In sintesi
- Il provvedimento di assegnazione è adottato dal giudice quando l'incanto è andato deserto per mancanza di offerte e vi sono istanze di assegnazione validamente presentate.
- Il giudice fissa il termine entro cui l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
- L'assegnazione trasferisce il bene al creditore in sostituzione del denaro.
- La norma è la conseguenza procedurale delle istanze ex artt. 588 e 589.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 590 c.p.c. – Provvedimento di assegnazione
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se la vendita …
non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se l'incanto va deserto e vi sono istanze di assegnazione, il giudice provvede fissando il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio da parte dell'assegnatario.
Ratio
L'art. 590 c.p.c. chiude il sotto-procedimento di assegnazione, regolando il provvedimento del giudice sulle istanze presentate dai creditori ex art. 588. La norma ha carattere sintetico perché presuppone la disciplina già dettata dagli artt. 588 e 589: una volta verificata la desertità dell'incanto e la presenza di domande, il giudice non ha discrezionalità nel senso di negare l'assegnazione in assoluto (salvo ragioni di inidoneità delle offerte), ma deve provvedere su di esse, scegliendo tra quelle ricevute quella più conveniente per i creditori.
Il riferimento all'«eventuale conguaglio» riflette la possibilità che il creditore procedente, ai sensi dell'art. 589 secondo comma, abbia già compensato una parte del prezzo con il proprio credito: in quel caso il conguaglio è la sola eccedenza da versare in denaro.
Analisi
La norma contiene due presupposti applicativi: (a) la vendita all'incanto non ha avuto luogo per mancanza di offerte, non per altre cause come rinvii o vizi procedurali; (b) vi sono domande di assegnazione, presentate nei termini di cui all'art. 588. In presenza di tali presupposti il giudice «provvede» su di esse: il provvedimento è un'ordinanza che individua l'assegnatario, determina le condizioni dell'assegnazione e fissa il termine per il versamento del conguaglio.
Se le istanze sono multiple, il giudice sceglie quella più vantaggiosa per i creditori (di norma l'offerta più alta). Il termine per il versamento del conguaglio, fissato discrezionalmente dal giudice, è perentorio: il mancato versamento comporta la decadenza dall'assegnazione, con applicazione per analogia delle regole sull'inadempienza dell'aggiudicatario ex art. 587.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente nella procedura con incanto, quando quest'ultimo va deserto per assenza di offerenti. Non si applica nella vendita senza incanto ex art. 569 terzo comma (offerte in busta chiusa), per la quale valgono regole diverse. In presenza di sia un'istanza di assegnazione sia potenziali offerenti all'incanto, si dà precedenza all'incanto.
Connessioni
Art. 588 c.p.c. (termine per l'istanza); art. 589 c.p.c. (contenuto dell'istanza); art. 591 c.p.c. (alternativa: nuovo incanto o amministrazione giudiziaria se non vi sono istanze di assegnazione); art. 587 c.p.c. (inadempienza, applicabile per analogia in caso di mancato versamento del conguaglio); art. 586 c.p.c. (decreto di trasferimento, applicabile anche all'assegnatario dopo il versamento del conguaglio).
Casi pratici
Caso 1: L'incanto sull'immobile del debitore Sempronio va deserto
I creditori Tizio e Caio hanno presentato rispettivamente istanza di assegnazione per 90.000 e per 100.000 euro. Il giudice sceglie l'offerta di Caio in quanto più vantaggiosa per i creditori e provvede all'assegnazione con ordinanza, fissando a 30 giorni il termine per il versamento del conguaglio (ovvero la differenza tra il prezzo offerto e quanto Caio può compensare con il suo credito). Caio versa il conguaglio nei termini e il giudice emette il decreto di trasferimento.
Caso 2: Caso 2
Mevio, unico creditore procedente, ha presentato istanza di assegnazione per 80.000 euro, offrendo di compensare con il suo credito di 75.000 euro e versando solo 5.000 euro di conguaglio oltre alle spese. L'incanto va deserto. Il giudice provvede all'assegnazione a favore di Mevio e fissa 20 giorni per il versamento del conguaglio. Mevio versa 5.000 euro più le spese; il giudice emette il decreto di trasferimento e Mevio diventa proprietario dell'immobile, con contestuale estinzione del credito per 75.000 euro.
Domande frequenti
Cosa succede se nessuno partecipa all'asta?
Se l'incanto va deserto per mancanza di offerte, il giudice esamina le eventuali istanze di assegnazione presentate preventivamente dai creditori. Se vi sono tali istanze, provvede all'assegnazione; altrimenti dispone un nuovo incanto o l'amministrazione giudiziaria ex art. 591.
Il giudice può rifiutare di assegnare il bene anche se ci sono istanze?
Il giudice deve provvedere sulle istanze presenti. Può però non accoglierle se le offerte sono insufficienti rispetto ai minimi di legge, nel qual caso dispone un nuovo incanto o l'amministrazione giudiziaria.
Cos'è il conguaglio nell'assegnazione di un immobile?
È la somma in denaro che l'assegnatario deve versare per completare il pagamento del prezzo, dopo aver detratto l'eventuale credito compensato. Ad esempio, se il credito è 70.000 euro e il prezzo di assegnazione è 90.000 euro, il conguaglio è 20.000 euro più le spese.
Se ci sono più creditori che chiedono l'assegnazione, chi ha la precedenza?
Il giudice sceglie tra le istanze quella più vantaggiosa per i creditori, di norma l'offerta economicamente più elevata. Non è previsto un sistema di prelazione automatico tra creditori: è una valutazione caso per caso.
Dopo l'assegnazione, come divento formalmente proprietario dell'immobile?
Dopo il versamento del conguaglio nei termini fissati dal giudice, questi emette il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., che costituisce il titolo per la trascrizione della proprietà nei registri immobiliari.