Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 248 c.p.p. – Richiesta di consegna

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Richiesta di consegna

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici.

In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione.

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In sintesi

  • Se l'oggetto ricercato è determinato, il magistrato può chiederne la consegna volontaria prima di procedere a perquisizione
  • Se consegnato, non si procede a perquisizione salvo necessità di completamento indagini
  • Il magistrato può esaminare atti e documenti presso banche per ricercare cose da sequestrare
  • In caso di rifiuto della banca, procede a perquisizione presso l'istituto di credito
Indice dei contenuti

Richiesta di consegna volontaria prima della perquisizione; esame di atti bancari presso banche senza perquisizione; procedura in caso di rifiuto.

Ratio

L'articolo 248 introduce un meccanismo di investigazione a gradualità crescente: prima il tentativo non invasivo (richiesta di consegna), poi l'intervento coercitivo (perquisizione). Tale approccio riflette il principio di proporzionalità e il bilanciamento tra efficienza investigativa e diritti della persona. Nel secondo comma, la previsione dell'esame di atti presso banche senza perquisizione costituisce un'eccezione al diritto di proprietà e di riservatezza, giustificata dall'esigenza di tracciare flussi finanziari collegati al reato. La norma rappresenta il compromesso tra segreto bancario e necessità investigativa in materia di reati gravi (mafia, corruzione, riciclaggio).

Analisi

Il comma 1 prevede due fasi: nella prima, se l'oggetto è determinato (non generico), il magistrato invita il detentore a consegnarlo volontariamente. Se la consegna avviene, l'operazione termina salvo che il magistrato ritenga opportuno procedere comunque per completare indagini (ad es. rilevare impronte, fotografare, verificare autenticità). Tale eccezione è rara e deve essere motivata. Il comma 2 introduce l'esame di atti, documenti e corrispondenza presso banche, depositarie, uffici postali. L'esame non è perquisizione (meno invasivo) e non richiede la stessa motivazione. Serve a tracciare transazioni, accertare disponibilità, identificare beneficiari. Se la banca rifiuta (invocare segreto, violazione privacy), il magistrato procede a perquisizione presso la banca medesima, che diventa allora luogo perquisibile come ogni altro.

Quando si applica

Richiesta di consegna volontaria ricorre quando l'oggetto è identificato con precisione: documento specifico, gioiello con caratteristiche particolari, arma con numero seriale noto. Non si applica quando l'oggetto è generico (droga non quantificata, denaro contante senza identificazione). Esame presso banche è frequente in reati di riciclaggio, evasione fiscale, corruzione, frode: il magistrato chiede copia della corrispondenza tra il sospettato e la banca per verificare movimenti finanziari anomali. Molti istituti collaborano spontaneamente; qualora rifiutino, scatta la perquisizione coercitiva.

Connessioni

L'articolo 248 si collega a art. 247 c.p.p. (perquisizioni in generale), art. 253 c.p.p. (sequestro), art. 255 c.p.p. (segreto bancario e investigazione), art. 57 c.p.p. (polizia giudiziaria). Costituzionalmente: art. 3 Cost. (uguaglianza), art. 13 Cost. (libertà personale), art. 14 Cost. (domicilio). In diritto bancario: decreto legislativo 385/1993 (testo unico bancario), art. 54 che tutela il segreto (superabile su provvedimento dell'autorità giudiziaria). Internazionalmente: art. 8 CEDU (vita privata).

Casi pratici

Caso 1: Il magistrato indaga Tizio per ricettazione

Sa che Tizio possiede una scultura trafugata da un museo, con numero di catalogo determinato. Invece di procedere subito a perquisizione domiciliare, invita Tizio a consegnare volontariamente la scultura. Tizio consegna il bene. Nel verbale il magistrato annota che la consegna è stata spontanea, ma decide comunque di fotografare e rilevare impronte per completare le indagini su eventuale complice. La scultura è sequestrata regolarmente.

Caso 2: Caio è indagato per riciclaggio di danaro di provenienza mafiosa

Risulta titolare di conto presso la Banca XYZ. Il magistrato chiede alla banca l'esame della corrispondenza tra Caio e l'istituto (estratti conto, bonifici, assegni), senza ricorrere a perquisizione. La banca oppone segreto, invocando violazione della privacy. Il magistrato allora dispone perquisizione presso la sede della banca per l'accesso ai documenti. La banca non può opporre segreto a fronte di provvedimento giudiziale motivato.

Domande frequenti

Se mi viene richiesta la consegna volontaria, devo obbedire?

La richiesta è un invito, non un obbligo legale immediato. Puoi rifiutare; a quel punto scatta la perquisizione coercitiva. Il rifiuto non espone a conseguenze penali dirette, ma rende la perquisizione una procedura più invasiva.

Se consegno volontariamente un bene, posso poi contestarne il sequestro?

La consegna volontaria non estingue il diritto di impugnare il sequestro. Puoi contestare in giudizio la legittimità della ritenzione, ma la volontarietà della consegna normalmente facilita il sequestro successivo.

La banca può rifiutare l'accesso ai miei documenti all'autorità giudiziaria?

Può opporsi invocando il segreto bancario, ma tale protezione cede di fronte a decreto motivato dell'autorità giudiziaria. In caso di rifiuto, scatta la perquisizione presso la banca.

Quali documenti bancari può richiedere il magistrato?

Estratti conto, elenco dei beneficiari, corrispondenza, assegni, bonifici: in sostanza, tutto ciò che sia pertinente al reato e alla ricerca di cose da sequestrare. Il limite è la pertinenza investigativa.

Se la banca consegna i documenti, sono utilizzabili come prova?

Sì, se consegnati su richiesta legittima dell'autorità giudiziaria. Costituiscono documenti probanti secondo l'art. 191 c.p.p. e art. 234 c.p.c. sul regime probatorio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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