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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Reato di pericolo: basta il getto di cose atte a offendere, imbrattare o molestare
  • Luogo: pubblico transito o privato ma di uso comune (scale, cortile condominiale)
  • Oggetti pericolosi: cose taglienti, pesanti, acide o nocive
  • Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda fino a 400.000 lire
  • Equiparata la provocazione di gas, vapori o fumo pericolosi

Getto pericoloso di cose: chi getta oggetti da finestre o in luogo pubblico rischiando di ferire persone è punito con arresto o ammenda fino a 400.000 lire.

Ratio

L'articolo 674 c.p. tutela l'incolumità pubblica e la qualità della vita negli spazi comuni. È un reato di pericolo astratto: non occorre che il getto cagioni effettivamente lesioni, è sufficiente che sia idoneo a offendere, imbrattare o molestare. Il legislatore si preoccupa della violazione della convivenza civile nei condominii, nelle strade, nei parchi, dove il getto di rifiuti, vetri, rifiuti sporchi crea un pericolo diffuso alla comunità.

Analisi

La fattispecie è semplice: chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito (strada, piazza, parco) o privato di comune uso (cortile condominiale, scala, giardino condominiale) cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone. È equiparata la provocazione di gas, vapori o fumo (es., bomba carta, bomboletta spray). L'elemento soggettivo è il dolo generico: consapevolezza dell'atto e della sua idoneità a nuocere. Il dolo specifico (volontà di nuocere) non è necessario; basta la consapevolezza astratta del pericolo.

Quando si applica

Esempi: getto di avanzi di cibo da balcone, di oggetti appuntiti da finestra, di bottiglie vuote da auto in corsa, di cartacce imbrattate di sporcizia in parco, di liquidi corrosivi da tetto. La norma non richiede che la cosa effettivamente colpisca qualcuno, basta che sia gettata in luogo accessibile. È reato consumato anche se non causa danno concreto, purché idoneo a cagionarlo (pericolo astratto).

Connessioni

Si coordina con l'articolo 675 c.p. (collocamento pericoloso) per situazioni di negligenza nelle cautele. Con l'articolo 438 c.p. (epidemia) per provvocazioni massicce di gas. Con ordinanze sindacali anticovid, antismog, antidecoro urbano che specificano divieti di getto. Correlato all'articolo 337 c.c. (doveri del proprietario) e alle norme sulle servitù (comunione) e sulla responsabilità civile (art. 2047 c.c. per il danno.).

Domande frequenti

Gettare una cartaccia dal balcone è reato?

Sì, se la cartaccia è imbrattata di sporcizia in modo da molestare. Se è pulita e leggera, potrebbe non integra il reato (mancanza di idoneità a offendere). Se è pesante o appuntita, il reato sussiste anche se non provoca danno effettivo.

Devo causare danno effettivo per essere punito?

No. L'articolo 674 è reato di pericolo astratto: basta che il getto sia idoneo a offendere, imbrattare o molestare. Non è necessario che qualcuno sia effettivamente ferito o imbrattato.

Se getto rifiuti in un cortile privato, ma molti lo usano, è reato?

Sì, se il cortile è di uso comune (scala condominiale, giardino condominiale, passaggio comune). Se è privato e esclusivo (giardino recintato della tua sola casa), no, salvo che il getto leda la proprietà altrui.

Quale pena rischio per getto pericoloso di cose?

Arresto fino a un mese oppure ammenda fino a 400.000 lire (convertita in euro, circa 206 euro secondo le tabelle di conversione ministeriali).

Se getto gas lacrimogeni o bomba puzza dal balcone, è lo stesso reato?

Sì. La norma equipara la provocazione di gas, vapori o fumo che causino molestia. Rischi la stessa pena (arresto fino a un mese o ammenda).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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