Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Disposizione transitoria XIII – Costituzione

Disposizioni transitorie e finali – in vigore dal 1° gennaio 1948

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Domande rapide

Cosa prevedeva originariamente la XIII disposizione transitoria?
Il divieto per i membri e i discendenti di Casa Savoia di soggiornare e di entrare in territorio italiano, e l'acquisizione allo Stato dei beni Savoia esistenti sul territorio nazionale. Misura di natura politica conseguente al referendum istituzionale del 2 giugno 1946.
Quando fu abrogato il divieto?
Con la legge costituzionale n. 1 del 23 ottobre 2002, che ha consentito il ritorno in Italia di Vittorio Emanuele di Savoia (figlio dell'ultimo re Umberto II) e di Emanuele Filiberto, dopo oltre 55 anni di esilio. Restituzione di alcuni beni in seguito a procedure giudiziarie autonome.
Perche il divieto originario nel 1948?
Per impedire qualsiasi tentativo di restaurazione monarchica e per simbolicamente sancire la rottura con la dinastia regnante coinvolta nel regime fascista (firma delle leggi razziali, mancata opposizione al fascismo). Misura ispirata a esempi storici (esilio Bonaparte, Stuart, ecc.).
Quali Savoia erano interessati dal divieto?
I discendenti maschi di Umberto II di Savoia (ultimo re, regnante per breve periodo nel 1946). Il divieto si estendeva a discendenti diretti, escludeva discendenti per linea femminile e parenti collaterali. Donne della famiglia non erano interessate (cosi le sorelle e figlie).
La XIII disposizione produce ancora effetti?
No, e stata abrogata nel 2002. Oggi i discendenti di Casa Savoia possono soggiornare in Italia senza restrizioni e hanno gli stessi diritti civili di ogni cittadino. La disposizione resta nella Costituzione come testimonianza storica, ma senza effetti operativi attuali.

In sintesi

  • La XIII disposizione transitoria avocava allo Stato i beni in Italia degli ex re di Casa Savoia, delle consorti e dei discendenti maschi.
  • Erano dichiarati nulli i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali su tali beni avvenuti dopo il 2 giugno 1946.
  • I commi che vietavano l'ingresso e il soggiorno ai discendenti maschi e l'elettorato sono stati abrogati dalla L. cost. 1/2002.
  • La disposizione riflette il contesto storico della nascita della Repubblica e del referendum istituzionale.
  • Conserva oggi rilievo essenzialmente storico-documentale per la parte abrogata.
Indice dei contenuti

La XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione appartiene al novero delle norme legate al momento fondativo della Repubblica. Nata nel clima immediatamente successivo al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, essa regolava i rapporti tra il nuovo ordinamento repubblicano e la deposta dinastia dei Savoia. La disposizione ha subìto una significativa modifica: i commi che imponevano limitazioni personali ai discendenti maschi sono stati abrogati dalla legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, mentre conservano efficacia le previsioni di carattere patrimoniale.

Il contesto storico

La norma si comprende solo alla luce del contesto. Con il referendum del 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la forma repubblicana, ponendo fine alla monarchia. I costituenti avvertirono l'esigenza di disciplinare in modo netto i rapporti con la casa regnante deposta, sia sul piano patrimoniale sia, all'epoca, su quello personale. La XIII disposizione transitoria fu lo strumento di questa cesura, espressione della volontà di consolidare il nuovo assetto istituzionale.

L'avocazione dei beni allo Stato

Il primo profilo, tuttora vigente, riguarda l'avocazione allo Stato dei beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi. Si tratta di una misura patrimoniale che trasferisce allo Stato la titolarità di tali beni, sottraendoli alla disponibilità degli appartenenti alla dinastia. La previsione ha natura di norma costituzionale transitoria con effetti definitivi sul piano dominicale.

La nullità dei trasferimenti successivi al 2 giugno 1946

A presidio dell'avocazione, la disposizione dichiara nulli i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni avvenuti dopo il 2 giugno 1946. La data non è casuale: coincide con il referendum istituzionale. La norma mira a impedire che, nell'imminenza o all'indomani del mutamento di regime, i beni destinati all'avocazione fossero sottratti mediante atti dispositivi. La nullità colpisce sia i trasferimenti sia la costituzione di diritti reali, neutralizzando ogni tentativo di elusione.

I commi abrogati: divieto di ingresso e diritti politici

La formulazione originaria conteneva ulteriori previsioni, di carattere personale: il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale per gli ex re, le consorti e i discendenti maschi, nonché la privazione dell'elettorato e l'ineleggibilità. Tali commi sono stati abrogati dalla legge costituzionale n. 1 del 2002, che ha rimosso le limitazioni personali ritenute non più coerenti con l'evoluzione dell'ordinamento e con i principi sovranazionali. La parte personale della disposizione ha così esaurito la propria funzione.

La portata residua e il valore storico

All'esito dell'abrogazione, la XIII disposizione conserva efficacia per la sola parte patrimoniale, mentre le previsioni personali hanno valore storico-documentale. La norma testimonia il modo in cui il costituente affrontò la transizione dalla monarchia alla Repubblica, coniugando esigenze di consolidamento istituzionale e misure di natura patrimoniale. La sua vicenda - con l'abrogazione del 2002 - illustra la progressiva normalizzazione dei rapporti, una volta venute meno le ragioni storiche delle limitazioni personali.

Collocazione sistematica

La disposizione si inserisce tra le norme transitorie e finali della Costituzione, destinate a regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. A differenza delle norme a regime, esse hanno una funzione tipicamente temporale e di raccordo. La XIII rappresenta un esempio emblematico di come tali disposizioni possano, nel tempo, vedere superata o abrogata una parte del proprio contenuto, conservando rilievo per i soli effetti non esauriti.

Le disposizioni transitorie come norme di raccordo

La XIII disposizione appartiene alla categoria delle norme transitorie e finali della Costituzione, concepite per regolare il passaggio dal precedente ordinamento monarchico al nuovo assetto repubblicano. A differenza delle norme a regime, dotate di vocazione alla stabilità, le disposizioni transitorie hanno una funzione di raccordo temporale e tendono a esaurire la propria efficacia una volta compiuta la transizione. La loro vicenda è spesso segnata dalla progressiva perdita di attualità, fino all'abrogazione delle parti divenute incompatibili con l'evoluzione dell'ordinamento.

La portata della nullità degli atti dispositivi

La dichiarazione di nullità dei trasferimenti e delle costituzioni di diritti reali successivi al 2 giugno 1946 svolge una funzione di presidio dell'avocazione patrimoniale. Si tratta di una nullità di fonte costituzionale, che colpisce gli atti dispositivi compiuti nell'imminenza o all'indomani del mutamento istituzionale, allo scopo di impedire che i beni destinati allo Stato fossero sottratti attraverso negozi traslativi o costitutivi. La sanzione della nullità, la più radicale tra quelle invalidanti, esprime la volontà di neutralizzare in modo definitivo ogni tentativo di elusione.

L'abrogazione del 2002 e l'evoluzione dell'ordinamento

La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, ha abrogato i commi recanti le limitazioni personali, segnando il superamento di un assetto legato a contingenze storiche ormai esaurite. Il venir meno del divieto di ingresso e soggiorno e delle limitazioni dei diritti politici per i discendenti maschi riflette la normalizzazione dei rapporti tra Repubblica e ex casa regnante, una volta consolidato il nuovo ordinamento. L'intervento abrogativo testimonia la capacità del sistema costituzionale di adeguarsi nel tempo, rimuovendo previsioni non più coerenti con i principi di eguaglianza e con gli impegni sovranazionali.

Casi pratici

Caso 1: atto dispositivo dopo il referendum

Si ipotizzi che, dopo il 2 giugno 1946, sia stato costituito un diritto reale su un bene rientrante tra quelli avocati. In forza della XIII disposizione transitoria, tale costituzione è nulla: la norma neutralizza gli atti dispositivi successivi al referendum per impedire la sottrazione dei beni all'avocazione.

Caso 2: superamento delle limitazioni personali

Si consideri la posizione di un discendente maschio della dinastia rispetto all'ingresso nel territorio nazionale. Dopo la legge costituzionale 1/2002 il divieto è venuto meno: le limitazioni personali originariamente previste dalla disposizione sono abrogate e non producono più effetti.

Domande frequenti

La XIII disposizione transitoria è ancora in vigore?

In parte. La previsione patrimoniale resta efficace, mentre i commi che vietavano ingresso, soggiorno e diritti politici ai discendenti maschi sono stati abrogati dalla L. cost. 1/2002.

Cosa prevedeva in origine la disposizione?

L'avocazione allo Stato dei beni dei Savoia, la nullità degli atti dispositivi dopo il 2 giugno 1946 e limitazioni personali ai discendenti maschi.

Perché la data del 2 giugno 1946 è rilevante?

Coincide con il referendum istituzionale: i trasferimenti e i diritti reali costituiti sui beni dopo tale data sono dichiarati nulli.

Quando sono state abrogate le limitazioni personali?

Con la legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, che ha rimosso i divieti di ingresso e soggiorno e le limitazioni dei diritti politici.

Che valore ha oggi la disposizione?

Conserva efficacia per la parte patrimoniale; le previsioni personali hanno ormai rilievo essenzialmente storico-documentale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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