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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 c.p. (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)
In vigore dal 1° luglio 1931
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 64 - Art. 64 c.p.: (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza→Cod. pen. art. 66 - Art. 66 c.p.: (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 63 c.p.: (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di→Art. 67 c.p.: (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di conc→Articolo 62-bis Codice Penale: (Circostanze attenuanti generiche)→Articolo 62 Codice Penale: (Circostanze attenuanti comuni)→Articolo 68 Codice Penale: (Limiti al concorso di circostanze)→Art. 61-bis c.p.: (Circostanza aggravante del reato transnaziona→Articolo 61 Codice Penale: (Circostanze aggravanti comuni)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Fissa le riduzioni di pena applicabili quando ricorre una sola circostanza attenuante non quantificata dalla legge.
Ratio
L'articolo 65 c.p. assolve una funzione di chiusura del sistema delle circostanze attenuanti: quando il legislatore prevede un'attenuante senza quantificarne l'effetto riduttivo, questa norma fornisce al giudice i parametri entro cui operare, garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità della risposta sanzionatoria.
Analisi
La disposizione si struttura in tre ipotesi graduate secondo la gravità della pena base. Per la pena di morte, oggi non più applicabile nell'ordinamento italiano a seguito dell'abolizione definitiva, il legislatore storico aveva previsto la sostituzione con la reclusione da 24 a 30 anni. Per l'ergastolo, la sostituzione opera con la reclusione da 20 a 24 anni, creando una forcella edittale autonoma. Per tutte le altre pene, il meccanismo è percentuale: la diminuzione non può superare un terzo, ma il giudice può attestarsi su una riduzione inferiore in base alle circostanze del caso concreto.
Quando si applica
L'articolo 65 c.p. trova applicazione esclusivamente in presenza di una singola circostanza attenuante la cui misura di riduzione non sia già determinata da una norma speciale. Se la legge stabilisce essa stessa la riduzione (ad esempio «la pena è diminuita della metà»), l'art. 65 è escluso. In presenza di più circostanze, si applicano invece le regole del bilanciamento ex art. 69 c.p.
Connessioni
L'art. 65 c.p. si coordina con l'art. 64 c.p. (diminuzione per una sola circostanza attenuante ad effetto speciale), con l'art. 69 c.p. (bilanciamento tra circostanze eterogenee) e con l'art. 133 c.p. (criteri per la commisurazione della pena nella discrezionalità residua del giudice). Sul fronte costituzionale, rileva il principio di proporzionalità della pena desumibile dall'art. 27 Cost.
Domande frequenti
Cosa succede se esistono più circostanze attenuanti e non solo una?
L'art. 65 c.p. si applica solo in presenza di una singola attenuante. Quando concorrono più circostanze di segno diverso, il giudice deve procedere al bilanciamento disciplinato dall'art. 69 c.p., che può portare alla prevalenza delle attenuanti, delle aggravanti o alla equivalenza tra loro.
Il giudice è obbligato a ridurre la pena di un terzo, o può ridurla meno?
No, un terzo è il limite massimo, non la misura obbligata. Il giudice ha discrezionalità e può applicare una riduzione inferiore, calibrandola in base ai criteri di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 c.p., quali la gravità del fatto e la capacità a delinquere del reo.
L'art. 65 c.p. si applica anche alle pene pecuniarie?
Sì. Il n. 3 dell'articolo fa riferimento alle «altre pene» senza distinzioni, includendo quindi anche la multa e l'ammenda. Anche in questi casi la diminuzione non può eccedere un terzo dell'importo base determinato dal giudice.
La norma si applica ancora per la pena di morte?
La previsione relativa alla pena di morte ha oggi rilievo esclusivamente teorico-storico: la pena di morte è stata abolita dall'ordinamento italiano per i reati comuni con la Costituzione del 1948 (art. 27, comma 4) e per i reati militari in tempo di guerra con la legge costituzionale n. 1 del 1994.
Cosa si intende per circostanza attenuante «non determinata dalla legge»?
Si tratta delle attenuanti per le quali la norma che le prevede non specifica la misura della riduzione di pena, limitandosi a stabilire che la pena «è diminuita» senza precisare in quale proporzione. In questi casi l'art. 65 colma la lacuna indicando i criteri da seguire. Se invece la legge quantifica espressamente la riduzione, quella prevale sull'art. 65.
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