Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 21 bis T.U.IVA – Fattura semplificata.(1)

In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 325, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche’ la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, puo’ essere emessa in modalita’ semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo’ essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non puo’ essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attivita’ o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.”

____________________

(1) Vedi pure art. 1 D.M. 10/05/2019 GU 120/2019.

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In sintesi

  • L'art. 21-bis TUIVA disciplina la fattura semplificata: documento alternativo alla fattura ordinaria dell'art. 21, utilizzabile per operazioni di importo non superiore a €100 e per le fatture rettificative ex art. 26 (note di credito/debito), con requisiti di contenuto ridotti.
  • Contenuto minimo (lett. a-i): data emissione, numero progressivo identificativo, dati anagrafici cedente/prestatore (incluso rappresentante fiscale e stabile organizzazione), partita IVA cedente, dati cessionario/committente con possibilità di indicare solo CF/PIVA per soggetti residenti.
  • Descrizione semplificata di beni/servizi (più sintetica della fattura ordinaria), ammontare del corrispettivo o del corrispettivo aumentato di IVA (la fattura semplificata può non scorporare IVA, indicando il totale comprensivo).
  • Esclusioni: non utilizzabile per cessioni intracomunitarie ex art. 41 D.L. 331/1993, per cessioni di beni con regime speciale dei beni usati, per operazioni di trasferimento di beni non residenti, per cessioni a non soggetti passivi UE soggette a regime particolare.
  • Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA); la fattura semplificata è recepita nel nuovo testo unico mantenendo la struttura di base, in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE art. 220a (modificata dalla Direttiva 2010/45/UE che ha introdotto la fattura semplificata).
Indice dei contenuti

La fattura semplificata: ratio di semplificazione e ambito

L'art. 21-bis TUIVA, introdotto dalla L. 24/12/2012 n. 228 in attuazione della Direttiva 2010/45/UE, ha introdotto nel sistema IVA italiano la figura della fattura semplificata, alternativa alla fattura ordinaria dell'art. 21 per operazioni di importo modesto. La ratio è di semplificazione amministrativa: per operazioni di valore basso (entro €100), gli oneri di emettere una fattura completa con tutti i requisiti di contenuto sarebbero sproporzionati rispetto al gettito IVA generato. La fattura semplificata mantiene gli elementi essenziali per il controllo fiscale ma riduce significativamente la complessità di compilazione.

L'ambito applicativo è duplice: (1) fatture di ammontare complessivo non superiore a €100; (2) fatture rettificative ex art. 26 TUIVA (note di credito e debito), indipendentemente dall'importo. Per le note di credito/debito, la semplificazione è particolarmente utile perché spesso si tratta di rettifiche di valore modesto (sconti, abbuoni, correzioni di errori di fatturazione) per cui la complessità della fattura ordinaria sarebbe ingiustificata.

I requisiti di contenuto: cosa deve indicare la fattura semplificata

L'art. 21-bis comma 1 elenca i requisiti minimi di contenuto della fattura semplificata. Lett. a): data di emissione (formato gg/mm/aaaa). Lett. b): numero progressivo che la identifichi in modo univoco, può seguire una numerazione separata dalla fatturazione ordinaria o essere unica, secondo la scelta organizzativa del soggetto passivo. Lett. c): ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale (per soggetti non residenti con rappresentante in Italia), nonché ubicazione della stabile organizzazione (per soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia).

Lett. d): numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore. Lett. e): dati identificativi del cessionario o committente (analoghi a lett. c). Importante semplificazione: in alternativa alla denominazione completa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o numero di partita IVA; in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, il solo numero di identificazione IVA UE. Questa semplificazione consente di emettere fatture rapide indicando solo i numeri identificativi del cliente, senza dover registrare e digitare ogni volta nome/indirizzo completo.

Lett. f): descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (più sintetica della fattura ordinaria, dove la descrizione deve essere dettagliata). Lett. g): ammontare del corrispettivo, oppure del corrispettivo comprensivo dell'imposta. La fattura semplificata può quindi indicare il totale comprensivo di IVA senza scorporare base imponibile e imposta, ulteriore semplificazione per operazioni di valore modesto.

Le esclusioni: quando NON usare la fattura semplificata

La fattura semplificata non è utilizzabile per tutte le operazioni. Le principali esclusioni. Cessioni intracomunitarie ex art. 41 D.L. 331/1993: per le cessioni intracomunitarie di beni si richiede la fattura ordinaria con specifici requisiti di contenuto (numero di identificazione IVA del cessionario UE, riferimento alla non imponibilità, ecc.). Cessioni di beni con regime speciale dei beni usati (D.L. 41/1995): regime margine richiede fattura ordinaria con specifiche menzioni.

Operazioni soggette a regime particolare extra-UE: cessioni a non soggetti passivi extra-UE con regime OSS o non-Union OSS richiedono fattura ordinaria con specifiche dichiarazioni. Operazioni con reverse charge: per operazioni con applicazione di reverse charge (intracomunitarie B2B, edili infragruppo, ecc.) servono fatture ordinarie con specifiche menzioni ("inversione contabile" o "reverse charge ai sensi dell'art. 17 c. 5/6 TUIVA"). Cessioni all'esportazione e operazioni assimilate: la non imponibilità ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 TUIVA richiede fatture ordinarie con specifiche dichiarazioni.

Per queste operazioni, anche se l'importo è inferiore a €100, è obbligatorio l'utilizzo della fattura ordinaria ex art. 21. Lo scopo è garantire la tracciabilità e la documentazione completa per operazioni che hanno regimi IVA particolari, dove il dettaglio del documento è cruciale per il controllo dell'amministrazione finanziaria e per il diritto a detrazione del cessionario.

Confronto con la fattura ordinaria dell'art. 21

La differenza più evidente tra fattura ordinaria e fattura semplificata è il livello di dettaglio richiesto. Fattura ordinaria (art. 21): dati anagrafici completi del cedente e cessionario (denominazione, indirizzo completo, partita IVA, codice fiscale), descrizione dettagliata di beni/servizi (quantità, qualità, marca, modello), aliquota IVA applicata, base imponibile, IVA, totale separati, eventuali sconti specificati, dichiarazioni di regime speciale. Fattura semplificata (art. 21-bis): dati identificativi essenziali (può bastare il solo CF o PIVA), descrizione sintetica, può non scorporare IVA dal corrispettivo totale.

Sul piano della validità ai fini IVA, le due tipologie sono equipollenti: la fattura semplificata genera lo stesso diritto a detrazione per il cessionario di una fattura ordinaria, e ha gli stessi obblighi di registrazione nei registri IVA del cedente. La differenza è solo nella complessità di compilazione e nel tempo richiesto, particolarmente rilevante per soggetti con grandi volumi di operazioni di valore modesto (es. commercianti al dettaglio, ristorazione, trasportatori).

L'integrazione con la fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019, in Italia è obbligatoria la fatturazione elettronica per operazioni B2B e B2C tra soggetti residenti (con eccezioni per regimi forfettari, sotto soglie specifiche). La fatturazione elettronica si integra con la fattura semplificata: il sistema SDI (Sistema di Interscambio) gestisce sia fatture ordinarie che semplificate, con tipi documento specifici (TD07 fattura semplificata, TD08 nota di credito semplificata, TD09 nota di debito semplificata).

Sul piano operativo, i software gestionali permettono di scegliere il tipo documento al momento della creazione della fattura, applicando automaticamente i requisiti di contenuto specifici per la semplificata (descrizione sintetica, possibilità di non scorporare IVA). I controlli SDI verificano la correttezza dei dati e l'ammissibilità del tipo documento per la specifica operazione (es. blocca fatture semplificate con importi superiori a €100 o per operazioni intra-UE).

Casi applicativi tipici

Settori e operazioni dove la fattura semplificata è particolarmente utilizzata. Commercio al dettaglio e somministrazione alimentare: scontrini fiscali per importi modesti, fatture semplificate per clienti che richiedono il documento commerciale. Trasporti urbani e interurbani: corse di taxi, NCC, trasporti urbani, frequentemente sotto soglia €100. Servizi professionali low-cost: prestazioni one-time di valore modesto, consulenze rapide, servizi di assistenza occasionali.

Note di credito e debito di valore modesto: rettifiche per sconti commerciali, abbuoni, correzioni di errori, la fattura semplificata è ideale perché spesso il valore è basso. E-commerce di prodotti di valore unitario basso: piattaforme che vendono prodotti sotto €100 possono utilizzare la fattura semplificata per snellire la fatturazione automatizzata. Servizi di abbonamento mensile a basso costo: streaming, abbonamenti professionali a basso costo.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 21-bis è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che codifica la disciplina della fattura semplificata negli articoli del nuovo testo unico mantenendo invariati i principi della Direttiva 2010/45/UE. La continuità è totale: stessa soglia €100, stessi requisiti di contenuto, stesse esclusioni per operazioni speciali. Cambieranno solo i riferimenti normativi nei sistemi gestionali e nei codici documento SDI per la fatturazione elettronica.

L'evoluzione futura della disciplina è prevedibile su alcuni fronti: possibile innalzamento della soglia €100 (introdotta nel 2012 e mai rivalutata, di fatto erosa dall'inflazione cumulata), allineamento a soglie UE che variano tra Stati (max €400 in alcune giurisdizioni), eventuali ulteriori semplificazioni per micro-operazioni (es. soglia ridotta per servizi digitali), integrazione con sistemi automatizzati di fatturazione (AI per generazione automatica di fatture semplificate). Gli operatori del retail, ristorazione, trasporti dovranno mantenere alta l'attenzione su queste evoluzioni.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 12/E del 3 maggio 2013

Commenta le novita' fiscali della Direttiva 2010/45/UE e del recepimento interno, illustrando in modo organico (paragrafo 6.7) la nuova fattura semplificata di cui all'art. 21-bis: presupposti soggettivi e oggettivi, indicazioni minime obbligatorie e casi di esclusione.

Domande frequenti

Quando si può usare la fattura semplificata invece di quella ordinaria?

La fattura semplificata ex art. 21-bis TUIVA si può utilizzare in due casi: (1) per fatture di ammontare complessivo non superiore a €100 (IVA inclusa); (2) per fatture rettificative ex art. 26 TUIVA (note di credito e debito), indipendentemente dall'importo. Vantaggio: requisiti di contenuto ridotti, descrizione sintetica, possibilità di indicare il totale comprensivo di IVA senza scorporare base imponibile e imposta, indicazione semplificata del cliente (solo CF o PIVA per residenti). Esclusioni importanti: NON utilizzabile per cessioni intracomunitarie, cessioni con regime margine beni usati, operazioni con reverse charge, esportazioni, operazioni a non soggetti passivi extra-UE con regime OSS, per queste serve fattura ordinaria.

Quali dati deve contenere una fattura semplificata?

Requisiti minimi (art. 21-bis c. 1): (a) data emissione; (b) numero progressivo identificativo; (c) dati cedente/prestatore (denominazione, residenza, partita IVA, eventuali rappresentante fiscale e stabile organizzazione); (d) numero partita IVA cedente; (e) dati cessionario/committente, per residenti basta CF o PIVA, per soggetti UE numero identificazione IVA UE; (f) descrizione sintetica di beni/servizi; (g) ammontare del corrispettivo (anche comprensivo di IVA, senza scorporare). Confronto con fattura ordinaria: meno dettagli su anagrafiche, descrizione più sintetica, possibilità di non scorporare IVA. Validità ai fini IVA: equipollente alla fattura ordinaria, stesso diritto a detrazione per il cessionario, stessi obblighi di registrazione.

La fattura semplificata si può usare per cessioni intracomunitarie?

No. Le cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41 D.L. 331/1993 sono espressamente escluse dall'art. 21-bis e richiedono fattura ordinaria con specifici requisiti di contenuto: numero identificazione IVA del cessionario UE (verificato VIES), riferimento alla non imponibilità ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993, indicazione "inversione contabile" o "reverse charge" se applicabile, dichiarazione di trasporto in altro Stato UE. Lo scopo è garantire tracciabilità completa per operazioni soggette a controlli antifrode IVA UE. Stessa esclusione per: cessioni con regime margine beni usati (D.L. 41/1995), operazioni con reverse charge, esportazioni ex artt. 8/8-bis/9, operazioni con regime OSS verso clienti privati extra-UE.

Come si gestisce la fattura semplificata nel sistema di fatturazione elettronica SDI?

La fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019 (con eccezioni per forfettari e altre categorie) gestisce la fattura semplificata tramite tipi documento specifici. Codici SDI principali: TD07 fattura semplificata, TD08 nota di credito semplificata, TD09 nota di debito semplificata. I software gestionali permettono di scegliere il tipo documento al momento della creazione, applicando automaticamente i requisiti specifici (descrizione sintetica, IVA non scorporata, dati cliente semplificati). I controlli SDI verificano la correttezza e l'ammissibilità del tipo documento: blocco automatico per fatture semplificate sopra €100 o per operazioni intra-UE/exportazioni. La gestione integrata SDI semplifica significativamente l'utilizzo della fattura semplificata.

La soglia di €100 è ancora attuale o sarà aggiornata?

La soglia di €100 è stata introdotta dalla L. 228/2012 in attuazione della Direttiva 2010/45/UE, ed è invariata da oltre 10 anni. L'inflazione cumulata dal 2012 (~25-30%) ha eroso il valore reale della soglia, e gli operatori del settore (in particolare retail, ristorazione, trasporti) chiedono periodicamente un aggiornamento. Altri Stati UE applicano soglie più elevate (Germania €250, Spagna €400, Francia €150). Una rivalutazione è oggetto di proposte parlamentari periodiche ma finora non è stata realizzata. Possibili evoluzioni con il nuovo TU IVA dal 2027: il D.Lgs. 10/2026 ha mantenuto la soglia €100, ma future modifiche del TU IVA o della Direttiva UE potrebbero aggiornarla. Per ora gli operatori devono attenersi al limite €100.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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