Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 412-bis c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 412 - Art. 412 c.p.c.: Processo verbale di mancata conciliazione→Cod. proc. civ. art. 412-ter - ter c.p.c.: Altre modalità di conciliazione e arbitrato→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 412-quater c.p.c.: Altre modalità di conciliazione e arbitr→Articolo 413 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Art. 411 c.p.c.: Processo verbale di conciliazione→Articolo 414 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda→Articolo 410-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 410 c.p.c.: Tentativo facoltativo di conciliazione→Art. 415 c.p.c.: Deposito del ricorso e decreto di fissazione de
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 412-bis è stato abrogato e non produce effetti giuridici. Non è applicabile in nessun procedimento civile contemporaneo.
Ratio
L'abrogazione dell'articolo 412-bis riflette una decisione legislativa di semplificare e razionalizzare il testo del capo sul procedimento lavoristico. Come nel caso di 410-bis, l'articolo 412-bis era probabilmente una disposizione transitoria o speciale introdotta per rispondere a un'esigenza limitata nel tempo, poi eliminata quando la sua funzione è stata incorporata in altre norme o è decaduta l'urgenza.
La prevalenza di articoli intermedi abrogati (410-bis, 412-bis) suggerisce che il legislatore ha progressivamente razionalizzato il testo al fine di ridurre ridondanze e semplificare la consultazione.
Analisi
Come ogni norma abrogata, l'art. 412-bis non produce alcun effetto giuridico contemporaneo. Non può essere invocato come fondamento di diritto, non crea presupposti processuali, non è applicabile. Se una precedente sentenza o atto lo richiamava, il richiamo è ormai obsoleto dal punto di vista della vigenza giuridica (sebbene l'atto rimanga valido storicamente).
Nel contesto degli artt. 410-413 c.p.c., l'abrogazione di 412-bis lascia intatte le funzioni di 412 (mancata conciliazione e arbitrato) e 412-ter (modalità alternative di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). Non vi è dunque lacuna normativa.
Quando si applica
Non si applica in alcun caso odierno, perché è abrogato. Se un atto precedente lo invocava, la sua validità storica rimane, ma il fondamento normativo è ormai obsoleto. Se una domanda di parte contemporanea lo richiama, il giudice respinge il riferimento come norma non vigente.
Connessioni
Vedi artt. 412 c.p.c. (mancata conciliazione e arbitrato nella commissione), 412-ter c.p.c. (altre modalità di conciliazione secondo contratti collettivi), art. 410 c.p.c. (tentativo iniziale di conciliazione), L. 4 novembre 2010, n. 183 (riforme procedimento del lavoro). Anche D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 (storiche modifiche al capo).
Casi pratici
Caso 1: Una sentenza del 2008 citava l'art
412-bis c.p.c. come fondamento di un procedimento speciale nella mancata conciliazione. Oggi, se Tizio vuole utilizzare quella sentenza come precedente, deve aggiornare i riferimenti normativi all'art. 412 vigente. La sentenza rimane storica e cogente sul merito, ma il fondamento normativo citato (412-bis) è obsoleto.
Caso 2: Caio riceve lettera da avvocato che cita l'art
412-bis in relazione a una procedura di mancata conciliazione. Caio consulta il codice e scopre che 412-bis è abrogato. Comunica all'avvocato avversario che il fondamento è obsoleto, e invita il giudice a ignorare il riferimento. Il procedimento continua secondo le norme vigenti (art. 412).
Domande frequenti
Se una sentenza vecchia cita l'art. 412-bis, debbo considerarla ancora valida?
Sì, la sentenza rimane pronuncia valida e cogente storicamente. Tuttavia, se la citi come precedente, devi aggiornare i riferimenti normativi alle norme attuali (artt. 412, 412-ter c.p.c.), perché 412-bis è abrogato.
Cosa succede se cito l'art. 412-bis in un giudizio odierno?
Il giudice respinge la citazione come riferimento a norma abrogata. Se la tua argomentazione ha merito sostanziale, riformulala secondo l'art. 412 vigente.
L'abrogazione di 412-bis ha creato un vuoto normativo nella disciplina della mancata conciliazione?
No, l'art. 412 vigente (mancata conciliazione e arbitrato nella commissione) e l'art. 412-ter (modalità alternative) coprono la materia. L'abrogazione di 412-bis è stata una scelta di semplificazione, non una lacuna legislativa.
Esiste un elenco pubblico di articoli abrogati del c.p.c.?
Sì, è disponibile su normattiva.it e su siti istituzionali come camera.it e senato.it. Cercando l'art. 412-bis, troverai la data e il decreto di abrogazione.
Se una disposizione è abrogata, gli atti compiuti prima rimangono validi?
Sì, il principio è l'irretroattività della legge abrogativa. Gli atti compiuti sulla base della norma vigente al momento rimangono validi. Solo dopo l'abrogazione, la norma non può più essere invocata per nuovi atti.