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Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 188 c.p. obbliga il condannato a rimborsare all’erario le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena: l’obbligazione grava su tutti i suoi beni secondo le regole civilistiche della responsabilità patrimoniale e non si trasmette agli eredi.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 188 c.p. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso
In vigore dal 1° luglio 1931
Il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 187 - Art. 187 c.p.: Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni “→Cod. pen. art. 189 - Articolo 189 Codice Penale: Sequestro. (1)→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 186 c.p.: Riparazione del danno mediante pubblicazione dell→Art. 190 c.p.: Garanzie sui beni della persona civilmente respon→Articolo 185 Codice Penale: Restituzioni e risarcimento del danno→Art. 191 c.p.: Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o seques→Art. 184 c.p.: Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o→Art. 192 c.p.: Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dop→Articolo 183 Codice Penale: Concorso di cause estintive
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Obbligo del condannato di rimborsare allo Stato le spese di mantenimento in carcere, con tutti i propri beni.
Ratio legis
L'art. 188 c.p. risponde a una logica di responsabilizzazione patrimoniale del condannato nei confronti della collettività. Lo Stato sostiene costi rilevanti per la gestione degli istituti penitenziari e per il mantenimento dei detenuti; la norma prevede che tali oneri, almeno in linea di principio, siano rimborsati dal soggetto che ha reso necessaria la detenzione con la propria condotta illecita. La disposizione si inserisce nel sistema sanzionatorio penale come obbligazione accessoria alla pena principale.
Analisi
L'obbligazione di rimborso ha natura civilistica, pur trovando la propria fonte in una norma del codice penale. Il rinvio alle «leggi civili» comporta l'applicazione dell'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Ciò significa che lo Stato può agire esecutivamente su qualsiasi cespite patrimoniale del condannato, anche acquisito successivamente alla sentenza di condanna. L'obbligazione sorge con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e viene quantificata in base alle rette giornaliere stabilite dall'amministrazione penitenziaria, moltiplicate per i giorni di effettiva detenzione.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che vi sia una condanna penale che comporti l'espiazione della pena in un istituto penitenziario. Non rileva la tipologia di reato né l'entità della pena. Restano esclusi i casi in cui il condannato sia sottoposto a misure alternative alla detenzione che non comportino permanenza in struttura. L'azione di recupero è esercitata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto dell'erario. In pratica, il credito dello Stato è raramente recuperato integralmente per via delle condizioni economiche della maggior parte dei detenuti.
Connessioni normative
L'art. 188 c.p. si coordina con l'art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale generica del debitore) e con l'art. 189 c.p. (anticipazione delle spese da parte dei congiunti). Sul piano processuale, il recupero del credito avviene nelle forme della riscossione coattiva disciplinata dal D.P.R. 602/1973. La norma va distinta dall'art. 185 c.p. che riguarda le obbligazioni civili da reato (risarcimento del danno e restituzione), aventi diversa natura e diversi legittimati attivi. L'esclusione del responsabile civile ribadisce il carattere personale della sanzione penale.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio viene condannato a tre anni di reclusione per truffa aggravata ed espia interamente la pena in carcere. Al momento del rilascio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica a Tizio una cartella esattoriale per il rimborso delle spese di mantenimento, calcolate sulla base della retta giornaliera per ogni giorno di detenzione effettiva. Tizio, che possiede un appartamento intestato a suo nome, non può opporre tale bene all'azione esecutiva: lo Stato può iscrivere ipoteca e procedere alla vendita forzata, poiché l'obbligazione si estende a tutti i beni presenti e futuri a norma delle leggi civili.
Caio è condannato in concorso con Sempronio per rapina. Il giudice civile aveva già accertato la responsabilità di Sempronio quale responsabile civile, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della vittima. Dopo la sentenza penale definitiva, l'erario avanza pretese di rimborso delle spese carcerarie: tali pretese possono essere azionate esclusivamente nei confronti di Caio, soggetto detenuto, e non nei confronti di Sempronio, il quale è estraneo all'obbligazione ex art. 188 c.p. Alla morte di Caio, sopravvenuta prima dell'integrale soddisfazione del credito erariale, il debito residuo si estingue e non si trasmette ai suoi eredi.
Domande frequenti
Il condannato deve rimborsare tutte le spese carcerarie anche se è povero?
L'obbligazione sussiste per legge indipendentemente dalle condizioni economiche del condannato. Tuttavia, se il condannato è privo di beni aggredibili, l'erario non potrà recuperare concretamente il credito, che resterà insoddisfatto. Non è prevista una procedura di esonero per indigenza.
L'obbligazione di rimborso riguarda anche le misure alternative alla detenzione?
No. L'art. 188 c.p. si riferisce alle spese di mantenimento «negli stabilimenti di pena». Le misure alternative che non comportano permanenza in struttura penitenziaria (come l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare) non generano, di regola, costi di mantenimento a carico dell'erario e quindi non rientrano nell'ambito applicativo della norma.
Se il condannato muore prima di aver rimborsato lo Stato, il debito passa agli eredi?
No. Il secondo comma dell'art. 188 c.p. stabilisce espressamente che l'obbligazione non si trasmette agli eredi del condannato. Si tratta di un'eccezione al principio generale di trasmissibilità passiva delle obbligazioni patrimoniali: il debito si estingue con la morte del condannato.
Il responsabile civile risponde delle spese carcerarie insieme al condannato?
No. L'art. 188 c.p. esclude espressamente la persona civilmente responsabile dall'obbligazione di rimborso delle spese di mantenimento. Questa esclusione riflette il carattere strettamente personale dell'obbligazione, che consegue direttamente alla condanna penale del soggetto detenuto.
Qual è la differenza tra l'obbligazione ex art. 188 c.p. e il risarcimento del danno ex art. 185 c.p.?
Sono obbligazioni distinte: l'art. 185 c.p. riguarda il risarcimento del danno e le restituzioni in favore della persona offesa dal reato, ed è estensibile al responsabile civile; l'art. 188 c.p. riguarda invece il rimborso allo Stato delle spese di mantenimento in carcere, è personale del condannato e non si trasmette agli eredi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate