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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 722 c.p.p. – Custodia cautelare all’estero

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’art. 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’art. 304 comma 4.

In sintesi

  • La custodia cautelare subita all'estero in seguito a richiesta estradizione è conteggiata nel computo della durata massima della custodia cautelare italiana.
  • Si applica il limite massimo dell'art. 303 comma 4 CPP (non oltre 24-36 mesi a seconda della gravità).
  • Rimane fermo quanto previsto dall'art. 304 comma 4 CPP riguardante il computo anche di altre custodie in forma diversa.
  • Lo scopo è evitare il doppio conteggio e garantire il rispetto dei termini di custodia preventiva anche quando parte della prigionia è avvenuta in Paese estero.

Custodia cautelare all'estero per domanda estradizione se computata ai soli fini della durata massima complessiva di carcerazione preventiva.

Ratio

L'articolo 722 realizza il principio di uguaglianza nel computo della custodia cautelare, indipendentemente dal luogo dove è avvenuta. Evita che una persona sia privata della libertà per periodi eccessivi mediante la frammentazione temporale tra custodia estera e custodia italiana. È espressione del diritto internazionale umanitario e della protezione contro privazioni arbitrarie della libertà personale, in armonia con le convenzioni sugli scambi di detenuti.

Analisi

La norma dispone che il tempo di custodia cautelare all'estero, seguito dalla domanda di estradizione dell'Italia, vale ai fini del computo della durata massima di cui all'art. 303 comma 4 CPP. L'art. 303 comma 4 stabilisce limiti massimi: 18 mesi per reati puniti con pena non superiore a 6 anni, 24 mesi per pena tra 6-10 anni, 36 mesi per pena superiore a 10 anni. Il rinvio all'art. 304 comma 4 include altre forme di custodia cautelare (domiciliari, divieto dimora, cauzione) che si contano nel computo globale.

Quando si applica

Applicazione tipica: individuo viene arrestato in Paese estero X (ad es. per reato commesso in Italia), x e.Paese X lo custodisce mentre procede la rogatoria italiana per estradizione. Nel frattempo, il PM italiano richiede custodia cautelare in carcere. Il giudice italiano non può ordinare altri 36 mesi dall'estradizione: deve conteggiare i mesi già passati in custodia all'estero, rispettando i limiti dell'art. 303. Se la custodia estera ha già raggiunto il massimo temporale, il giudice italiano non può reiterare il vincolo.

Connessioni

Rimandi: artt. 303-304 CPP (durata custodia cautelare), 690-698 CPP (procedure estradizione), 728 CPP (immunità temporanea testimoni estradati), art. 111 Costituzione (ragionevole durata processo). Collegati anche: Convenzione europea estradizione (1957), Accordi bilaterali Italia-Stati su scambi detenuti, Regolamento UE 2017/1375 su mandato d'arresto europeo.

Domande frequenti

Come si calcolano i giorni di custodia all'estero se il Paese estero non fornisce documentazione precisa?

Il giudice italiano richiede al PM la documentazione ufficiale del Paese estero sulla data di cattura e liberazione. In caso di carenza, si presume il minore danno al soggetto; è compito del PM provare il periodo esatto di custodia.

Se la custodia all'estero eccede il massimo italiano, il soggetto deve essere liberato al rientro in Italia?

Sì, se il computo della custodia estera + custodia italiana raggiunge il limite dell'art. 303 comma 4, il giudice italiano è obbligato a rifiutare custodia cautelare ulteriore o ordinarla con termine più breve, fino alla liberazione.

L'art. 722 si applica anche se il Paese estero non riconosce il limite massimo italiano?

Sì, è una norma italiana obbligatoria che si applica al momento dell'estradizione in Italia. La custodia estera è computata indipendentemente dalla normativa straniera, ai fini del rispetto dei diritti processuali garantiti dalla Costituzione italiana.

Se la custodia è stata in forma di domiciliari all'estero, si conta lo stesso?

L'art. 722 menziona «custodia cautelare», che include tutte le forme: carcere, domiciliari, arresti domiciliari, divieto dimora con controllo. Tutte contribuiscono al computo ai sensi dell'art. 304 comma 4.

Cosa accade se durante l'estradizione il soggetto è rilasciato all'estero ma poi riarrestato prima di tornare in Italia?

Se il rilascio è avvenuto prima della definitività dell'ordine di estradizione, la pausa non interrompe il computo della custodia cautelare: i periodi di cattura rimangono conteggiati. Se è avvenuto dopo estradizione approvata, il conteggio riparte dal nuovo arresto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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