Testo dell'articoloVigente
Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale;
a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall’articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale ;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, quarto comma, del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;
f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 640, terzo comma, del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’ articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo 1100 del codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis.
In sintesi
Indice dei contenuti
Arresto obbligatorio in flagranza: ufficiali e agenti polizia giudiziaria devono arrestare chi è colto in flagranza di delitti gravi (5-20 anni) o reati specificatamente elencati con flagranza.
Ratio
Art. 380 c.p.p. disciplina arresto in flagranza, estrema ratio della coercizione investigativa: non richiede ordinanza giudice preventiva, per il semplice motivo che immediatezza è essenziale (se agente aspetta decreto giudice, autore fugge). Il legislatore riconosce che alcuni reati sono così gravi (e pericolo fuga così manifesto) che obbligazione di arresto è giustificata. Distinzione fra comma 1 (pena edittale) e comma 2 (reati specifici) riflette principio: flagranza deve essere circoscritta ai reati dove cooperazione indagini è urgente per prevenire danni ulteriori.
Analisi
Comma 1: arresto obbligatorio per qualsiasi delitto non colposo (escluso colpa: non vale per omicidio per negligenza) con pena minima non inferiore a 5 anni nel massimo a 20 anni. Interpretazione: pena minima di almeno 5 anni E pena massima fino a 20 anni (es. furto aggravato ha 3-10 anni, idoneo; omicidio ha 21-26 anni, escluso da comma 1, rientra sì in aggravati di comma 2). Comma 2 elenca specificamente: art. 270-bis c.p. (attentato, 5-15 anni), art. 280 c.p. (strage, 10-15 anni), art. 285, 286 c.p. (tradimento, 15-30 anni), art. 289-bis c.p. (sacrilegio, 1-5 anni... ma è specificamente incluso), art. 305, 306 c.p. (corruzione), art. 416 c.p. (associazione criminale), art. 416-bis c.p. (mafia), art. 422 c.p. (sciopero di polizia): questi tutti con obbligatorietà arresto se flagranza sussiste, indipendentemente dalla pena edittale.
Quando si applica
Applica quando polizia giudiziaria scopre persona in flagranza (art. 382 c.p.p.: reato stato consumato, persona è autore apparente, sorpresa durante o subito dopo con prove evidenti). Esempi comma 1: furto in negozio colto sul fatto, rapina di donna, tentativo omicidio. Esempi comma 2: possesso droga da spacciatore colto con bilancia in tasca, violenza sessuale sorpresa da passante, persona con fucile illecito. Polizia NON ha discrezione: obbligazione è assoluta. Se sceglie di non arrestare nonostante flagranza, viola dovere e è responsabile (reclamo, azione disciplinare).
Connessioni
Integra art. 382 c.p.p. (flagranza), art. 381 c.p.p. (arresto facoltativo in flagranza per reati minori), art. 374 c.p.p. (arresto dopo ordinanza giudice), art. 314, 315, 316 c.p.p. (diritti arrestato), art. 296, 298 c.p.p. (convalida arresto), art. 280 c.p.p. (misure cautelari cautelative). Correlato con art. 13 Cost. (inviolabilità libertà personale, salvo flagranza) e convenzioni CEDU su arresto legittimo.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio entra in oreficeria e, con pistola (illegale), minaccia commessa e deruba due collane oro. Vigile in borghese che stava comprando anelli lo vede, lo tallona fuori, lo immobilizza. Arriva polizia che arresta Tizio per rapina (art. 628 c.p., pena 3-10 anni). Rapina ricade sotto comma 2 lett. f c.p.p. ('delitto di rapina'). Arresto è OBBLIGATORIO. Polizia non può dire 'prima prendiamo decreto dal giudice': deve arrestare immediatamente. Tizio è portato in procura, informato diritti, entro 10 giorni giudice convalida arresto (o lo libera se nessun fondamento).
Caso 2: Caio è spacciatore
Viene fermato da polizia mentre negozia con cliente, e gli trovano in tasca 15 grammi cocaina, bilancia di precisione, soldi contanti in piccole banconote (profilo spacciatore). Reato è traffico droga art. 73 d.p.r. 309/90, che rientra comma 2 lett. h ('delitti concernenti sostanze stupefacenti'). Arresto è OBBLIGATORIO in flagranza. Caio è accompagnato in procura, comunicato diritti, convalidazione entro 10 giorni. Se risultati test chimico confermano droga, arresto è conservato; altrimenti liberato.
Domande frequenti
Cosa significa 'colto in flagranza'?
Art. 382 c.p.p.: reato è stato consumato (non tentato solamente), persona è autore apparente (circostanze indicano è stata protagonista), è sorpresa durante il reato o immediatamente dopo con prove evidenti sulla persona (arma, refurtiva, vittime identiche). Non basta sospetto: flagranza richiede certezza quasi manifesta di colpevolezza apparente.
Se vengo arrestato in flagranza, quando sono portato al giudice?
Entro 10 giorni (art. 296 c.p.p.). Pubblico ministero ti porta in procura immediatamente (entro poche ore), ti informa diritti, ti ascolta sommariamente. Poi chiede al giudice per le indagini preliminari convalida arresto. Se giudice convalida, arresto continua; se non convalida, sei liberato.
Possono arrestarmi preventivamente (non in flagranza) per reato grave?
No, non possono senza ordinanza giudice. Art. 380 è per flagranza solamente. Se non sei colto in flagranza, pubblico ministero deve chiedere al giudice ordinanza di custodia cautelare (art. 273-275 c.p.p.), che giudice autorizza solo se esigenze cautelari (pericolo fuga, inquinamento prove) sussistono. Arresto preventivo senza flagranza e senza ordinanza giudice è illegittimo.
Se sono arrestato in flagranza, ho diritto a avvocato immediatamente?
Sì, art. 315 c.p.p. ti garantisce diritto di avvocato dal momento dell'arresto. Se non hai avvocato, stato ne nomina uno d'ufficio. Avvocato può assisterti sin dalla procura, poi rappresentarti all'udienza di convalida davanti giudice.
Cosa succede se l'arresto in flagranza è sbagliato (circostanze non corrispondono)?
Puoi contestare fondamento arresto davanti giudice per le indagini preliminari all'udienza di convalida (art. 297-298 c.p.p.). Se giudice ritiene flag ranza non sussiste (es. reato non consumato, persona non è autore apparente), ordina liberazione immediata e atto è annullato. Aperto anche reclamo contro giudice se ritieni convalida illegittima.