Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 c.p.p. – Intervento volontario del responsabile civile

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Intervento volontario del responsabile civile

1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l’azione civile a norma dell’articolo 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell’articolo 84 commi 1 e 2.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l’intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

4. L’intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l’esclusione della parte civile.

In sintesi

  • Intervento volontario del responsabile civile in presenza di costituzione di parte civile o esercizio di azione civile da parte del PM
  • Termine massimo: udienza preliminare e poi fino all'articolo 484 nel dibattimento
  • Dichiarazione mediante atto scritto secondo articolo 84
  • Intervento tardivo dopo articolo 468 comma 1 comporta perdita della facoltà di presentare liste testimoni
  • Intervento decade se revoca parte civile o se ordinata esclusione
Indice dei contenuti

Il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo penale fino all'udienza preliminare e successivamente fino ai termini del dibattimento, senza necessità di essere citato.

Ratio

La norma consente al responsabile civile di partecipare spontaneamente al processo penale, anche senza essere stato citato dalla parte civile, al fine di difendere tempestivamente i propri interessi e di evitare condanne in contumacia. La possibilità di intervento volontario riflette il principio della disponibilità della difesa. Il termine è comunque rigido (decadenza) per evitare che il procedimento sia indefinitamente estensibile.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che l'intervento volontario è ammesso quando vi è costituzione di parte civile o quando il PM esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, ed è consentito per l'udienza preliminare (artt. 416 ss.) e successivamente fino ai compiuti adempimenti dell'articolo 484 nel dibattimento. L'intervento avviene presentando dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2. Il comma 2 stabilisce che il termine è decadenziale (non prorogabile); se l'intervento avviene dopo la scadenza dell'articolo 468 comma 1 (termine per liste testimoni), il responsabile civile perde la facoltà di presentare liste di testimoni, periti e consulenti tecnici. Il comma 3 prescrive che se la dichiarazione è presentata fuori udienza, deve essere notificata a cura del responsabile civile alle altre parti, e produce effetto dal giorno della notificazione. Il comma 4 specifica che l'intervento decade se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.

Quando si applica

Frequentemente quando il responsabile civile viene a conoscenza tardivamente della citazione o non è stato formalmente notificato e decide di intervenire spontaneamente. Ad esempio, una compagnia assicurativa scopre nel corso del procedimento preliminare che un sinistro è stato denunciato e interviene volontariamente nel processo depositing dichiarazione di intervento, per partecipare pienamente alle indagini e alle questioni preliminari.

Connessioni

Strettamente correlato agli articoli 74-90 (parte civile e responsabile civile), articolo 77 comma 4 (esercizio PM di azione civile), articolo 83 (citazione del responsabile civile), articolo 84 (costituzione del responsabile civile), articoli 416-425 (udienza preliminare), articoli 468-495 (dibattimento), articolo 152 (notificazione).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Una parte civile si costituisce nel corso dell'udienza preliminare per lesioni personali. La compagnia di assicurazione (Assicura S.p.A.) del conducente imputato, pur non essendo stata citata, viene a conoscenza della procedura tramite la documentazione ricevuta dall'assicurato. Assicura decide di intervenire volontariamente per tutelare i propri diritti. Il suo legale deposita dichiarazione di intervento a norma dell'articolo 84 nella cancelleria dell'udienza preliminare, sottoscritta dal difensore. Assicura è ammessa a intervenire come responsabile civile senza necessità di citazione. Se questo avviene ancora entro i termini dell'articolo 468 comma 1, Assicura ha anche diritto di presentare liste di testimoni.

Caso 2: Caso 2

Mevio è un'azienda che potrebbe risultare responsabile civile per un illecito del suo dipendente. Una parte civile si costituisce nel procedimento penale. Mevio, nel corso della preparazione del dibattimento, nomina avvocato e decide di intervenire volontariamente senza aspettare di essere citata. Presenta dichiarazione di intervento volontario presso la cancelleria del giudice dibattimentale, notificandola alle altre parti. Se l'intervento avviene entro l'articolo 484 (adempimenti dibattimentali), Mevio è ammessa come responsabile civile. Se invece avviene dopo il termine dell'articolo 468 comma 1, Mevio perde il diritto di presentare liste di testimoni ma rimane comunque responsabile civile nel processo con pieni diritti di difesa sulla questione della responsabilità.

Domande frequenti

Posso intervenire come responsabile civile senza essere stato citato?

Sì, è l'intervento volontario. Basta che vi sia una costituzione di parte civile o che il PM eserciti l'azione civile. Presenti una dichiarazione di intervento e sei ammesso come responsabile civile.

Entro quando devo intervenire volontariamente come responsabile civile?

Entro l'udienza preliminare e poi fino all'articolo 484 nel dibattimento. Se intervieni dopo il termine dell'articolo 468 comma 1, perdi il diritto di presentare liste di testimoni.

Se intervengono tardivamente, cosa perdo come responsabile civile?

Se l'intervento avviene dopo l'articolo 468 comma 1, perdi la facoltà di presentare liste di testimoni, periti e consulenti tecnici. Rimani responsabile civile, ma senza partecipazione attiva alle prove.

Se presento la dichiarazione fuori udienza, cosa devo fare?

Devi notificarla a cura tua alle altre parti (parte civile, imputato, PM). Produce effetto dal giorno della notificazione; presenta anche una relazione di notificazione in cancelleria.

Se la parte civile revoca la sua costituzione, cosa succede al mio intervento?

L'intervento decade: non sei più responsabile civile nel processo. Tuttavia, la parte civile revocata e tu potete agire in sede civile se lo desiderate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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