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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 480 c.p.p. – Verbale di udienza

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di udienza (134 s.), nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza;

b) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.

In sintesi

  • Il verbale di udienza è documento ufficiale redatto dall'ausiliario del giudice.
  • Contiene dati identificativi: luogo, ora, giudici, PM, imputato, avvocati, parti.
  • Il verbale è inserito nel fascicolo per il dibattimento (fascicolo processuale).
  • È la base documentale di ogni atto processuale svolto in aula.

L'ausiliario del giudice redige il verbale di udienza con dati essenziali: luogo, data, ore, giudici, PM, imputato, difensori.

Ratio

Il verbale è la memoria ufficiale dell'udienza. Attesta che il processo si è svolto secondo le regole e che tutte le parti erano presenti. È prova della regolarità procedurale e base per eventuali reclami di nullità. L'ausiliario (cancelliere) è figura imparziale; il suo ruolo è documentare fatti obiettivi (orari, presenti, provvedimenti verbali), non interpretare. Il verbale diviene parte integrante del fascicolo e rimane agli atti per la storia processuale, per eventuali ricorsi, per verifiche successive.

Analisi

Il comma 1 elenca i dati obbligatori: (a) luogo, data, ora di apertura e chiusura dell'udienza; (b) nomi dei giudici (collegio o monocratico); (c) rappresentante PM, generalità dell'imputato, generalità delle parti e rappresentanti, nomi dei difensori. Questi dati identificano univocamente il processo e assicurano la tracciabilità. L'assenza di una parte (imputato, PM) è annotata e può rilevare nullità. Il comma 2 inserisce il verbale nel fascicolo per il dibattimento, separato dagli altri fascicoli (fascicolo del PM, fascicolo della polizia giudiziaria). Questo permette ai giudici di ricerca rapida nei successivi gradi di giudizio.

Quando si applica

Un'udienza per rapina, 15 maggio 2026, ore 10:30-13:00, presso la Corte d'Assise di Milano. L'ausiliario redige il verbale: 'Udienza del 15 maggio 2026, ore 10:30, presso la Corte d'Assise di Milano. Presenti: Giudice Presidente Giuseppe Rossi, Giudice Giurato Mario Bianchi, Sostituto Procuratore Alessandro Verdi, imputato Tizio (nato 1980), avvocato difensore Marco Colombo. Assente ingiustificatamente: imputato secondo Caio.' Se il presidente ha pronunciato ordinanze verbali (es. 'ordinanza di ammissione testimone'), l'ausiliario le transcrive. Il verbale è poi archiviato nel fascicolo.

Connessioni

Art. 126-134 c.p.p., figure processuali e redazione atti (ausiliario, cancelliere). Art. 482 c.p.p., diritto delle parti sulla documentazione. Art. 134 c.p.p., documentazione degli atti processuali. Art. 134-bis c.p.p., registrazione videofonica (integrazione moderna del verbale). Art. 390 c.p.p., fascicolo per il dibattimento.

Domande frequenti

Chi redige il verbale di udienza?

L'ausiliario del giudice (cancelliere). È figura imparziale e non può alterare i fatti; deve registrare solo ciò che è avvenuto.

Che cosa deve contenere il verbale?

Data, ora di apertura e chiusura, luogo, nomi dei giudici, del PM, dell'imputato, degli avvocati, sintesi delle attività svolte.

Se l'imputato non compare, il verbale deve indicarlo?

Sì, l'assenza (giustificata o ingiustificata) va annotata. Se ingiustificata, può esporre l'imputato a conseguenze processuali.

Posso chiedere copia del verbale di udienza?

Sì, le parti hanno diritto di ricevere copia del verbale. È parte integrante del fascicolo processuale e deve essere comunicata.

Se il verbale contiene errori, si può chiedere di correggerlo?

Sì, l'art. 482 c.p.p. permette alle parti di richiedere rettificazione o integrazione del verbale se contiene omissioni o inesattezze.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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