Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 380 c.p.c. – Deliberazione della sentenza
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.
Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell’articolo 276.
La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 379 - Articolo 379 Codice di Procedura Civile: Discussione→Cod. proc. civ. art. 380-bis - bis c.p.c.: Procedimento per la decisione in camera di→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 380-ter c.p.c.: Procedimento per la decisione sulle istanze→Articolo 381 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 378 Codice di Procedura Civile: Deposito di memorie di parte→Art. 382 c.p.c.: Decisione delle questioni di giurisdizione e di→Art. 377 c.p.c.: Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in came→Articolo 383 Codice di Procedura Civile: Cassazione con rinvio→Art. 376 c.p.c.: Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La Corte delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo la discussione della causa nella medesima seduta.
Ratio
L'articolo 380 stabilisce il principio della celerità procedurale: la Corte di Cassazione deve deliberare la sentenza immediatamente dopo la discussione della causa, senza indugi. Questo riflette l'esigenza di garantire rapidità nella definizione dei ricorsi e di mantenere la continuità decisionale entro la medesima seduta.
La deliberazione in camera di consiglio (riunione ristretta senza pubblico) risponde alla necessità di garantire collegialità nell'organo giudicante, come previsto dalle norme sul funzionamento della Cassazione.
Analisi
La disposizione è molto semplice: prescrive che dopo la discussione della causa (momento in cui le parti presentano i propri argomenti), la Corte proceda immediatamente alla deliberazione. Il riferimento all'articolo 276 rimanda alle regole generali sulla deliberazione dei provvedimenti giurisdizionali, garantendo che il processo decisionale sia conforme alle procedure stabilite.
La camera di consiglio è il luogo fisico dove avviene questa deliberazione: non si tratta di una seduta pubblica, ma di un'adunanza privata della Corte dove i magistrati dibattono e votano la sentenza.
Quando si applica
Questo articolo si applica in ogni ricorso in Cassazione, dal momento della discussione alla deliberazione della sentenza. Non ammette deroghe: la Corte non può rinviare la deliberazione a data successiva dopo che la causa è stata discussa. In pratica, dopo gli ultimi argomenti degli avvocati, la Corte si ritira in camera di consiglio e decide.
Connessioni
L'articolo 276 c.p.c. contiene le norme generali sulla deliberazione dei provvedimenti giurisdizionali e sulla forma delle decisioni. L'articolo 380 lo applicano specificamente al processo di cassazione. Correlati sono anche gli articoli 360 (ricorso per cassazione) e 382-387 (decisioni sulla giurisdizione e sui motivi del ricorso).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ricorre in Cassazione avverso una sentenza d'appello che lo ha condannato al pagamento di 50.000 euro per inadempimento contrattuale. L'avvocato di Tizio deposita le memorie nel termine stabilito. Durante la seduta pubblica del 15 marzo, gli avvocati di entrambe le parti espongono oralmente i propri argomenti. La Corte non può rinviare a successiva seduta: delibera la sentenza il medesimo giorno in camera di consiglio.
Caso 2: Caso 2
Caio propone ricorso contro una sentenza che ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni. Dopo la discussione della causa svoltasi il 22 aprile, la Corte di Cassazione delibera immediatamente in camera di consiglio, producendo la sentenza che accoglie parzialmente il ricorso e rinvia il giudizio a altro giudice per una nuova valutazione dei danni, conforme al principio di diritto enunciato.
Domande frequenti
La Corte di Cassazione può deliberare la sentenza il giorno seguente la discussione della causa?
No. L'articolo 380 prescrive espressamente che la deliberazione avvenga 'nella stessa seduta', cioè nello stesso giorno della discussione. Non è ammesso rinvio a seduta successiva.
Che cos'è la deliberazione in camera di consiglio?
È la riunione privata della Corte dove i magistrati dibattono e decidono il ricorso. Non è seduta pubblica; gli avvocati non vi partecipano. I magistrati votano e stendono il testo della sentenza.
Quali norme disciplinano la forma della deliberazione e della sentenza?
L'articolo 276 c.p.c. contiene le disposizioni generali sulla forma e sul contenuto della sentenza, nonché sulle modalità di deliberazione. L'articolo 380 rimanda espressamente a questa norma.
Se la Corte delibera nel medesimo giorno della discussione, quanto tempo passa prima del deposito della sentenza in cancelleria?
La deliberazione avviene il giorno della discussione, ma il deposito in cancelleria segue le tempistiche stabilite dalle norme sulla redazione e pubblicazione della sentenza, che può richiedere giorni o settimane.
La camera di consiglio è pubblica o privata?
La camera di consiglio è privata. Solo i magistrati della Corte vi partecipano. Non vi è pubblico, non vi sono avvocati, non vi è pubblico ministero. È una riunione ristretta dell'organo giudicante.