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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Revisione del prezzo ammessa solo se espressamente prevista nel contratto
  • Limitata ai costi variabili: trasporto, carburante, tasse di sbarco/imbarco, cambio valuta
  • Aumento massimo 10% del prezzo originario
  • Costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore
  • Vietato qualsiasi aumento nei 20 giorni precedenti la partenza

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 Cod. Consumo – Revisione del prezzo

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

*2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

*3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

*4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

In sintesi

  • Revisione del prezzo ammessa solo se espressamente prevista nel contratto
  • Limitata ai costi variabili: trasporto, carburante, tasse di sbarco/imbarco, cambio valuta
  • Aumento massimo 10% del prezzo originario
  • Costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore
  • Vietato qualsiasi aumento nei 20 giorni precedenti la partenza

Revisione del prezzo ammessa solo se prevista nel contratto e limitata al 10%. Trasporto, carburante, tasse, cambio valuta. Vietato entro 20 giorni.

Ratio

L'art. 90 protegge il consumatore dalla volatilità dei costi nel settore turistico (fluttuazioni carburante, tassi cambio, tasse aeroportuali) mantenendo stabilità contrattuale. La revisione è eccezione al principio del prezzo fisso, non la regola. Limite del 10% evita rivalutazioni eccessive. Divieto di aumento negli ultimi 20 giorni protegge consumatore che ha già effettuato pagamenti e non ha tempo di cercare alternative.

Analisi

L'art. 90 comma 1 consente revisione solo se «espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo». Sono ammesse variazioni dovute a: (a) costo trasporto (variazione ticket aerei, carburante); (b) diritti e tasse (atterraggio, sbarco, imbarco, aeroportuali); (c) tasso cambio applicato (euro/dollaro, euro/sterlina). Comma 2: aumento massimo 10% del prezzo originario (calcolato in misura percentuale, non assoluta). Comma 3: se aumento supera il 10%, acquirente può recedere senza penali con rimborso. Comma 4: blocco totale degli aumenti nei 20 giorni immediatamente precedenti la partenza, indipendentemente da variazioni effettive dei costi. È protezione assoluta per il consumatore in fase pre-partenza.

Quando si applica

Si applica a pacchetti con prezzo forfetario convenuto. Non si applica a pacchetti con prezzo già variabile (es. «prezzo indicativo, soggetto a conferma»). Scatta solo se il contratto contiene una clausola di revisione; assenza di clausola = prezzo fisso e inderogabile. Si applica a costi effettivamente oscillanti nel mercato (carburante, cambio); NON a costi amministrativi fissi dell'organizzatore o a scelte commerciali.

Connessioni

Connesso con art. 86 lett. c) (elementi contrattuali su prezzo e modalità revisione), art. 86 lett. d) (acconto e scadenze), art. 88 (opuscolo vincolante), art. 91 (modifiche essenziali), art. 92 (rimborso annullamento), art. 93 (mancato adempimento). Rimanda a documenti attestanti variazioni costi (estratti bancari fornitori, fatture carburante, certificati cambio da banche centrali).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Filano prenota pacchetto Caraibi a 2.500 euro il 15 novembre per partenza 22 gennaio. Contratto contiene clausola: «Prezzo soggetto a revisione per variazione carburante entro il limite del 10%». Il 10 gennaio il tour operator comunica aumento di 300 euro (12% del prezzo originario) per rincaro carburante (prezzo barile salito da 80 a 120 dollari). L'aumento supera il 10% massimo. Filano ha diritto a recedere dal contratto senza penali secondo art. 90 comma 3, oppure accettare l'aumento ridotto al 10% (250 euro). Inoltre, la comunicazione il 10 gennaio è entro i 20 giorni prima della partenza (22 gennaio), quindi cadrebbe sotto il divieto del comma 4.

Caso 2: Caso 2

Mevio prenota tour Austria 8 giorni a 3.000 euro il 1 giugno per partenza 15 agosto. Contratto non contiene alcuna clausola di revisione del prezzo. A luglio, tour operator tenta di comunicare aumento di 200 euro per «aumento tasse aeroportuali di Vienna». Mevio rifiuta. Art. 90 comma 1 richiede che la revisione sia «espressamente prevista nel contratto». Assenza di clausola = prezzo fisso. Tour operator NON può applicare l'aumento. Mevio non è obbligato a pagare i 200 euro supplementari e il prezzo rimane 3.000 euro.

Domande frequenti

Il tour operator può aumentare il prezzo per spese amministrative aggiuntive?

No. L'art. 90 comma 1 limita la revisione ai costi variabili: trasporto, carburante, tasse, cambio valuta. Spese amministrative (aggiornamento assicurazione, gestione clienti supplementari) sono fissi e non giustificano revisione.

Se la clausola di revisione dice «senza limite», è valida?

No. L'art. 90 comma 2 è inderogabile: limite massimo 10%. Qualsiasi clausola che permetta revisioni superiori al 10% è nulla. Il limite vale anche se non scritto nel contratto.

Come si calcola il 10%? È sul prezzo totale o su singoli elementi?

Art. 90 comma 2 dice «dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare», quindi sul prezzo totale del pacchetto. Es. pacchetto 2.000 euro: limite aumento = 200 euro.

Se aumento comunicato il 15° giorno prima della partenza, è valido?

Sì, perché l'art. 90 comma 4 vieta aumenti nei «venti giorni che precedono la partenza». Il 15° giorno è ancora entro i 20 giorni. Se comunicato il 19° giorno, è valido. Se comunicato il 21° giorno prima della partenza, è vietato.

Posso chiedere rimborso se il tour operator non documenta l'aumento?

Sì. Art. 90 comma 1 richiede che «i costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore». Assenza di documentazione = violazione. Consumatore può richiedere non-applicazione dell'aumento e risarcimento danno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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