Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 346 c.p.p. – Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’articolo 392.

In sintesi

  • Quando una condizione di procedibilità ancora può realizzarsi (es. autorizzazione non ancora negata), il PM continua le indagini preliminari
  • Sono consentiti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (art. 348)
  • Se c'è pericolo nel ritardo, il PM può anche assumere prove in sede di indagine preliminare
  • Questo vale solo se la condizione può ancora sopraggiungere (non se è già stata negata definitivamente)
  • Il divieto dell'art. 343 (fermo, misure cautelari) rimane in vigore sinché l'autorizzazione non è concessa
Indice dei contenuti

In mancanza di condizioni di procedibilità che possono sopraggiungere, il PM può compiere atti di indagine preliminare e assicurare le prove.

Ratio

L'articolo consente al PM di non restare completamente inerte durante l'attesa di una condizione di procedibilità che potrebbe ancora realizzarsi. Il principio sottostante è che il diritto di perseguire un reato non debba essere obliterato dal mero protrarsi della procedura di rilascio dell'autorizzazione o dell'istanza. Al contempo, rimane vigente il divieto di adottare misure invasive (art. 343 comma 2) finché l'autorizzazione non è effettivamente concessa.

Analisi

L'articolo si articola in un unico comma, che prevede due ordini di attività: primo, gli atti di indagine preliminare necessari « ad assicurare le fonti di prova » (art. 348), quali la ricerca e il sequestro di cose pertinenti al reato, la conservazione dello stato dei luoghi, la ricerca di testimoni, la formalizzazione di accertamenti tecnici (es. consulenze scientifiche); secondo, quando sussiste « pericolo nel ritardo », l'assunzione delle prove previste dall'art. 392 (es. escussione di testimoni in sede di udienza preliminare se il testimone è prossimo a trasferirsi o ha grave malattia). L'articolo rimanda a sé medesimo e al comma 1 dell'art. 343, ribadendo che il divieto di misure cautelari personali rimane intatto.

Quando si applica

Si applica tipicamente quando il PM ha iscritto la notizia di reato verso una persona per la quale è necessaria un'autorizzazione, ha richiesto l'autorizzazione ma è ancora in attesa della risposta. Durante questa fase d'attesa (che può durare settimane o mesi), il PM continua le indagini senza toccare il sospettato. Ad esempio, Mevio, parlamentare indagato per truffa, è stato identificato; il PM chiede l'autorizzazione a procedere (art. 344); mentre attende la risposta della Camera, il PM sequestra i documenti contabili falsi, ascolta i testimoni privati (non il sospetto), ordina perizie bancarie.

Connessioni

Collegato all'art. 343 (divieti mentre non c'è autorizzazione), art. 344 (richiesta di autorizzazione), art. 348 (assicurazione delle fonti di prova), art. 370 (deleghe del PM alla polizia), art. 392 (assunzione di prove in udienza preliminare), art. 389 (controversia sulla fondatezza della contestazione).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, deputato, è indagato per ricevimento di tangente; il PM chiede l'autorizzazione il 5 maggio. Mentre attende la risposta del Parlamento (termine: 30-60 giorni), il PM procede al sequestro della documentazione bancaria di Tizio presso la banca (fonti di prova), acquisisce le fatture false emesse da Caio (l'imprenditore corruttore), ascolta Caio e gli altri testimoni privati. Non può invece sottoporre Tizio a perquisizione domiciliare, non può interrogarlo se non su sua richiesta, non può adottare misure cautelari. Il tutto per «assicurare le fonti di prova».

Caso 2: Caso 2

Sempronio, magistrato indagato per corruzione, è oggetto di indagini; il PM chiede l'autorizzazione al Consiglio Superiore della Magistratura. Scopre che un testimone fondamentale (il collega di Sempronio) sta per trasferirsi in estero tra due settimane (pericolo nel ritardo). Il PM, ancora in attesa dell'autorizzazione, chiede al giudice dell'udienza preliminare di assumere subito la testimonianza in sede di indagine preliminare (art. 392), per non perderne il contributo probatorio.

Domande frequenti

Se manca l'autorizzazione, il PM è completamente bloccato nelle indagini?

No. Il PM può proseguire gli atti di indagine preliminare (sequestri, documenti, testimonianze) purché non compaia la misura cautelare, il fermo o l'interrogatorio coatto della persona protetta. L'obiettivo è « assicurare le fonti di prova ».

Cosa significa «assicurare le fonti di prova»?

Significa garantire la conservazione e l'acquisizione di elementi probatori che potrebbero andare persi (documenti a rischio di distruzione, testimoni che si trasferiscono, tracce che si deteriorano nel tempo).

Cosa succede se c'è pericolo nel ritardo?

Il PM può chiedere al giudice di assumere prove in udienza preliminare (art. 392) anche prima che l'autorizzazione sia concessa, per evitare che il ritardo pregiudichi la loro acquisizione.

Quali atti sono vietati mentre si attende l'autorizzazione?

Sono vietati: fermo, misure cautelari (carcere, domiciliari, etc.), perquisizione domiciliare, ispezione personale, interrogatorio coatto, intercettazioni telefoniche, confronti, ricognizioni della persona protetta.

Se l'autorizzazione viene negata, gli atti di indagine svolti sono utilizzabili?

Sì, tutti gli atti di indagine preliminare legittimamente svolti (sequestri, testimonianze, documenti) rimangono validi. Il divieto di utilizzazione riguarda solo gli atti di cui all'art. 343 comma 2 (misure coattive) compiuti senza autorizzazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.