Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo .

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso .

In sintesi

  • La litispendenza è la situazione di duplicazione processuale quando la medesima causa pende davanti a più giudici
  • Il giudice successivamente adito, anche d'ufficio, dichiara la litispendenza e ordina la cancellazione dal ruolo
  • La continenza di cause ricorre quando un giudice è competente anche per altre cause già proposte altrove
  • La prevenzione determina quale giudice continua il procedimento in caso di duplicazione
Indice dei contenuti

La litispendenza ricorre quando la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi; il giudice successivamente adito dichiara la cancellazione.

Ratio

L'articolo 39 mira a eliminare la duplicazione processuale e a garantire l'unicità della decisione. Se una medesima controversia pende davanti a due giudici, il rischio di sentenze contraddittorie è alto, con danno all'efficienza della giustizia e alla certezza del diritto. La norma assegna il procedimento al giudice che ha avuto la prevenzione (il primo adito), concentrando la controversia in un unico giudizio.

Analisi

La norma si articola in tre sezioni. Primo: se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione. Il giudice che ha la prevenzione continua il procedimento. Secondo: nel caso di continenza (il giudice preventivamente adito è competente anche per l'altra causa), il giudice della causa successiva dichiara la continenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione davanti al primo giudice. Terzo: la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.

Quando si applica

Tipico esempio: Tizio cita Caio davanti al tribunale di Milano il 15 maggio per il pagamento di 30.000 euro. Lo stesso Tizio, il 20 maggio, cita Caio davanti al tribunale di Roma per la restituzione di una cosa mobile. Entrambe le cause riguardano la medesima relazione giuridica. Il tribunale di Roma, essendo successivamente adito, dichiara la litispendenza (sebbene si tratti di rami diversi della stessa controversia) e ordina il rinvio a Milano.

Connessioni

Articoli correlati: 40 (connessione), 33 (cumulo soggettivo), 34-35 (accertamenti incidentali), 18-28 (competenza), 367 (effetti della notificazione della citazione), 426-427 (riti speciali). La distinzione tra litispendenza e continenza è spesso sottile; la giurisprudenza ha sviluppato criteri per discriminarle.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è creditore di Caio

Il 10 marzo agisce davanti al tribunale di Milano per ottenere il pagamento di 40.000 euro. Il 15 marzo, lo stesso Tizio (forse per errore o per strategia) agisce nuovamente davanti al tribunale di Roma contro Caio per il pagamento dello stesso credito di 40.000 euro. Quando Roma è adita (15 marzo), il tribunale romano dichiara la litispendenza rispetto al processo milanese (10 marzo) e ordina la cancellazione della causa romana, concentrando il procedimento a Milano.

Caso 2: Caso 2

Sempronio agisce davanti al giudice di pace di Napoli contro Mevio per il recupero di 2.500 euro per una fornitura di merci. Successivamente, Mevio propone domanda di garanzia verso Filano, che Sempronio decide di citare direttamente davanti al tribunale di Napoli per il medesimo fatto generatore. Il tribunale, essendo successivamente adito, dichiara la continenza se preventivamente competente, oppure se il giudice di pace è competente anche per la causa verso Filano, fissa un termine per la riassunzione davanti al giudice di pace.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra litispendenza e continenza?

La litispendenza ricorre quando la medesima causa pende davanti a due giudici e il giudice successivamente adito cede. La continenza ricorre quando un giudice è competente anche per altre cause già proposte; il giudice successivamente adito rimette al giudice preventivamente adito se questi è competente per entrambe.

Come si determina la prevenzione tra più giudici?

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. Il giudice che è stato adito per primo ha la prevenzione, e gli altri giudici devono ceder il passo se ricorre litispendenza o continenza.

Posso impedire l'effetto della litispendenza scegliendo il giudice corretto?

No, la litispendenza è rilevata d'ufficio dal giudice successivamente adito anche senza istanza delle parti. Pertanto, è importante citare il convenuto davanti al giudice corretto fin dal primo momento.

Cosa accade alla sentenza del giudice successivamente adito se dichiarata la litispendenza?

La causa viene cancellata dal ruolo del giudice successivamente adito, e tutto il procedimento prosegue davanti al giudice preventivamente adito. Se il giudice ha già pronunciato sentenza, essa diventa nulla per vizio di competenza.

Posso proporre appello contro l'ordinanza di litispendenza?

Sì, l'ordinanza di litispendenza può essere impugnata con istanza di regolamento di competenza davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, come previsto dall'articolo 42.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.