Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 391-ter c.p.p. – Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l’attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell’articolo 391-bis;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.

In sintesi

  • La dichiarazione scritta deve essere sottoscritta dal dichiarante e autenticata dal difensore o suo sostituto
  • Il difensore redige una relazione con data, generalità, avvertimenti dati, fatti dichiarati
  • Le informazioni sono documentate dal difensore secondo il Titolo III Libro Secondo c.p.p.
  • Il verbale può essere redatto anche da persone di fiducia del difensore per aspetti materiali
  • La documentazione costituisce parte del fascicolo difensore per eventuale uso processuale
Indice dei contenuti

Documentazione formale di dichiarazioni scritte e informazioni raccolte dal difensore con relazione sottoscritta e allegati secondo procedure standardizzate.

Ratio

L'articolo 391-ter stabilisce il formalismo documentale per le prove acquisite dal difensore. Garantisce la tracciabilità, l'autenticità e la verificabilità delle dichiarazioni difensive, elemento essenziale per la loro ammissibilità e credibilità in procedimento.

La disciplina specifica distingue dichiarazioni (sottoscritte dal dichiarante) da informazioni (documentate in verbale). Richiede la sottoscrizione del difensore quale garante del processo di raccolta.

Analisi

Comma 1 prescrive la sottoscrizione della dichiarazione da parte di chi la rende, l'autenticazione del difensore e la redazione di una relazione con 4 elementi obbligatori: data ricezione, generalità soggetti, attestazione degli avvertimenti previsti dall'art. 391-bis comma 3, oggetto della dichiarazione.

Comma 2 stabilisce che la dichiarazione deve essere allegata alla relazione. Comma 3 dispone che le informazioni (raccolta meno formalizzata) siano documentate in verbale secondo procedure del Titolo III Libro Secondo c.p.p., con possibilità di avvalersi di terzi per la materiale redazione.

Quando si applica

Tizio indagato per truffa: il suo difensore raccoglie una dichiarazione da un ex collega (Caio) che smentisce il racconto accusatorio. Caio sottoscrive il documento; il difensore redige relazione con data, nomi, attestazione degli avvertimenti legali, sommario dei fatti. La documentazione entra nel fascicolo difensore e, se necessario, può essere prodotta in udienza preliminare.

In un procedimento di malversazione, il difensore effettua rilievi fotografici in accesso ai luoghi (art. 391-sexies): il verbale di documentazione include planimetria, data, generalità delle persone presenti, allegati fotografici secondo il Titolo III del Libro Secondo.

Connessioni

Integra artt. 391-bis (raccolta investigativa), 391-sexies (accesso ai luoghi e documentazione), 391-octies (fascicolo difensore). Rinvia a Titolo III Libro Secondo (vedi artt. 218-234 per esperimenti e perizie, artt. 213-217 per ricognizioni), art. 433 (fascicolo PM), art. 234 (atti non ripetibili). Disciplina la documentazione difensiva parallelamente a quella della polizia.

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è accusato di appropriazione indebita di fondi associativi

L'avvocato raccoglie una dichiarazione scritta dal tesoriere dell'associazione (Filano) che spiega le regole di accesso ai conti e attesterebbe l'ignoranza di Sempronio sui limiti della sua delegazione. Filano sottoscrive; l'avvocato redige relazione con data 15 maggio 2026, generalità (Filano Rossi, nato a Roma 1970), attestazione degli avvertimenti su falsa dichiarazione, riassunto dei fatti narrati (deleghe contabili, procedure interne). Tutto allegato entra nel fascicolo difensore e prodotto in udienza preliminare per richiedere archiviazione.

Caso 2: Mevio, proprietario di immobile, è indagato per abusivismo edilizio

Il difensore effettua accesso al cantiere per rilievi fotografici (con autorizzazione del giudice ex art. 391-septies). Redige verbale documentando: data accesso, generalità presenti (tecnico edile consulente, proprietario), descrizione stato costruzione, allegati fotografici della struttura con numeri/date sulle foto. Il verbale segue le disposizioni del Titolo III Libro Secondo per completezza tecnica. Inserito nel fascicolo difensore, supporta la difesa sull'assenza di varianti non autorizzate.

Domande frequenti

Come deve essere documentata una dichiarazione raccolta dal mio avvocato?

La dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona che la rende (dichiarante). L'avvocato autentica il documento e redige una relazione allegata con: data della ricezione, nome e cognome di chi ha fatto la dichiarazione, nome dell'avvocato, attestazione che sono stati dati gli avvertimenti legali previsti dalla legge, breve riassunto dei fatti dichiarati.

Il verbale di documentazione può essere scritto da un'altra persona?

Sì, per la redazione materiale del verbale il difensore può avvalersi di persone di sua fiducia (segretaria, collaboratore tecnico), ma solo per aspetti materiali. La responsabilità della documentazione e il controllo sul contenuto rimangono carico del difensore che deve sottoscrivere il verbale.

Quali informazioni devo mettere nella relazione che accompagna la dichiarazione?

La relazione deve contenere quattro elementi: 1) la data in cui hai ricevuto la dichiarazione, 2) i tuoi dati (nome, cognome, numero iscrizione albo) e quelli della persona che ha dichiarato, 3) attestazione che hai dato gli avvertimenti previsti per legge (obbligo di dire la verità, responsabilità penale per falsa dichiarazione, divieto di rivelare domande del PM), 4) i fatti sui quali verte la dichiarazione (argomento essenziale).

Come documentiamo rilievi fotografici o accesso a un luogo?

Il difensore redige un verbale che deve contenere: data e luogo dell'accesso, nomi delle persone presenti, descrizione dettagliata dello stato dei luoghi e delle cose esaminate, elenco e descrizione dei rilievi fotografici/grafici/planimetrici (che vanno allegati al verbale). Tutto segue le norme tecniche del Titolo III Libro Secondo c.p.p. per garantire completezza.

Posso usare le dichiarazioni raccolte dal difensore nel processo?

Sì, ma solo secondo le regole degli artt. 500, 512 e 513 c.p.p. Le dichiarazioni entrano nel fascicolo difensore. Nel dibattimento, puoi farle leggere per confrontare la versione di chi le ha scritte con la sua deposizione diretta, o per affidabilità se il testimone non può presentarsi. Rimane però preferibile la testimonianza diretta in aula.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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