedimento→Art. 679 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sugli imm→Articolo 674 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 680 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 673 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 681 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 672 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sequestro giudiziario si esegue con le norme sull'esecuzione per consegna o rilascio e il giudice può ordinare al terzo detentore di esibire o consegnare il bene sequestrato.
Ratio
L'articolo 677 c.p.c. disciplina le modalità esecutive del sequestro giudiziario, prevedendo un raccordo con la disciplina dell'esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605 ss. c.p.c.) e introducendo alcune deroghe funzionali alla natura cautelare della misura. La ratio della norma è duplice: da un lato garantire la speditezza dell'esecuzione cautelare, elidendo passaggi procedurali (come il precetto) propri dell'esecuzione forzata ordinaria che sarebbero incompatibili con l'urgenza tipica delle misure cautelari; dall'altro assicurare che il provvedimento possa essere eseguito anche quando il bene si trova nella disponibilità di un terzo, attraverso uno specifico ordine giudiziale.
Analisi
Il primo comma stabilisce il rinvio alle norme degli artt. 605 ss. c.p.c. (esecuzione per consegna o rilascio) «in quanto applicabili», con espressa esclusione della notifica del precetto e della comunicazione di cui all'art. 608, primo comma. L'esclusione del precetto si giustifica perché il sequestro non è un'esecuzione forzata ma una misura cautelare: non vi è un «diritto a procedere in via esecutiva» da far valere con il precetto, bensì un provvedimento cautelare autorizzato dal giudice che ha già valutato fumus e periculum.
Il secondo comma introduce una parziale retromarcia: l'art. 608, primo comma, (comunicazione del titolo e dell'ordine al debitore prima dell'immissione nel possesso) torna applicabile quando il custode sia persona diversa dal detentore. In questo caso, la comunicazione al detentore è necessaria per consentirgli di adempiere spontaneamente prima dell'intervento coattivo. Il terzo comma attribuisce al giudice il potere, esercitabile nel provvedimento autorizzativo o successivamente, di ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode; il terzo è soggetto alla disciplina dell'art. 211 c.p.c. (ordine di esibizione e sanzioni per l'inottemperanza).
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i casi in cui sia disposto un sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e il creditore debba procedere all'esecuzione della misura. Assume particolare rilievo pratico quando il bene oggetto di sequestro è detenuto da un terzo (depositario, comodatario, locatario), ipotesi frequente nelle controversie societarie e successorie. L'ordine al terzo ex terzo comma si rivela strumento efficace per superare resistenze di fatto all'esecuzione del sequestro.
Connessioni
La norma si coordina con: art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario), art. 675 c.p.c. (termine di efficacia), art. 676 c.p.c. (custodia), artt. 605-611 c.p.c. (esecuzione per consegna o rilascio), art. 608 c.p.c. (forma dell'esecuzione per rilascio), art. 211 c.p.c. (ordine di esibizione e ispezione), art. 211 disp. att. c.p.c. Rilevante anche il D.Lgs. 150/2011 che ha semplificato alcune procedure esecutive.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ottiene il sequestro giudiziario di macchinari industriali che risultano detenuti dal terzo Filano, depositario di Caio. Il giudice, nel provvedimento cautelare, ordina a Filano di consentire l'immediata immissione in possesso del custode nominato. Filano, inizialmente restio, viene informato che l'inottemperanza lo espone alle conseguenze previste dall'art. 211 c.p.c. e acconsente all'accesso. L'ufficiale giudiziario, senza necessità di notificare alcun precetto, esegue il sequestro immettendo il custode nel possesso dei macchinari.
Caso 2: Sempronia ottiene il sequestro giudiziario di un archivio societario
I documenti si trovano presso la sede legale della società, dove Mevio è il responsabile amministrativo. Il custode (persona diversa dal detentore Mevio) deve ricevere la comunicazione ex art. 608, primo comma, prima di procedere all'immissione in possesso. Mevio non ottempera spontaneamente, per cui l'ufficiale giudiziario interviene coattivamente garantendo l'accesso al custode e la formazione del verbale di sequestro.
Domande frequenti
È necessario notificare un precetto prima di eseguire il sequestro giudiziario?
No, l'art. 677 c.p.c. esclude espressamente la notifica del precetto per consegna o rilascio nell'esecuzione del sequestro giudiziario, semplificando così la procedura rispetto all'esecuzione forzata ordinaria.
Cosa succede se il bene da sequestrare è detenuto da un terzo?
Il giudice può ordinare al terzo detentore di esibire il bene o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode. Il terzo inadempiente è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 211 c.p.c.
In quanto tempo deve essere eseguito il sequestro giudiziario dopo l'autorizzazione?
Il provvedimento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia (art. 675 c.p.c.), pena la perdita automatica di efficacia dell'autorizzazione.
Chi procede materialmente all'esecuzione del sequestro giudiziario?
L'esecuzione è curata dall'ufficiale giudiziario, che si avvale delle procedure previste dagli artt. 605 ss. c.p.c. per la consegna e il rilascio, adattate alla natura cautelare della misura.
Il terzo detentore può opporsi all'esecuzione del sequestro giudiziario?
Il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali del procedimento, ma non può rifiutarsi di ottemperare all'ordine del giudice senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.