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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 15 Cod. Consumo – Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

*2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

*3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

*4. È ammessa l’indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

*5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Prezzo per unità rapportato a quantità dichiarata secondo disposizioni vigenti
  • Modalità di indicazione disciplinate da D.Lgs. 114/1998
  • Prodotti alimentari in liquido di governo: prezzo riferito al peso netto sgocciolato
  • Ammessi multipli e sottomultipli decimali per prodotti generalmente commercializzati in quelle quantità
  • Carburanti: prezzi esposti devono essere effettivamente praticati al consumo, visibili da carreggiata stradale

Norme tecniche per l'indicazione del prezzo per unità di misura, inclusi multipli/sottomultipli decimali e regole specifiche per prodotti alimentari e carburanti.

Ratio

L'art. 15 specifica le modalità operative dell'art. 14, risolvendo i problemi tecnici concreti: come misurare il peso di un prodotto in liquido? Come indicare il prezzo per frazioni di unità standard?

L'attenzione ai carburanti riflette il loro ruolo critico nel bilancio del consumatore e i rischi storici di practices ingannevoli agli impianti di distribuzione.

Analisi

Il comma 1 richiede che il prezzo per unità si riferisca a una quantità "dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore", rimandando al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 art. 14 per le modalità concrete (caratteri, posizionamento, leggibilità).

Il comma 3 affronta il caso dei prodotti alimentari preconfezionati in liquido di governo (verdure sott'olio, frutta sciroppata, pesce sott'aceto): il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato, non al peso totale del barattolo. Ciò riflette il principio che il consumatore paga il bene effettivo, non il fluido.

Il comma 4 consente multipli e sottomultipli decimali: ad es., se il latte è venduto normalmente in mezzo litro, il prezzo può essere espresso per mezzo litro anziché per litro intero. Ciò evita frazioni confuse.

Il comma 5 è norma specifica sui carburanti: i prezzi visibili dalla carreggiata devono essere quelli effettivamente praticati al consumo, non tariffe teoriche o promozionali non applicate.

Quando si applica

Applicazioni pratiche: barattolo di funghi porcini sott'olio da 320g lordo ma 200g netto sgocciolato — il prezzo per unità si basa su 200g; latte intero venduto comunemente in confezione da mezzo litro — prezzo indicato per 500ml; carburante in autostrada — i prezzi visibili da strada devono corrispondere a quelli realmente addossati al distributore automatico.

Connessioni

Art. 14 Cod. Consumo (obblighi generali); art. 16 Cod. Consumo (esenzioni); D.Lgs. 114/1998 art. 14 (modalità tecniche); D.Lgs. 109/1992 (etichettatura alimenti); Reg. UE 1169/2011 (informazioni alimentari); art. 11 Cod. Consumo (divieto commercio non conforme).

Domande frequenti

Come si calcola il prezzo per unità di misura di un alimento in liquido di governo?

Secondo art. 15 comma 3, si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato, non al peso totale o al volume del liquido. Per un barattolo di 500g lordo con 300g netto sgocciolato, il prezzo per unità è calcolato su 300g.

Posso indicare il prezzo per unità in multipli (es. per mezzo litro anziché per litro)?

Sì. Art. 15 comma 4 permette multipli e sottomultipli decimali quando quei volumi sono generalmente e abitualmente usati per la commercializzazione di quel prodotto. Es. latte in mezzo litro, birra in 330ml.

Chi stabilisce le modalità precise di indicazione del prezzo per unità?

Art. 15 comma 2 rinvia al D.Lgs. 114/1998 art. 14, che specifica dimensione caratteri, posizionamento su etichetta, leggibilità e contrasto.

I prezzi dei carburanti possono differire da quelli esposti in strada?

No. Art. 15 comma 5 vieta questa pratica: i prezzi visibili dalla carreggiata devono coincidere con quelli effettivamente praticati al consumo al momento del rifornimento. Discrepanze costituiscono violazione e espongono a sanzione.

Un prodotto venduto a peso netto deve riportare sempre il prezzo per unità?

Sì, secondo art. 14. Art. 15 precisa che il prezzo per unità si basa sulla quantità netta dichiarata (peso, volume, ecc.), seguendo le disposizioni vigenti sulla misurazione e dichiarazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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