Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 684 c.p. punisce la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale coperti dal segreto o di cui è vietata la pubblicazione: arresto fino a trenta giorni o ammenda da 51 a 258 euro. Si affianca al divieto dell’art. 114 c.p.p.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 684 c.p. – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258 .

In sintesi

  • Reato di divulgazione (stampa, social, internet) di atti di processi penali vietati dalla legge
  • Applicabile a giornalisti, avvocati, pubblici ufficiali che riproducono documenti processuali riservati
  • Sanzioni: arresto fino a 30 giorni, ammenda da 51 a 258 euro
  • Tutela le vittime, l'ordine processuale, il diritto al dimenticanza processuale
Indice dei contenuti

Pubblicazione non autorizzata di atti e documenti di procedimenti penali. Sanzioni: arresto fino a 30 giorni, ammenda.

Ratio

L'articolo 684 c.p. protegge la riservatezza delle fasi processuali penali, in particolare le indagini preliminari e procedimenti cautelari dove il diritto della difesa richiede segretezza. La norma non vieta al giudice o all'autorità di comunicare pubblicamente i risultati finali; vieta a privati di diffondere atti (verbali d'interrogatorio, memorie della difesa, perizie, etc.) che la legge processuale ha dichiarato segreti o inaccessibili al pubblico. Riflette il principio del giusto processo e la protezione della dignità dell'imputato nelle fasi istruttorie.

Analisi

La fattispecie criminalizza la pubblicazione totale o parziale, anche in forma di 'riassunto o informazione', di atti o documenti di procedimento penale coperto da segretezza legale. Conta il mezzo: stampa, audiovisivi, siti internet, social media, comunicazioni dirette. Non è richiesto che il pubblicatore sia giornalista o professionista; chiunque divulga un atto segreto commette reato. La condizione è che la legge processuale veda il divieto di pubblicazione: es. art. 329 c.p.p. (segretezza indagini preliminari), art. 114 c.p.p. (segretezza intercettazioni), art. 146 c.p.p. (divieto nomina imputato minorenni), ecc. La 'clausola salvatoria' esclude i casi dove il fatto rientra in reati più gravi (diffamazione, vilipendio, spionaggio). La pena è arresto fino a 30 giorni o ammenda da 51 a 258 euro.

Quando si applica

Si applica a giornalista che riceve copia dell'ordinanza cautelare firmata dal Giudice nelle indagini preliminari (quando ancora è segretissima) e la pubblica online prima della convalida, rivelando l'identità dell'arrestato. Si applica a avvocato che condivide in chat di studio un verbale di interrogatorio riservato del suo cliente con colleghi di altri studi. Si applica a carabiniere che fotografa una memoria difensiva dall'archivio e la invia a un blog giornalistico. Non si applica alla pubblicazione di una sentenza definitiva (è pubblica per natura); non si applica al comunicato stampa ufficiale della Procura durante una conferenza stampa autorizzata.

Connessioni

Si connette direttamente agli artt. 329 c.p.p. (segretezza indagini), 114 c.p.p. (intercettazioni), 146 c.p.p. (protezione minori), 348 c.p.p. (obblighi di riservatezza), all'art. 683 c.p. (analoga norma per sedute parlamentari). Interagisce con la Legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) per la responsabilità editoriale; con il Codice deontologico dei giornalisti; con il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR) per dati sensibili in atti penali. In caso di coinvolgimento di minori, scatta anche il divieto aggravato di cui all'art. 146 c.p.p. (anche senza nomina esplicita).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è un avvocato ed è difensore di un imputato in un procedimento per crimini finanziari. Durante la fase delle indagini preliminari, quando gli atti sono ancora coperto da segreto istruttorio, Tizio riceve la lista dei testimoni che la Procura intende interrogare. Ansioso di documentare le sue difficoltà difensive, invia per errore (o deliberatamente) un'e-mail contenente la lista completa a un blogger specializzato in cronaca nera. Il blogger la pubblica nel suo sito. Sia Tizio che il blogger incorrono nel reato di cui all'art. 684 c.p.: arresto fino a 30 giorni e ammenda da 51 a 258 euro. La circostanza che Tizio è avvocato non lo scusa; è anzi aggravata perché viola il segreto professionale.

Caso 2: Caso 2

Caio, carabiniere in servizio presso una Procura, fotografa il verbale di un interrogatorio di un minore accusato (informazioni coperte da triplo segreto: indagini + minore + intercettazioni eventualmente allegate). Caio, per amicizia, invia la foto a un collega che opera in un'altra provincia. Il collega mostra la foto a un'amica giornalista. L'amica pubblica selettivamente alcuni estratti del verbale in un articolo 'di denuncia' su diritti dei minori. Sia Caio che il collega che l'amica sono perseguiti per violazione dell'art. 684 c.p. Il giudice considera la violazione particolarmente grave perché il minore è coinvolto e il danno reputazionale è maggiore.

Domande frequenti

Posso scrivere di un procedimento penale se cito solo atti pubblici (sentenze)?

Sì, le sentenze definitive sono pubbliche per natura e potete citarle liberamente. Violate l'art. 684 solo se pubblicate atti che la legge dichiara segretati (ordinanze cautelari non convalidate, memorie difensive riservate, intercettazioni, ecc.).

Se un avvocato mi dà il permesso di leggere un atto riservato di un suo cliente, posso pubblicarlo?

No. L'avvocato non può delegare il diritto di riservatezza a terzi. La segretezza è imposta dalla legge processuale, non è proprietà dell'avvocato. Pubblicare comunque configura il reato di cui all'art. 684, indipendentemente dal consenso dell'avvocato.

Quale differenza c'è tra art. 684 e il segreto professionale avvocato?

Art. 684 è una norma penale che punisce la pubblicazione di atti processuali riservati. Il segreto professionale è un privilegio che protegge la comunicazione avvocato-cliente. Chi viola il segreto processuale può incorrere sia nel 684 che in conseguenze per violazione deontologica.

Se pubblico il nome della vittima che ha chiesto riservatezza, configuro art. 684 o è un altro reato?

Potrebbe rientrare nell'art. 684 se la legge proibisce di nominare la vittima in certi casi (es. minori, vittime di violenza sessuale). Potrebbe anche costituire diffamazione (art. 595 c.p.) o violazione della privacy (GDPR). Le responsabilità sono cumulative.

Un giornale può pubblicare un'ordinanza cautelare se la Procura la diffonde ufficialmente?

Sì, in questo caso l'atto diventa pubblico per effetto della comunicazione ufficiale della Procura. Una volta diffuso pubblicamente dalle autorità, il giornale può ripubblicarlo. L'art. 684 non copre atti che l'autorità stessa ha reso pubblici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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