Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 677 c.p. – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila .

La stessa sanzione si applica a chi , avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a lire tremila.

In sintesi

  • Reato omissivo: proprietario che non ripara edificio pericolante o che già è crollato parzialmente
  • Destinatari: proprietario o chi ha obbligo di conservazione/vigilanza
  • Pena base: sanzione amministrativa da 154 a 929 euro
  • Aggravante se pericolo alle persone: arresto fino a sei mesi o ammenda minimo 309 euro
  • Copre anche omissione di rimozione di pericoli dopo crollo avvenuto
Indice dei contenuti

Omissione di lavori su edifici che minacciano rovina: proprietario o custode che non provvede alla manutenzione rischia sanzione amministrativa fino a 929 euro.

Ratio

L'articolo 677 c.p. completa la protezione edilizia tutelando la sicurezza pubblica dai pericoli derivanti da edifici in disrepair. A differenza dell'articolo 676 (colpa nel progetto/costruzione), qui il reato è omissivo: il proprietario omette i lavori necessari a prevenire o rimuovere il pericolo. Il legislatore impone un obbligo positivo di manutenzione agli edifici pericolanti, considerando la responsabilità del proprietario come custode della cosa.

Analisi

L'articolo 677 prevede due ipotesi: (1) proprietario/custode che omette i lavori necessari per rimuovere il pericolo di rovina, (2) chi omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina (es., macerie non bonificate). Il primo comma punisce con sanzione amministrativa (154-929 euro). Il secondo comma, se il pericolo riguarda persone, prevede arresto fino a sei mesi o ammenda non inferiore a 309 euro. Elemento soggettivo: negligenza (la fattispecie omissiva richiede consapevolezza del pericolo).

Quando si applica

Esempi: tetto che minaccia di crollare, proprietario non lo ripara; muretto di confine con crepe evidenti, proprietario omette di consolidarlo; edificio parzialmente crollato, proprietario non rimuove le macerie che sporgono sulla strada; finestra che pende dal muro, proprietario non la mette in sicurezza. L'omissione deve durare un tempo ragionevole (non è sufficiente un ritardo di pochi giorni se il proprietario poi provvede).

Connessioni

Si coordina strettamente con l'articolo 676 c.p. (rovina per colpa). Entrambi proteggono l'incolumità pubblica. Si riferisce a norme civili sulla responsabilità del proprietario (art. 844-1103 c.c. su diritti e obblighi della proprietà), alle norme tecniche edilizie (antisismiche, di carico strutturale), alle ordinanze sindacali di sgombero edifici pericolosi. Rinvia anche all'articolo 2051 c.c. sulla custodia della cosa e alla responsabilità civile per danni.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio possiede un palazzo storico

Il tetto minaccia di crollare: le travi sono marce, la copertura ha buchi, c'è rischio di cedimento. Nonostante le segnalazioni, Tizio non provvede a riparazioni per anni, omettendo i lavori necessari. Non vi sono state vittime ancora. Integra il reato di omissione di lavori su edificio che minaccia rovina. Rischia sanzione amministrativa da 154 a 929 euro. Se il sindaco lo ordina formalmente e Tizio continua, la sanzione può aumentare.

Caso 2: Caso 2

Sempronio è proprietario di un edificio che parzialmente crolla per una frana sotterranea. Non rimuove le macerie che pendono sulla strada pubblica dove passano pedoni. Una maceria quasi cade su Mevio. Sempronio ha omesso di rimuovere il pericolo cagionato dalla rovina. Integra il reato aggravato (pericolo alle persone): arresto fino a sei mesi oppure ammenda non inferiore a 309 euro, oltre la messa in sicurezza forzata dal Comune.

Domande frequenti

Se il tetto minaccia di crollare ma è costoso ripararlo, sono obbligato?

Sì. Il legislatore impone l'obbligo di manutenzione al proprietario, indipendentemente dal costo. Se il costo è eccessivo, potresti vendere l'edificio o demolirlo legalmente; omettere riparazioni è reato, punito con sanzione amministrativa fino a 929 euro.

Quanto tempo ho per riparare un edificio pericolante?

La legge non fissa un termine preciso. Dipende dalla gravità: se il pericolo è immediato, il proprietario deve agire rapidamente (giorni/settimane). Se il pericolo è lento e prevedibile, il proprietario ha più margine, ma non può ignorare indefinitamente.

Se vivo in affitto e il tetto è pericoloso, chi è responsabile?

Il proprietario è responsabile. Come inquilino, puoi segnalare il pericolo al proprietario e, se non provvede, alla Procura della Repubblica o al Comune. Il proprietario rischia sanzione amministrativa se omette le riparazioni.

Se rimuovo le macerie subito dopo il crollo, evito il reato?

Dipende dal tempo trascorso. Se agisci rapidamente (giorni), dimostri diligenza. Se le macerie restano per settimane/mesi senza intervento, integri l'omissione di rimozione del pericolo e rischi punizione.

Se il crollo causa lesioni a qualcuno, è sempre art. 677?

Art. 677 rimane la base. Ma se qualcuno è ferito/ucciso per la rovina causata dalla tua omissione, puoi essere accusato anche di lesioni colpose (art. 590) o omicidio colposo (art. 589), con pene più gravi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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