Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 494 c.p.c. – Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore.
All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.
Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi .
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 493 - Art. 493 c.p.c.: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori→Cod. proc. civ. art. 495 - Articolo 495 Codice di Procedura Civile: Conversione del pignoram…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento→Articolo 496 Codice di Procedura Civile: Riduzione del pignoramento→Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione→Art. 497 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del pignoramento→Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi→Articolo 498 Codice di Procedura Civile: Avviso ai creditori iscritti→Art. 489 c.p.c.: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il debitore può evitare il pignoramento versando in mano all'ufficiale giudiziario la somma dovuta e le spese, depositandola come oggetto di pignoramento in denaro.
Ratio
L'articolo 494 disciplina una pratica alternativa al pignoramento di beni: il debitore può optare per il pagamento in denaro tramite l'ufficiale giudiziario, oppure depositare somme in lieu di beni pignorati. Questa norma persegue due finalità: offre al debitore una chance per evitare l'espropriazione dei propri beni (favorendo l'efficienza della procedura) e protegge il creditore garantendogli la ricezione del dovuto tramite un soggetto neutrale (l'ufficiale giudiziario). Il valore del denaro da depositare è aumentato di due decimi (20%) rispetto al credito, compensando il rischio di insolvenza dell'ufficiale giudiziario.
Analisi
L'articolo si compone di tre commi. Il primo comma autorizza il debitore a versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con incarico di consegnarli al creditore. È implicita una riserva: il debitore può dichiarare riserva di ripetere (riprendere) la somma versata se successivamente avesse motivo di ritenerla indebitamente pagata (es. credito già estinto). Il secondo comma (come sostituito dalla Legge 1950, n. 581) prevede un'alternativa: il debitore può evitare il pignoramento di cose depositando presso l'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale al credito aumentato di due decimi (il 20%) come oggetto di pignoramento. Il denaro sostituisce i beni reali.
Quando si applica
L'articolo si applica durante il procedimento esecutivo, prima che il pignoramento sia effettivamente realizzato sui beni. Se il debitore agisce tempestivamente, può versare il denaro e evitare il pignoramento. Se il pignoramento è già stato perfezionato, la disciplina dell'articolo 494 non può più applicarsi (ma eventualmente altri rimedi come l'articolo 495 sulla conversione). L'articolo è applicabile indipendentemente dal tipo di beni espropriabili (mobili, immobili, crediti).
Connessioni
L'articolo si collega all'articolo 474 c.p.c. (precetto, che precede il pignoramento), agli articoli 492-493 (forme e multiplicità del pignoramento), all'articolo 495 (conversione del pignoramento post-pignoramento). È connesso all'articolo 388 codice penale (reati di sottrazione di cose pignorate). Rimanda indirettamente a una serie di articoli sulla liquidazione del credito nel procedimento esecutivo (articoli 530-598).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio creditore notifica il precetto al debitore Caio per una somma di 50.000 euro più 5.000 di spese. Caio, informato della pendenza dell'esecuzione, decide di risolvere la questione depositando il denaro. Si reca presso l'ufficiale giudiziario e versa 55.000 euro (credito + spese) incaricando l'ufficiale di consegnarli a Tizio. Caio dichiara anche riserva di ripetere il denaro se successivamente accerta che parte del credito era già estinta da pagamenti precedenti non registrati. L'ufficiale giudiziario custodisce il denaro e lo consegna a Tizio; il pignoramento non ha luogo.
Caso 2: Caso 2
Sempronio creditore ha avviato esecuzione su beni immobili del debitore Mevio (un appartamento di valore 200.000 euro). Mevio, per evitare il lungo procedimento di pignoramento e vendita dell'immobile, propone al giudice di depositare in cancelleria una somma in luogo del bene. Il deposito deve ammontare al credito (es. 100.000 euro) aumentato di due decimi, quindi 120.000 euro. Mevio versa 120.000 euro presso l'istituto di credito indicato dal giudice, e l'immobile rimane libero dal pignoramento, sostituito dal credito in denaro.
Domande frequenti
Se il debitore versa il denaro all'ufficiale giudiziario, il credito è estinto?
Sì, il pagamento tramite l'ufficiale giudiziario estingue il credito una volta che l'ufficiale consegna il denaro al creditore. Prima della consegna, il denaro rimane in custodial dell'ufficiale. Se il debitore ha dichiarato riserva di ripetere, può successivamente agire per recuperare il denaro se ritiene il credito indebitamente pagato.
Quanto denaro devo depositare se voglio evitare il pignoramento di beni concreti?
Devi depositare una somma pari al credito aumentata del 20% (due decimi). Ad esempio, se il credito è 50.000 euro, devi depositare 60.000 euro. L'aumento del 20% compensa il rischio di custodìa dell'ufficiale.
Se il debitore paga solo una parte della somma, si evita comunque il pignoramento?
No. L'articolo 494 richiede il pagamento completo della somma dovuta (credito + spese). Se il debitore versa solo una parte, il pignoramento procede sui beni per l'importo residuo. Però il debitore non è nuovamente sottoposto a pignoramento per la parte versata.
Posso versare il denaro direttamente al creditore, anziché all'ufficiale giudiziario?
La legge richiede che il versamento avvenga nelle mani dell'ufficiale giudiziario, non direttamente al creditore. Questo garantisce trasparenza e neutralità. Se versi direttamente al creditore senza intermediazione dell'ufficiale, il pignoramento procede comunque, perché non hai seguito la procedura legale.
Se dichiaro riserva di ripetere la somma versata, quali sono i miei diritti?
Dichiarando riserva, ti riservi il diritto di agire successivamente in giudizio per reperitere (recuperare) il denaro se accurti che il credito era indebitamente pagato. Però questa riserva non sospende l'effetto del pagamento; per escludere da subito il pagamento, devi impugnare il credito prima di versare.