Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 636 c.p.p. – Giudizio di revisione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Giudizio di revisione
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 635 - Articolo 635 Codice di Procedura Penale: Sospensione dell’esecuzi…→Cod. proc. pen. art. 637 - Articolo 637 Codice di Procedura Penale: Sentenza→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 634 c.p.p.: Declaratoria d’inammissibilità→Art. 638 c.p.p.: Revisione a favore del condannato defunto→Articolo 633 Codice di Procedura Penale: Forma della richiesta→Art. 639 c.p.p.: Provvedimenti in accoglimento della richiesta→Art. 632 c.p.p.: Soggetti legittimati alla richiesta→Articolo 640 Codice di Procedura Penale: Impugnabilità della sentenza→Articolo 631 Codice di Procedura Penale: Limiti della revisione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 636 del codice di procedura penale disciplina lo svolgimento del giudizio di revisione, cioe la fase di merito che si apre quando la richiesta di revisione e stata dichiarata ammissibile. La revisione e un mezzo straordinario di impugnazione che consente di rimettere in discussione sentenze e decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, in presenza di tassativi presupposti di legge. La norma in esame definisce le modalita con cui si instaura e si svolge questo giudizio, raccordandolo alle regole generali del processo penale e circoscrivendone l'oggetto alle ragioni dedotte nella richiesta.
La revisione come mezzo straordinario di impugnazione
Per cogliere la portata dell'art. 636 occorre richiamare la natura della revisione. A differenza delle impugnazioni ordinarie, che si esercitano prima del passaggio in giudicato della sentenza, la revisione interviene su decisioni gia irrevocabili. Essa rappresenta un eccezionale strumento di riapertura del giudizio, giustificato dall'esigenza di rimediare a errori giudiziari che abbiano condotto alla condanna di un innocente. Proprio perche incide sulla stabilita del giudicato, la revisione e ammessa solo in casi tassativi e segue un percorso procedimentale rigoroso, di cui l'art. 636 disciplina la fase centrale.
L'instaurazione del giudizio: il decreto di citazione
Il primo comma dispone che il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'art. 601 del codice di procedura penale. La competenza a giudicare la revisione spetta alla corte di appello, e l'instaurazione del giudizio avviene mediante un atto di citazione che richiama la disciplina propria del giudizio di appello. Il rinvio all'art. 601 assicura che la chiamata in giudizio rispetti le forme e i termini previsti per garantire all'interessato la piena conoscenza dell'accusa e la possibilita di difendersi. In questo modo il legislatore innesta il giudizio di revisione su un modello procedimentale gia noto e collaudato.
Il rinvio alle disposizioni sul giudizio
Il secondo comma stabilisce che si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII, in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione. Il libro VII del codice e dedicato al giudizio, e i suoi primi due titoli contengono le regole generali e quelle sul dibattimento. Il rinvio per relationem evita di riscrivere una disciplina gia esistente e assicura che il giudizio di revisione si svolga secondo le garanzie tipiche del dibattimento penale, dalla pubblicita all'oralita, dal contraddittorio nella formazione della prova alle regole sulla decisione. La clausola di compatibilita, espressa dalla formula in quanto siano applicabili, consente l'adattamento di tali regole alla peculiare natura del giudizio di revisione.
Il limite oggettivo: le ragioni della richiesta
Un profilo essenziale e il limite oggettivo del giudizio. La norma precisa che le disposizioni sul giudizio si applicano nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione. Cio significa che il giudizio non e una rinnovazione integrale e indiscriminata del processo, ma resta circoscritto ai motivi posti a fondamento della richiesta. La revisione non riapre l'intera vicenda processuale, bensi consente di riesaminare la decisione irrevocabile alla luce degli specifici elementi che giustificano la riapertura. Questo limite preserva l'equilibrio tra l'esigenza di correggere gli errori giudiziari e quella di salvaguardare la stabilita del giudicato.
Il contraddittorio nel riesame del giudicato
La struttura delineata dall'art. 636 assicura che il riesame della res iudicata avvenga nel pieno contraddittorio delle parti. La citazione a norma dell'art. 601 garantisce la partecipazione dell'interessato; il rinvio alle disposizioni sul giudizio assicura lo svolgimento dibattimentale con tutte le sue garanzie. La revisione, pur essendo un rimedio eccezionale, non si svolge in forme sommarie, ma reca con se l'intero corredo di garanzie del processo di merito. Cio risponde alla delicatezza della posta in gioco, che e la possibile rimozione di una condanna divenuta definitiva.
Il rapporto con la stabilita del giudicato
L'art. 636 realizza un punto di equilibrio tra due valori in tensione: la certezza del diritto, che si esprime nella stabilita del giudicato, e la giustizia sostanziale, che esige di rimediare alle condanne ingiuste. La disciplina del giudizio di revisione consente di sacrificare la stabilita del giudicato solo nei casi e nei limiti previsti, e solo all'esito di un giudizio che rispetti le garanzie del processo penale. Il limite alle ragioni della richiesta e la clausola di compatibilita esprimono questa misura: la riapertura e possibile, ma e contenuta entro i confini segnati dai motivi che la giustificano.
Lo svolgimento del giudizio
Sul piano operativo, il giudizio di revisione si svolge davanti alla corte di appello secondo le cadenze del dibattimento, adattate alla natura del rimedio. Le parti partecipano, si confrontano sulle ragioni della richiesta e sugli elementi a sostegno, e la corte decide nei limiti dell'oggetto cosi delimitato. L'esito puo condurre, ove ne ricorrano i presupposti, alla rimozione o alla modifica della decisione oggetto di revisione, oppure al rigetto della richiesta. In ogni caso lo svolgimento segue il modello del giudizio di merito richiamato dal codice, garantendo l'effettivita del contraddittorio.
Rilievo sistematico della disposizione
L'art. 636 e una norma di raccordo: non detta una disciplina autonoma e completa, ma collega il giudizio di revisione alle regole generali del processo, adattandole alla peculiarita del rimedio. Questa tecnica legislativa garantisce coerenza nel sistema e assicura che anche il giudizio straordinario di revisione benefici delle garanzie del giudizio ordinario. La disposizione, pur sintetica, e dunque essenziale per comprendere come si svolge concretamente il riesame di una condanna irrevocabile, nel rispetto del contraddittorio e dei limiti oggettivi tracciati dalla richiesta.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 636 c.p.p.?
Disciplina lo svolgimento del giudizio di revisione una volta che la richiesta sia stata dichiarata ammissibile, regolando l'instaurazione del giudizio e le disposizioni applicabili.
Chi emette il decreto di citazione nel giudizio di revisione?
Il presidente della corte di appello, che lo emette a norma dell'art. 601 c.p.p., assicurando le forme e le garanzie previste per la chiamata in giudizio.
Quali regole si applicano al giudizio di revisione?
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e II del libro VII del codice, dedicato al giudizio, nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
Il giudizio di revisione riapre l'intero processo?
No. Il giudizio resta circoscritto alle ragioni indicate nella richiesta di revisione: non e una rinnovazione integrale del processo, ma un riesame mirato della decisione irrevocabile.
Cos'e la revisione nel processo penale?
E un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimettere in discussione sentenze e decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per rimediare a errori giudiziari.