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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 636 c.p.p. – Giudizio di revisione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il presidente della Corte di Appello emette il decreto di citazione a norma dell’art. 601.

2. Si osservano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II del Libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

In sintesi

  • Inizio giudizio di revisione mediante decreto di citazione emesso da presidente Corte d'Appello
  • Applicazione norme Titolo I (disposizioni comuni) e Titolo II (appello) del Libro VII, nei limiti compatibili
  • Procedimento ordinario appello adattato al sindacato straordinario della revisione
  • Ristrizione dell'analisi ai soli motivi e ambiti indicati nella richiesta di revisione

Il giudizio di revisione procede secondo decreto di citazione del presidente della Corte d'Appello, con applicazione delle norme generali in quanto compatibili con i motivi di revisione.

Ratio

L'articolo 636 fissa la meccanica processuale del giudizio di revisione: non è giudizio ex novo ma sindacato limitato all'oggetto della richiesta. Il rinvio alle norme generali assicura ordinarietà procedurale, con correttivi dovuti alla natura straordinaria della revisione.

Analisi

Comma 1 stabilisce che decreto di citazione è emanato dal presidente (non dalla Corte collegiale), secondo norma di art. 601 (decreto e citazione in appello). Comma 2 importa norme generali appello (Libro VII, Titolo I-II) a titolo dispositivo, cioè solo se e dove non confliggono con vincolo del motivo di revisione indicato in richiesta.

Quando si applica

Immediatamente dopo accoglimento ammissibilità della richiesta (art. 634). Presidente dispone citazione delle parti, fissazione udienza, costituzione difensori. La Corte collegiale giudica poi secondo ambito definito dalla richiesta medesima, non ex integro.

Connessioni

Art. 601 (decreto di citazione appello), art. 634 (ammissibilità), art. 637 (sentenza di revisione), Titolo I e II Libro VII (procedura appello), art. 629-630 (presupposti e motivi revisione). Disciplina coordinata per evitare dilatazioni e garantire serietà del giudizio.

Domande frequenti

Chi emette il decreto di citazione?

Il presidente della Corte d'Appello (non la Corte nel suo complesso), seguendo le forme previste per il decreto di citazione in appello di cui art. 601.

Posso allargare gli argomenti durante il giudizio di revisione?

No, il giudizio è vincolato ai motivi indicati nella richiesta. Se volete sollevare questioni ulteriori, dovete ripreparare una nuova richiesta distinta o ricorrere ad altro rimedio.

Vale il principio del contradditorio durante revisione?

Sì, il procedimento di revisione è contraddittorio: l'avviso di citazione è notificato, le parti compariscono e discutono, sebbene gli argomenti siano limitati al motivo di revisione.

Quando è fissata l'udienza?

Il decreto di citazione contiene il termine entro cui parti debbono comparire (solitamente 30-60 giorni). Presidente e cancelleria coordinano il calendario della Corte.

Se la richiesta è ritenuta inammissibile, si emette decreto di citazione?

No. Se è dichiarata inammissibile (art. 634), il procedimento non avanza: si emette ordinanza di inammissibilità, non decreto di citazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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