Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito , a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Spiegazione

Punisce chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico oppure col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a una persona molestia o disturbo. La pena è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda; si procede a querela della persona offesa.

Come funziona e quando si applica

È il classico riferimento per le «molestie telefoniche» e i comportamenti assillanti occasionali. Va distinto dallo stalking (art. 612-bis), che richiede condotte reiterate idonee a generare ansia, paura o a costringere la vittima a cambiare abitudini di vita.

Esempio pratico

Telefonate o messaggi molesti ripetuti, fatti per petulanza, possono integrare l’art. 660; se diventano persecutori e generano timore, si entra invece nello stalking.

Domande frequenti

Le molestie telefoniche sono reato?

Sì: l’art. 660 punisce chi reca molestia col telefono per petulanza o altro biasimevole motivo; serve la querela della persona offesa.

Che differenza c’è con lo stalking?

Lo stalking (art. 612-bis) richiede condotte reiterate che causano ansia, paura o alterazione delle abitudini di vita.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Molestia o disturbo a persona in luogo pubblico/aperto o tramite telefono
  • Motivo: petulanza o altro biasimevole motivo
  • Pena: arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 516 euro
  • Reato persecutorio leggero, poliedrico (stalking minore)
Indice dei contenuti

Molestia o disturbo alle persone: recato per petulanza, online o in luogo pubblico, arresto fino a 6 mesi.

Ratio

L'articolo 660 c.p. tutela la libertà di movimento, la tranquillità psichica e la dignità personale dalle molestie ripetute o persistenti. È reato «cuscinetto» che colpisce condotte persecutorie lievi, precedenti a stalking vero e proprio.

Analisi

Elementi: 1) molestia o disturbo (atti molesti, linguaggio offensivo, inseguimenti, appostamenti, telefonate, messaggi); 2) luogo pubblico/aperto al pubblico oppure tramite telefono (estensione al cyber-spazio); 3) motivo soggettivo: petulanza (fastidio gratuito) o altro motivo biasimevole (rancore, invidia, gelosia infondati); 4) dolo generico (consapevolezza condotta molesta). Il reato è formulato in termini ampi, fungendo da clausola elastica per proteggere dalla persecuzione minore.

Quando si applica

Telefonare a qualcuno ripetutamente per offese. Appostamenti continui fuori la casa/ufficio di una persona. Messaggi WhatsApp a ripetizione con contenuto lesivo. Inseguimenti in strada. Intrusi verbali in chat pubbliche di un determinato utente per molestarlo.

Connessioni

Rimandi: art. 612-bis c.p. (stalking), art. 655 c.p. (radunata sediziosa), art. 659 c.p. (disturbo riposo). Collegati: leggi sul cyberbullismo, linee guida su molestie telematiche, diritto comunitario sulla privacy.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, dopo una lite di coppia, inizia a telefonare quotidianamente a Caio (nuovo compagno della ex) urlandogli insulti e minacce leggere senza aggressione vera. Caio denuncia. Tizio è punito per molestia per telefono con arresto fino a 6 mesi.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, per motivi di rivalità professionale, inizia a seguire Filano fuori il suo ufficio più volte a settimana, senza aggredirlo, solo intimidendolo con la sua presenza. Filano presenta querela. Sempronio è punito per molestia in luogo pubblico con ammenda fino a 516 euro.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra molestia (art. 660) e stalking (art. 612-bis)?

La molestia è atto singolo o breve serie di molestie; lo stalking è condotta persecutoria prolungata che crea paura o costringe a cambiare abitudini. La molestia è reato minore.

Se qualcuno mi disturba online, posso denunciare per molestia?

Sì, le molestie online ricadono sotto l'articolo 660 c.p., anche se avvengono tramite social, email, messaggi. Il luogo fisico non è più discriminante.

Che cosa si intende per petulanza?

La petulanza è il fastidio gratuito, senza motivo legittimo. Esempio: telefonare a uno sconosciuto ripetutamente solo per divertimento molesto.

Un semplice commento offensivo in una piazza virtuale mi espone a denuncia?

Se il commento è isolato e non persecutorio, difficilmente integra molestia. Se è parte di una serie continua di offese rivolte a una persona specifica, diventa molestia persecutoria.

Se l'offesa è grave (minaccia di morte), quale reato scatta?

Se contiene minaccia vera, è reato diverso (minaccia: art. 612 c.p.). Se contiene aggressione verbale persistente con intento persecutorio, è stalking (art. 612-bis).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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