Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 432 c.p.c. – Valutazione equitativa delle prestazioni

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

In sintesi

  • Applicabile quando il diritto è certo ma l'importo è indeterminato
  • Giudice liquida l'importo mediante valutazione equitativa
  • Ricorre in materia di prestazioni continuative o di difficile quantificazione
Indice dei contenuti

Quando il diritto è certo ma la somma non è determinabile, il giudice la liquida tramite valutazione equitativa delle prestazioni.

Ratio

L'art. 432 c.p.c. permette al giudice di quantificare l'importo di una prestazione quando il diritto è indubbio ma la somma non possa essere determinata con precisione. Questa norma risolve il problema che molti diritti (come l'indennità di licenziamento calcolata su basi anagrafiche, o le spese di mantenimento di figli naturali) sono soggetti a fluttuazioni o a criteri di calcolo complessi. La valutazione equitativa affida al prudente apprezzamento del giudice il compito di fissare l'importo congruo.

Analisi

La disposizione contiene tre elementi essenziali: la certezza del diritto sostanziale (il creditore ha effettivamente diritto a una prestazione), l'impossibilità di determinazione della somma (mancano dati, documenti o basi di calcolo precise), e il potere-dovere del giudice di liquidare l'importo con valutazione equitativa. Non si tratta di un potere discrezionale assoluto, bensì di una valutazione prudenziale ancorata alla causa e alle circostanze del caso.

Quando si applica

L'articolo trova applicazione in numerose fattispecie: indennità di licenziamento quando la retribuzione sia variabile; danno non patrimoniale (moral damages) in lesioni di diritti della personalità; spese di mantenimento di figli quando il reddito del genitore sia incerto; danni derivanti da inadempimento contrattuale quando non sia provato l'importo esatto. Il giudice non può ricorrervi se il creditore ha semplicemente omesso di provare l'importo, quando cioè la determinazione fosse possibile ma la prova manchi.

Connessioni

L'art. 432 si connette con l'art. 431 sulle sentenze di condanna, con gli articoli sulla liquidazione del danno (art. 1226 c.c.), con la disciplina della prova (artt. 2697-2698 c.c.) e con i principi di equità affidati al giudice in altri contesti. Presuppone anche la conoscenza della materia controversa e dei dati oggettivi disponibili.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è assunto presso un'agenzia di viaggio con retribuzione variabile basata su commissioni. Viene licenziato. Ha diritto all'indennità di licenziamento (diritto certo), ma la sua retribuzione media è difficile da calcolare perché varia da mese a mese e in alcuni periodi ha avuto commissioni molto basse. Il giudice, esaminati gli ultimi ventiquattro mesi di buste paga, utilizza la valutazione equitativa per fissare la retribuzione media e da qui calcola l'indennità.

Caso 2: Caio ha acquistato un'opera d'arte attraverso una piattaforma online

Il quadro arriva danneggiato. Ha diritto al risarcimento (diritto certo), ma il danno non patrimoniale è difficile da quantificare in euro. Il giudice, valutatane la natura e il pregiudizio personale, utilizza la valutazione equitativa per liquidare € 3.000 come risarcimento equo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la quantificazione ordinaria e la valutazione equitativa?

La quantificazione ordinaria si basa su prove documentali concrete (bonifici, contratti, buste paga). La valutazione equitativa è un apprezzamento prudenziale del giudice quando le prove non consentono una precisione matematica, ma il diritto è comunque certo.

Il giudice può sempre ricorrere alla valutazione equitativa?

No. L'art. 432 richiede due presupposti: che il diritto sia certo (non controverso sulla sua stessa esistenza) e che sia impossibile determinare la somma con certezza. Se il creditore ha potuto provare l'importo ma ha omesso di farlo, non scatta l'equità.

Quali sono gli esempi più comuni di valutazione equitativa?

Indennità di licenziamento con retribuzione variabile, danno non patrimoniale (morale), spese di mantenimento di figli, danni da inadempimento contrattuale quando l'importo sia oscuro, lucro cessante derivante da violazione di brevetti.

Che cosa deve fare il giudice per operare la valutazione equitativa?

Deve acquisire tutti i dati disponibili (documentazione, comparazioni di mercato, testimonianze), applicare criteri ragionevoli e trasparenti, e motivare la sua scelta nella sentenza, indicando il metodo di calcolo seguito.

La valutazione equitativa può essere impugnata in appello?

Sì. Il giudice d'appello può rivedere la valutazione equitativa se la reputa errata di fatto o di diritto. Tuttavia, all'appellante compete l'onere di provare che il giudice ha commesso errore manifesto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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