Testo dell'articoloVigente
Art. 247 c.p.p. – Casi e forme delle perquisizioni
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Casi e forme delle perquisizioni
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale.
1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.
In sintesi
Indice dei contenuti
Perquisizioni personali e locali: requisiti di fondato motivo, decreto motivato e delega agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Ratio
L'articolo 247 pone le fondamenta delle perquisizioni nel diritto penale italiano, stabilendo i presupposti sostanziali e formali. Il requisito del fondato motivo rappresenta un compromesso tra l'esigenza investigativa della pubblica accusa e la protezione della libertà personale (artt. 13-14 Cost.). La motivazione del decreto non è un mero aspetto formale, bensì un controllo sostanziale sulla ragionevolezza della decisione: il giudice deve articolare perché sospetti che il corpo del reato o le cose pertinenti si trovino in quel determinato luogo o su quella persona. La possibilità di delega agli ufficiali consente operatività pratica, ma non esonera l'autorità dalla responsabilità della decisione.
Analisi
Il comma 1 distingue due tipologie: (a) perquisizione personale, fondata sul fondato motivo che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti; (b) perquisizione locale, fondata sul fondato motivo che tali cose si trovino in un luogo determinato ovvero che in esso si possa eseguire l'arresto dell'imputato o dell'evaso. L'elemento logico unificante è il fondato motivo, termine tecnico che non richiede la certezza (come invece la prova) ma nemmeno il semplice sospetto generico. Rappresenta un grado intermedio di probabilità: più che dubbio, meno che sicurezza. Il comma 2 obbliga il decreto motivato: il magistrato non può limitarsi a dire perché, ma deve indicare le ragioni specifiche del sospetto (ad es. informazioni di confidenti, appostamenti, indizi riuniti). Il comma 3 abilita la delega agli ufficiali di polizia, mantenendo però la titolarità dell'atto in capo all'autorità giudiziaria.
Quando si applica
Perquisizioni personali ricorrono per reati di possesso di armi, stupefacenti, documenti falsificati, contrabbando. Perquisizioni locali sono frequenti in reati di droga (magazzini, laboratori clandestini), ricettazione (abitazioni con merce rubata), associazione mafiosa (sedi di clan), frode (uffici aziendali). L'arresto dell'imputato o dell'evaso è motivo autonomo di perquisizione locale: se si ha fondato motivo che un latitante si nasconda in una casa, si può perquisire il luogo anche se non si ricercano cose specifiche. Questa situazione ricorre frequentemente nei reati gravi (omicidio, terrorismo, mafia).
Connessioni
L'articolo 247 è fulcro della sezione dedicata a perquisizioni e sequestri. Rimanda all'art. 245 c.p.p. (ispezione personale), art. 249 c.p.p. (specificità perquisizione personale), art. 250 c.p.p. (perquisizione locale), art. 253 c.p.p. (sequestro), art. 57 c.p.p. (polizia giudiziaria). Costituzionalmente, si collegano art. 13 Cost. (libertà personale) e art. 14 Cost. (inviolabilità domicilio). In ambito probatorio, art. 191 c.p.p. (acquisizione della prova). Internazionalmente: art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e al domicilio).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è indagato per traffico di stupefacenti
Confidenti riferiscono che nasconde cocaina nella sua abitazione in via Roma. Le informazioni sono concordanti e recenti. Il giudice, valutato il fondato motivo, dispone perquisizione locale con decreto motivato, delegando gli ufficiali di polizia. La perquisizione avviene: viene rinvenuto stupefacente in quantità rilevante nascosto in una doppia parete della camera da letto. Sequestro regolare, prova utilizzabile in processo perché il fondato motivo era ben documentato nel decreto motivato.
Caso 2: Caio è fermato in strada per movenze sospette in zona spaccio
Gli operatori hanno fondato motivo di ritenere che occulti stupefacenti sulla persona (precedenti penali, zona geografica ad alta densità di traffico, segnalazioni precedenti). Il giudice dispone perquisizione personale con decreto specificamente motivato. Durante la perquisizione emergono 5 grammi di cocaina in bustina nella tasca del pantaloni. Sequestro valido, prova utilizzabile, nonostante il fondato motivo non fosse certezza ma ragionevole suspizione.
Domande frequenti
Cosa significa fondato motivo per una perquisizione?
È una probabilità ragionevole (superiore al sospetto vago, ma inferiore alla certezza) che il reato o le cose pertinenti si trovino nel luogo o sulla persona. Basato su dati concreti: informazioni, appostamenti, indizi specifici.
Il decreto di perquisizione deve essere sempre motivato?
Sì, sempre. La motivazione è obbligatoria e deve indicare le ragioni specifiche del sospetto. Un decreto generico, senza spiegazione, è nullo e invalida l'intera operazione.
Posso rifiutarmi di farmi perquisire?
No, se il decreto è regolarmente disposto. Puoi contestarne la legittimità in giudizio, ma nel momento la perquisizione procede comunque.
Se la perquisizione locale è nel mio domicilio, ho garanzie particolari?
Sì, il domicilio gode di protezione costituzionale (art. 14 Cost.). La perquisizione deve essere ancora più motivata e generalmente richiede il rispetto di orari (art. 251 c.p.p.), salvo urgenza.
Se non si trova nulla nella perquisizione, è illegittima?
No, l'esito negativo non invalida l'operazione. La legittimità dipende dal fondato motivo al momento della disposizione, non dal risultato effettivo della ricerca.