Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 635 c.p.p. – Sospensione dell’esecuzione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Sospensione dell’esecuzione
1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l’ordinanza e dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Contro l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione, sull’applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 634 - Art. 634 c.p.p.: Declaratoria d’inammissibilità→Cod. proc. pen. art. 636 - Articolo 636 Codice di Procedura Penale: Giudizio di revisione→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 633 Codice di Procedura Penale: Forma della richiesta→Articolo 637 Codice di Procedura Penale: Sentenza→Art. 632 c.p.p.: Soggetti legittimati alla richiesta→Art. 638 c.p.p.: Revisione a favore del condannato defunto→Articolo 631 Codice di Procedura Penale: Limiti della revisione→Art. 639 c.p.p.: Provvedimenti in accoglimento della richiesta→Articolo 630 Codice di Procedura Penale: Casi di revisione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La Corte d'Appello può sospendere in ogni momento l'esecuzione della pena applicando misure coercitive, revocan do l'ordinanza se violate le prescrizioni.
Ratio
L'articolo 635 bilancia il diritto del condannato a non subire pena durante revisione (tutela della difesa) con esigenza cautelare di garantire presence processuale e esecuzione finale. La sospensione è facoltativa per evitare abusi di revisione cronicamente dilazionata.
Analisi
Comma 1 autorizza Corte a sospendere esecuzione «in qualunque momento», con possibilità di applicare misure coercitive dell'art. 281 (cauzione), 282 (obbligo di dimora), 283 (controllo giudiziale), 284 (presentazione). Revoca automatica se inadempienze. Comma 2 attribuisce ricorso cassatorio a PM e condannato.
Quando si applica
Quando Corte valuta che persona attendibile, nel corso del giudizio, possa non subire detenzione in attesa di esito revisione. Applicabile quando: rischi di fuga esclusi, legami territoriali forti, precedenti comportamenti positivi, pena non grave.
Connessioni
Richiama misure coercitive del Titolo VIII (cautelarità in generale), art. 606 per ricorso cassazione, art. 637 (sentenza di revisione), artt. 625 segg. (disciplina revisione). Coerente con principio di presunzione innocenza durante revisione straordinaria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è condannato a 3 anni di reclusione, detiene casa di proprietà e attività commerciale nel territorio, nucleo familiare stabile. Presenta revisione con fondati elementi nuovi. La Corte d'Appello dispone sospensione dell'esecuzione della pena con obbligo di dimora nel comune di residenza (art. 282). Tizio rimane in libertà durante la revisione. Se brevassi l'obbligo, la Corte revoca l'ordinanza e ordina esecuzione della pena presso istituto.
Caso 2: Caio, condannato per reato economico, chiede revisione
Ha precedenti per evasioni; Corte applica cauzione di 20.000 euro (art. 281) anziché libertà incondizionata. Caio deposita cauzione, rimane libero. Se non si presenta a udienza, ordinanza è revocata e pena riprende esecuzione; cauzione è incamerata.
Domande frequenti
Se ottengo sospensione dell'esecuzione, quando finisce?
Quando Corte pronuncia sentenza di revisione: se accoglie, pena è revocata; se rigetta, sospensione cessa e pena riprende immediato corso (è opportuno prepararsi).
Quali sono le misure coercitive più comuni?
Obbligo di dimora (restare in un luogo), cauzione (deposito somma), controllo giudiziale (presentazioni periodiche), presentazione in commissariato. Corte sceglie idonea al caso.
Se violo l'obbligo di dimora accidentalmente, rischio revoca?
Dipende dalla gravità e intenzionalità. Violazione accertata non necessariamente comporta revoca immediata; Corte valuta circostanza. Reiterare vizi aumenta serio rischio revoca.
Posso ricorrere in cassazione se mi nega sospensione?
Sì, puoi ricorrere contro ordinanza che rifiuta sospensione. Viceversa, PM ricorre se Corte sospende e ritiene ciò inadeguato alla tutela dell'esecuzione.
La cauzione è persa se perde la revisione?
Se sospensione è revocata per tua inosservanza o sentenza di rigetto, cauzione rimane nel patrimonio dello Stato (cassa ammende). Se revisione è accolta, cauzione è restituita.