Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 56 T.U.B. – Modificazioni statutarie

In vigore dal 01/01/1994

1. Le banche comunicano preventivamente alla Banca d’Italia le modificazioni dello statuto.

2. La Banca d’Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni che contrastino con la gestione sana e prudente della banca.

In sintesi

  • Disciplina il controllo preventivo della Banca d'Italia sulle modifiche dello statuto delle banche: le modifiche devono essere comunicate preventivamente, l'autorità ha 90 giorni per pronunciarsi con un divieto di iscrizione nel registro delle imprese
  • Parametro di valutazione: la sana e prudente gestione, principio cardine della vigilanza prudenziale ex art. 5 T.U.B., declinato in stabilità, efficienza, competitività e protezione dei depositanti
  • Si tratta di un controllo negativo e vincolato: la Banca d'Italia non autorizza, ma può vietare l'iscrizione; il divieto deve essere motivato con riferimento al pregiudizio alla sana e prudente gestione
  • Coordinamento con la governance bancaria: artt. 26 (fit and proper degli esponenti), 19 (acquisti di partecipazioni rilevanti), 53-bis (gruppo bancario) T.U.B., Circ. 285/2013 BdI Parte Prima Titolo IV Cap. 1 (Governo societario)
  • Per le significant institutions sotto vigilanza BCE/MVU, le modifiche statutarie rilevanti rientrano nelle competenze BCE; per le LSI, restano in capo alla Banca d'Italia
  • Le modifiche tipiche oggetto di scrutinio: cambio della denominazione sociale, della sede legale, dell'oggetto sociale, del capitale sociale, della struttura di governance (one-tier/two-tier/tradizionale), introduzione di limiti al diritto di voto, clausole anti-takeover
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Inquadramento: il controllo della BdI sulla "costituzione materiale" della banca

L'art. 56 del Testo Unico Bancario disciplina il controllo preventivo della Banca d'Italia sulle modifiche dello statuto degli enti creditizi. Si tratta di una norma di governance bancaria che attribuisce all'autorità di vigilanza un potere di interdizione sulle scelte organizzative e strutturali delle banche, fondato sul parametro della sana e prudente gestione. La disposizione, inserita nel Titolo III, Capo I del T.U.B. ("Vigilanza sulle banche"), e' una delle norme cardine del modello di vigilanza prudenziale italiano, che attribuisce alla Banca d'Italia non solo poteri normativi (art. 53) e ispettivi (art. 54), ma anche poteri di incidenza diretta sulle scelte organizzative individuali della banca.

L'art. 56 si distingue dagli altri controlli sulla governance bancaria: l'art. 14 disciplina il provvedimento autorizzativo all'inizio dell'attività bancaria, valutando i requisiti dell'ente all'atto della costituzione; l'art. 19 disciplina le autorizzazioni agli acquisti di partecipazioni rilevanti (qualifying holdings) da parte di soggetti esterni alla banca, con il regime di fit and proper degli azionisti significativi; l'art. 26 disciplina il fit and proper degli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, direttori generali), con verifica di onorabilita', professionalita', indipendenza e dedicazione di tempo. L'art. 56 e' specifico per le modifiche statutarie e tutela l'integrità del documento societario fondamentale alla luce dei principi di vigilanza prudenziale.

Comma 1: la comunicazione preventiva delle modifiche statutarie

Il comma 1 dell'art. 56 stabilisce un obbligo procedurale: le banche comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le modificazioni dello statuto. La comunicazione e' atto unilaterale a contenuto informativo, distinto da una richiesta di autorizzazione: la banca non chiede un nulla osta, ma rende edotta l'autorità del progetto di modifica, attivando il termine di 90 giorni per l'eventuale divieto. La preventivita' della comunicazione e' essenziale: la modifica statutaria non può essere iscritta nel registro delle imprese senza il previo riscontro (o senza il decorso del termine) dell'autorità di vigilanza.

Il contenuto della comunicazione e' disciplinato dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 (Governo societario), e dalle Comunicazioni e FAQ pubblicate sul sito web di BdI. La banca deve fornire: (a) il testo della modifica statutaria proposta, in versione integrale e con evidenza delle modifiche; (b) la motivazione e l'illustrazione delle ragioni della modifica; (c) la documentazione assembleare di approvazione (verbale dell'assemblea straordinaria) o, in caso di modifiche di competenza dell'organo amministrativo nei limiti consentiti, della relativa delibera; (d) ogni altra informazione utile alla valutazione, come ad esempio analisi di impatto sulla governance, sulla struttura del capitale, sulla compliance, sui controlli interni. Sono soggette a comunicazione preventiva tutte le modifiche statutarie, comprese quelle apparentemente formali (denominazione, sede), per consentire all'autorità una valutazione complessiva.

Le modifiche statutarie tipiche oggetto di scrutinio includono: il cambio di denominazione sociale; il trasferimento della sede legale (specie se in altra giurisdizione); la variazione dell'oggetto sociale (estensione o restrizione delle attività bancarie, finanziarie, accessorie e strumentali); la modifica del capitale sociale (aumenti, riduzioni, modifica delle azioni e delle loro caratteristiche); il cambio di modello di governance (passaggio tra sistema tradizionale, monistico, dualistico ex artt. 2380 ss. c.c.); l'introduzione o modifica di limiti al diritto di voto; le clausole anti-takeover; le modifiche del processo decisionale interno (quorum costitutivi e deliberativi).

Comma 2: il potere di divieto di iscrizione e il termine di 90 giorni

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia, entro 90 giorni dalla comunicazione, il potere di vietare l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche che contrastino con la gestione sana e prudente della banca. Il meccanismo e' di silenzio-assenso temperato: il decorso del termine di 90 giorni senza divieto consente alla banca di procedere all'iscrizione; viceversa, il divieto motivato dell'autorità impedisce l'iscrizione e, di fatto, la perfezione dell'efficacia della modifica statutaria.

Il termine di 90 giorni e' di natura ordinatoria-decadenziale: l'autorità deve pronunciarsi entro quel termine; il superamento non priva ipso jure la BdI del potere di adottare provvedimenti successivi, ma impedisce di bloccare l'iscrizione della modifica come tale; restano impregiudicate le diverse possibilità di intervento (raccomandazioni, sollecitazioni a ulteriori modifiche, provvedimenti specifici ex art. 53 c. 3). Il termine può essere sospeso o interrotto per richieste di integrazione documentale, con riavvio del decorso al ricevimento della documentazione richiesta. Nella prassi, la Banca d'Italia tende a esaurire l'istruttoria entro 60-75 giorni, lasciando un margine di sicurezza prima del termine.

Il divieto e' provvedimento amministrativo motivato, con effetti immediati: impedisce al notaio di procedere all'iscrizione e al registro delle imprese di accettare la pratica. È impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni, con la nota disciplina del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di vigilanza (verifica della motivazione, dell'esistenza dei presupposti, dell'assenza di vizi di eccesso di potere, senza sostituzione nella valutazione tecnica). Per le significant institutions sotto vigilanza BCE/MVU, le modifiche statutarie rilevanti per la vigilanza rientrano nella competenza BCE: il divieto e' adottato dalla BCE su proposta dei Joint Supervisory Teams, e l'impugnazione e' davanti al Tribunale dell'Unione Europea.

Il parametro della "sana e prudente gestione": contenuto e applicazione

Il parametro di valutazione delle modifiche statutarie e' la sana e prudente gestione della banca. Si tratta del principio cardine della vigilanza prudenziale italiana, codificato nell'art. 5 T.U.B. come finalità della vigilanza: l'autorità agisce "avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia". La sana e prudente gestione e' nozione elastica e funzionale, che ricomprende: (a) stabilità patrimoniale e finanziaria della banca (sufficienza dei mezzi propri, qualità degli attivi, copertura dei rischi); (b) efficienza organizzativa (adeguatezza della governance, dei controlli interni, dei sistemi informatici e procedurali); (c) compliance (rispetto delle norme di settore, dell'antiriciclaggio, della tutela dei depositanti e dei clienti); (d) integrità morale (assenza di profili di rischio reputazionale, di conflitti di interesse strutturali, di vincoli di gruppo pregiudizievoli).

Nella prassi applicativa dell'art. 56, alcune tipologie di modifica attirano l'attenzione dell'autorità di vigilanza con maggiore intensita': (i) modifiche dell'oggetto sociale che ampliano l'attività bancaria a settori innovativi (fintech, criptoasset, custodia DLT - tema rilevante alla luce del MiCAR - Reg. UE 1114/2023 sui crypto-asset markets); (ii) modifiche della governance che riducano l'indipendenza degli organi di controllo o la composizione del board; (iii) limiti al diritto di voto che pregiudicano la contendibilita' del controllo (clausole anti-takeover, voto plurimo, voto maggiorato, soglie di limite di voto come quella ex art. 30 c. 2 T.U.B. tipica delle banche popolari); (iv) modifiche della composizione del capitale con introduzione di strumenti ibridi che alterano la natura della banca; (v) modifiche delle clausole di scioglimento o di trasformazione della banca.

Coordinamento con la normativa europea e con il MVU/SSM

Per le banche significant institutions (SI) sottoposte a vigilanza diretta BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (Reg. UE 1024/2013 - MVU/SSM), il regime dell'art. 56 si applica con una specifica articolazione di competenze. Le modifiche statutarie rilevanti per la vigilanza prudenziale (governance, capitale, struttura proprietaria, conflitti di interesse) rientrano nelle competenze BCE, esercitate su proposta dei Joint Supervisory Teams (JST) composti da personale BCE e personale della Banca d'Italia. Il regime procedurale e' definito dal Regolamento Quadro SSM (Reg. UE 468/2014, modificato dal Reg. UE 2024/...): la banca comunica la modifica statutaria attraverso la Banca d'Italia, che istruisce il fascicolo congiuntamente con il JST e trasmette la proposta alla BCE per la decisione. Il termine di 90 giorni decorre dalla comunicazione completa e può essere prolungato per richieste di chiarimenti.

Per le less significant institutions (LSI) - circa 200 banche italiane di dimensioni più contenute - la competenza resta della Banca d'Italia, che applica il procedimento ex art. 56 senza coinvolgimento BCE, salvo casi eccezionali in cui la BCE assume la vigilanza diretta sulla LSI. Sia in regime SSM sia in regime nazionale, le decisioni di divieto sono motivate alla luce dei principi del Single Rulebook e degli orientamenti EBA: EBA Guidelines on Internal Governance (EBA/GL/2021/05), Joint ESMA-EBA Guidelines on Suitability of Members of the Management Body and Key Function Holders (EBA/GL/2021/06), Guide BCE su fit and proper assessment.

Profili pratici per il consulente

Per il consulente di una banca che debba modificare lo statuto, il timing e' essenziale. La pianificazione tipica della modifica statutaria prevede: (1) fase preparatoria - redazione del progetto di modifica, predisposizione della relazione illustrativa, eventuale consultazione informale (cd. "pre-filing") con la Banca d'Italia o il JST competente, particolarmente raccomandata per modifiche complesse o innovative; (2) delibera assembleare/consiliare - convocazione dell'assemblea straordinaria con il rispetto dei termini di legge (ordinariamente 30 giorni dal deposito dell'avviso) e degli ulteriori adempimenti di comunicazione al pubblico se quotata; (3) comunicazione alla BdI/BCE - subito dopo la delibera, con la documentazione completa; (4) periodo di 90 giorni - durante il quale la banca interagisce con l'autorità per eventuali richieste di chiarimento, integrazioni o aggiustamenti; (5) iscrizione nel registro delle imprese - dopo il decorso del termine senza divieto o dopo l'esplicita autorizzazione dell'autorità.

La strategia di pre-filing e' particolarmente raccomandata per modifiche delicate: il consulente illustra preventivamente all'autorità i contenuti del progetto, raccoglie i feedback informali, eventualmente modifica il testo prima della convocazione dell'assemblea, riducendo così il rischio di divieto formale dopo la delibera. La Banca d'Italia e il MVU/SSM hanno sviluppato prassi consolidate di interlocuzione informale che agevolano questo percorso.

Particolare attenzione va dedicata al coordinamento con altri regimi autorizzatori: l'art. 19 T.U.B. sull'acquisto di partecipazioni rilevanti, se la modifica statutaria comporta variazione della struttura proprietaria oltre le soglie del 10%, 20%, 30%, 50%; l'art. 26 T.U.B. sul fit and proper degli esponenti aziendali, se la modifica della governance prevede l'introduzione di nuove cariche o l'alterazione dei requisiti di nomina; il D.Lgs. 58/1998 (TUF) per le banche quotate, con i conseguenti obblighi di comunicazione Consob, golden power dpcm, etc. La materia richiede un'analisi sistemica e una pianificazione coordinata.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 56 T.U.B. sulle modifiche dello statuto delle banche?

L'art. 56 T.U.B. disciplina il controllo preventivo della Banca d'Italia sulle modifiche dello statuto delle banche. La norma prevede due regole: (1) la banca deve comunicare preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica statutaria (comma 1); (2) la Banca d'Italia, entro 90 giorni dalla comunicazione, può vietare l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche che contrastino con la sana e prudente gestione della banca (comma 2). Si tratta di un meccanismo di silenzio-assenso temperato: il decorso del termine senza divieto consente l'iscrizione; il divieto motivato impedisce la perfezione dell'efficacia della modifica. Le modifiche tipiche oggetto di scrutinio includono: cambio della denominazione sociale, trasferimento della sede legale, variazione dell'oggetto sociale, modifica del capitale sociale, cambio del modello di governance (tradizionale, monistico, dualistico), introduzione di limiti al diritto di voto e clausole anti-takeover, modifiche dei quorum costitutivi e deliberativi.

Cos'e' la "sana e prudente gestione" e perché rileva nel controllo statutario?

La sana e prudente gestione e' il principio cardine della vigilanza bancaria italiana, codificato nell'art. 5 T.U.B. come finalità della vigilanza, che agisce "avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario". Nella prassi applicativa dell'art. 56, la sana e prudente gestione si declina in: stabilità patrimoniale e finanziaria (sufficienza dei mezzi propri, qualità degli attivi, copertura dei rischi); efficienza organizzativa (adeguatezza della governance, dei controlli interni, dei sistemi informatici); compliance (rispetto delle norme di settore, dell'antiriciclaggio, della tutela dei depositanti); integrità morale (assenza di profili di rischio reputazionale, di conflitti di interesse strutturali). Il divieto dell'autorità deve essere motivato con riferimento al pregiudizio che la modifica statutaria arrecherebbe a uno o più di questi profili. Si tratta di un parametro elastico e funzionale, oggetto di prassi consolidata della Banca d'Italia e di orientamenti EBA (EBA Guidelines on Internal Governance EBA/GL/2021/05).

Quanto dura il termine per il divieto della Banca d'Italia e come si calcola?

L'art. 56 c. 2 T.U.B. fissa il termine di 90 giorni dalla comunicazione preventiva entro cui la Banca d'Italia (o la BCE per le significant institutions) può vietare l'iscrizione. Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione completa e idonea da parte dell'autorità. Se l'autorità richiede integrazioni documentali o chiarimenti, il termine può essere sospeso o interrotto, con riavvio dal momento del ricevimento della documentazione integrativa. Nella prassi, la Banca d'Italia tende a esaurire l'istruttoria entro 60-75 giorni, lasciando un margine di sicurezza prima del termine; il MVU/SSM applica analoga regola con i Joint Supervisory Teams che istruiscono congiuntamente le pratiche per le significant institutions. Il superamento del termine senza divieto consente alla banca di procedere all'iscrizione della modifica nel registro delle imprese; restano impregiudicati i diversi poteri di intervento dell'autorità (raccomandazioni, sollecitazioni, provvedimenti specifici ex art. 53 c. 3 T.U.B.) qualora la modifica si riveli ex post pregiudizievole.

Le banche significant institutions seguono regole diverse?

Per le banche significant institutions (SI) sottoposte a vigilanza diretta della BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (Reg. UE 1024/2013 - MVU/SSM), il regime dell'art. 56 si applica con specifica articolazione di competenze. Le modifiche statutarie rilevanti per la vigilanza prudenziale (governance, capitale, struttura proprietaria, conflitti di interesse) rientrano nelle competenze BCE, esercitate su proposta dei Joint Supervisory Teams (JST) composti da personale BCE e Banca d'Italia. Il regime procedurale e' definito dal Regolamento Quadro SSM (Reg. UE 468/2014): la banca comunica la modifica attraverso la Banca d'Italia, che istruisce il fascicolo congiuntamente con il JST e trasmette la proposta alla BCE per la decisione. In Italia sono SI le maggiori banche (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca, BPER Banca, Credito Emiliano e altre); le less significant institutions (LSI - circa 200 banche italiane di dimensioni più contenute) restano sotto vigilanza diretta della Banca d'Italia, che applica il procedimento ex art. 56 senza coinvolgimento BCE, salvo casi eccezionali in cui la BCE assume la vigilanza diretta sulla LSI.

Cosa può fare la banca se la Banca d'Italia vieta l'iscrizione della modifica?

Il provvedimento di divieto e' atto amministrativo motivato impugnabile davanti al giudice amministrativo competente: il TAR Lazio (sezioni economiche) per gli atti della Banca d'Italia, da impugnarsi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ex art. 41 c.p.a.; il Tribunale dell'Unione Europea per gli atti della BCE relativi a significant institutions, da impugnarsi entro 2 mesi ex art. 263 TFUE. Il sindacato giurisdizionale e' tipicamente di legittimita': verifica della motivazione, dell'esistenza dei presupposti, dell'assenza di vizi di eccesso di potere, violazione di legge, incompetenza, senza sostituzione nella valutazione tecnico-discrezionale dell'autorità. La giurisprudenza italiana e dell'UE riconosce all'autorità di vigilanza un ampio margine di apprezzamento sulla "sana e prudente gestione", limitando il sindacato ai vizi macroscopici. In alternativa al contenzioso, la banca può: (a) modificare il progetto statutario e ripresentare la comunicazione tenendo conto delle osservazioni dell'autorità; (b) attivare un dialogo informale (pre-filing reverso) per identificare gli aggiustamenti necessari a superare le obiezioni; (c) rinunciare alla modifica. La strategia migliore dipende dalle motivazioni del divieto e dal grado di rigidita' dell'autorità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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