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Art. 89 c.p.p. – Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare (416 s.) o per il giudizio (465 s.) a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile (83 s.). Non si applica la disposizione dell’art.87 comma 3.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata su richiesta del PM o imputato, seguendo le norme sulla citazione del responsabile civile.
Ratio
La norma prevede un meccanismo di responsabilità civile specifico per il pagamento delle pene pecuniarie (multa, ammenda). Quando il reato è commesso da una persona che agisce in dipendenza o sotto il mandato di un'altra (come nel caso della responsabilità civile per danno), è opportuno che il debitore della pena pecuniaria sia citato in giudizio affinché possa partecipare al procedimento e contribuire al pagamento della sanzione. Ciò assicura il diritto di contraddittorio e la trasparenza del procedimento.
Analisi
Il comma 1 specifica i soggetti legittimati a richiedere la citazione: il pubblico ministero e l'imputato. La citazione è richiesta per l'udienza preliminare (art. 416 s.) o per il giudizio (art. 465 s.), secondo le modalità ordinarie. Il comma 2 rimanda alle disposizioni relative al responsabile civile per quanto concerne citazione, costituzione e termini, salvo l'eccezione che non si applica l'art. 87 comma 3 (l'esclusione automatica nel giudizio abbreviato). Ciò significa che nel giudizio abbreviato il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non è automaticamente escluso, ma rimane parte del processo se citato.
Quando si applica
L'articolo si applica in procedimenti dove il reato è commesso da persona dipendente o in mandato di altra persona. Esempio: Tizio, dipendente di una società, commette una frode fiscale; il giudice condanna sia Tizio che la società al pagamento della multa. Il PM può citare la società come civilmente obbligata per la pena pecuniaria affinché risponda del pagamento della multa comminata a Tizio. L'istituto si applica sia nell'udienza preliminare che nel dibattimento.
Connessioni
La norma si collega agli artt. 83-88 (responsabile civile), agli artt. 416 s. (udienza preliminare), agli artt. 465 s. (dibattimento), all'art. 87 comma 3 (giudizio abbreviato), all'art. 440 (procedimento abbreviato). Rimanda inoltre al codice penale per la disciplina delle pene pecuniarie (multa, ammenda).
Domande frequenti
Chi è la «persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria»?
È la persona (fisica o giuridica) che, per legge, è responsabile del pagamento della multa o ammenda comminate a chi agisce in sua dipendenza o sotto suo mandato.
Chi può richiedere la citazione della persona civilmente obbligata?
Il pubblico ministero e l'imputato possono richiederla, per garantire che il debitore della pena sia citato e possa partecipare al procedimento.
La persona civilmente obbligata per pena pecuniaria è la stessa cosa del responsabile civile?
No. Il responsabile civile risponde dei danni causati dal reato; la persona civilmente obbligata per pena pecuniaria risponde delle sanzioni economiche (multa, ammenda) comminate al reo.
Nel giudizio abbreviato, la persona civilmente obbligata per pena pecuniaria è automaticamente esclusa?
No, a differenza del responsabile civile. La persona civilmente obbligata per pena pecuniaria rimane parte del processo se citata, anche in giudizio abbreviato.
Quali leggi disciplinano le pene pecuniarie per le quali viene citato il civilmente obbligato?
Le pene pecuniarie sono disciplinate dal Codice Penale (multa all'art. 40, ammenda all'art. 40). La procedura di citazione segue il Codice di Procedura Penale.