Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 103 Cost. – Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

In vigore dal 1° gennaio 1948

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Domande rapide

Cosa disciplina l'art. 103 della Costituzione?
Definisce le competenze degli organi di giustizia amministrativa (Cons. Stato, TAR), della Corte dei conti e dei tribunali militari. Distingue tra giurisdizione di legittimita e giurisdizione esclusiva.
Cosa sono gli interessi legittimi tutelati dal G.A.?
Posizioni soggettive di vantaggio attivate dall'esercizio del potere amministrativo. Si distinguono in oppositivi (resistere al potere) e pretensivi (ottenere un provvedimento favorevole).
Quando il G.A. ha giurisdizione esclusiva?
Nelle materie indicate dalla legge in cui conosce sia di interessi legittimi sia di diritti soggettivi: pubblico impiego non privatizzato, urbanistica, servizi pubblici, contratti pubblici (art. 133 c.p.a.).
Qual e la giurisdizione della Corte dei conti?
Materie di contabilita pubblica: responsabilita amministrativo-contabile dei pubblici funzionari per danno erariale, pensioni pubbliche, giudizi di conto. Sentenze ricorribili in Cassazione per motivi di giurisdizione.
Quando operano i tribunali militari?
In tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace giudicano solo i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, escluso il personale civile.

In sintesi

  • Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa tutelano interessi legittimi e, in materie specifiche, anche diritti soggettivi contro la PA.
  • La Corte dei conti giudica in materia di contabilità pubblica e nelle materie indicate dalla legge.
  • I tribunali militari hanno piena giurisdizione in tempo di guerra; in pace, solo per reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Indice dei contenuti

L'art. 103 Cost. attribuisce la giurisdizione amministrativa al Consiglio di Stato, quella contabile alla Corte dei conti e quella militare ai tribunali militari.

Ratio

L'articolo 103 della Costituzione articola la competenza giurisdizionale di due organi fondamentali della giustizia amministrativa italiana: il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. La norma emerge dal principio che la pubblica amministrazione, benché dotata di poteri autoritativi, rimane sottoposta al diritto e quindi sindacabile dinanzi a giudici. Il fondamento è il principio dello Stato di diritto e la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini rispetto all'esercizio arbitrario del potere amministrativo.

Analisi

Il primo comma attribuisce al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa (i tribunali amministrativi regionali, le commissioni tributarie) il compito di tutelare gli interessi legittimi dei cittadini dinnanzi alla pubblica amministrazione. Un interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva proteggibile, ma non ancora diritto soggettivo: ad esempio, il diritto a partecipare a una gara pubblica, anche senza vincere, è interesse legittimo. La norma consente anche la tutela dei diritti soggettivi in materie specificate dalla legge (ad es. diritto alla riservatezza nella trasparenza amministrativa). Il secondo comma conferisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica: significa che la Corte può sindacare la legittimità della spesa pubblica, dei bilanci, delle gestioni finanziarie. Inoltre, può estendere la sua competenza a «altre specificate dalla legge», ampliando il perimetro oltre il controllo finanziario stretto. Il terzo comma riconosce una giurisdizione speciale costituzionalmente ammessa: i tribunali militari. In tempo di guerra, essi esercitano competenza piena; in tempo di pace, solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Ciò non viola l'art. 102 Cost. perché è una giurisdizione limitata per materia e persona.

Quando si applica

La norma si applica quando un cittadino o un'impresa impugna un atto amministrativo davanti al TAR: ad esempio, ricorso contro diniego di permesso di costruire, esclusione da una gara pubblica, revoca di agevolazioni. La Corte dei conti entra in gioco quando serve sindacare la legittimità di una spesa (es. rimborso a una regione per fondo perduto illegittimamente assegnato). La Cassazione conosce di ricorsi per violazione di legge contro sentenze di TAR e Corte dei conti. Per i reati militari (disertori, violazione del segreto militare), la giurisdizione è dei tribunali militari in tempo di pace.

Connessioni

L'art. 103 si coordina con l'art. 113 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione), l'art. 100 Cost. (funzioni del Consiglio di Stato e Corte dei conti), l'art. 97 Cost. (principi amministrativi). La giurisdizione amministrativa è regolata dal d.lgs. 104/2010 (TAR) e dal d.lgs. 286/1999 (Corte dei conti).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 102/1977

INAMMISSIBILITÀ

La Corte ha chiarito che l'art. 103, secondo comma, Cost. attribuisce alla Corte dei Conti giurisdizione esclusiva nelle 'materie di contabilità pubblica', secondo la nozione tradizionalmente accolta, ma per l'estensione ad altri settori è necessaria una specifica interpositio legislatoris; non spetta dunque al giudice costituzionale ampliare in via interpretativa l'ambito della giurisdizione contabile.

Casi pratici

Caso 1: Ricorso al TAR contro un provvedimento amministrativo


Tizio partecipa a un concorso pubblico per un posto da funzionario comunale e viene escluso con un provvedimento che ritiene illegittimo. In forza dell'art. 103, primo comma, Cost., Tizio può ricorrere al TAR competente per la tutela del proprio interesse legittimo, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione.

Caso 2: Responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti


Caio, dirigente di un ente pubblico, autorizza una spesa priva di copertura finanziaria causando un danno all'erario. La Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103, secondo comma, Cost., apre un giudizio di responsabilità erariale nei suoi confronti per il recupero delle somme indebitamente erogate.

Caso 3: Reato militare in tempo di pace


Sempronio, sottufficiale dell'Esercito, è accusato di insubordinazione grave nei confronti di un superiore durante un'esercitazione. Trattandosi di un reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate in tempo di pace, ai sensi dell'art. 103, terzo comma, Cost., la competenza spetta al tribunale militare, e non al giudice penale ordinario.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 103 della Costituzione italiana?

L'art. 103 Cost. ripartisce la giurisdizione speciale tra Consiglio di Stato e TAR (materia amministrativa), Corte dei conti (contabilità pubblica e responsabilità erariale) e tribunali militari (reati militari delle Forze armate).

Qual è la differenza tra interesse legittimo e diritto soggettivo nell'art. 103?

L'interesse legittimo è tutelato dal giudice amministrativo; il diritto soggettivo di regola dal giudice ordinario. L'art. 103 consente alla legge di attribuire al giudice amministrativo anche i diritti soggettivi in specifiche materie di giurisdizione esclusiva.

Cosa prevede l'art. 103 comma 3 della Costituzione sui tribunali militari?

Il terzo comma stabilisce che in tempo di pace i tribunali militari giudicano solo i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. In tempo di guerra la loro giurisdizione è più ampia, come stabilisce la legge ordinaria.

Cosa giudica la Corte dei conti ai sensi dell'art. 103 Cost.?

La Corte dei conti giudica in materia di contabilità pubblica, inclusa la responsabilità erariale di funzionari e amministratori che causano danni all'erario, e nelle altre materie specificamente indicate dalla legge.

I TAR rientrano nell'art. 103 della Costituzione?

Sì. I Tribunali Amministrativi Regionali, istituiti con legge nel 1971, sono «altri organi di giustizia amministrativa» menzionati dall'art. 103, primo comma, Cost., e costituiscono il primo grado della giurisdizione amministrativa affiancando il Consiglio di Stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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