Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2926 c.c. Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
In vigore dal 19/04/1942
Se l’assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione, rivolgersi contro l’assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.
L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2925 - Art. 2925 c.c.: Norme applicabili all’assegnazione forzata→Cod. civ. art. 2927 - Articolo 2927 Codice Civile: Evizione della cosa assegnata→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2924 c.c.: Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti→Articolo 2928 Codice Civile: Assegnazione di crediti→Art. 2923 Codice Civile: Locazioni→Articolo 2929 Codice Civile: Nullità del processo esecutivo→Articolo 2922 Codice Civile: Vizi della cosa. Lesione→Art. 2930 c.c.: Esecuzione forzata per consegna o rilascio→Art. 2921 Codice Civile: Evizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Diritti dei terzi sulla cosa mobile assegnata: l'articolo 2926
L'articolo 2926 del Codice civile detta una disciplina speciale per i terzi proprietari o titolari di diritti reali sui beni mobili che siano stati assegnati a un creditore in sede di esecuzione forzata. La norma deroga al regime generale della vendita forzata, dove il terzo pretermesso perde definitivamente ogni rimedio contro l'aggiudicatario in buona fede ai sensi dell'articolo 2920. Nell'assegnazione, invece, il legislatore riconosce un meccanismo restitutorio limitato nel tempo e nell'oggetto, bilanciando l'esigenza di stabilità dell'assegnazione con la tutela del terzo. La ragione della deroga sta nella diversita' funzionale dell'assegnazione: il creditore assegnatario non sostiene un esborso monetario ma riceve direttamente un bene, e ciò giustifica un trattamento più protettivo per il terzo pregiudicato.
Il termine di sessanta giorni
Il primo comma fissa un termine di decadenza di sessanta giorni dall'assegnazione entro cui il terzo proprietario del bene mobile assegnato può agire. Si tratta di un termine breve, coerente con la natura mobiliare del bene e con l'esigenza di rapidita' del traffico. Decorso il termine senza azione, il diritto del terzo si estingue definitivamente e l'assegnazione consolida i suoi effetti. Il dies a quo coincide con la pronuncia o con il provvedimento di assegnazione, e non con la presa di conoscenza da parte del terzo, salvo casi eccezionali di occultamento doloso. La natura decadenziale del termine implica che non sia suscettibile di sospensione o interruzione secondo le regole della prescrizione, e che la sua osservanza debba essere verificata d'ufficio dal giudice eventualmente adito.
L'oggetto dell'azione: ripetizione della somma
L'azione non e' di rivendica del bene, ma di natura pecuniaria: il terzo può ripetere dall'assegnatario la somma corrispondente al credito soddisfatto mediante l'assegnazione. Significa che, se Tizio assegnatario ha ricevuto un bene del valore stimato di euro 10.000 a soddisfazione di un credito di euro 8.000, il terzo proprietario Caio può ottenere euro 8.000, ossia l'importo effettivamente compensato. Il meccanismo evita che l'assegnatario si arricchisca senza causa e, al contempo, conserva il bene in capo al medesimo, garantendo stabilità al trasferimento. La differenza tra valore del bene e ammontare del credito soddisfatto resta acquisita all'assegnatario, in coerenza con la logica della procedura esecutiva.
I titolari di altri diritti reali
Il secondo comma estende la facolta' di ripetizione ai terzi che vantavano sul bene altri diritti reali, ad esempio un usufrutto o un pegno, nei limiti del valore del loro diritto. La quantificazione del diritto reale segue le regole generali della stima: per l'usufrutto si terra' conto della durata residua e dell'età dell'usufruttuario, per il pegno dell'ammontare del credito garantito e del valore del bene. La norma evita che il sacrificio del diritto reale sia totale, parametrandolo all'effettivo pregiudizio subito e impedendo arricchimenti indebiti dell'assegnatario rispetto a soggetti che avevano sul bene posizioni giuridicamente tutelate ma di portata minore della piena proprieta'.
Gli effetti sul rapporto con il debitore e sulle garanzie
L'ultimo comma chiarisce due aspetti rilevanti. Da un lato, l'assegnatario che ha dovuto rimborsare il terzo conserva le proprie ragioni contro il debitore esecutato: il credito originario, in tutto o in parte, torna esigibile nei confronti di chi avrebbe dovuto pagarlo. Dall'altro, si estinguono le garanzie prestate da terzi a favore di quel credito, come fideiussioni o pegni di soggetti diversi dal debitore. La ratio e' tutelare i garanti, che hanno prestato la propria responsabilità confidando nella definitivita' della soddisfazione realizzata mediante l'assegnazione. Sempronio fideiussore di Tizio debitore, ad esempio, non può essere chiamato a rispondere nuovamente del credito che era stato soddisfatto con assegnazione poi rimborsata al terzo proprietario, perché il suo rischio si era esaurito con l'attribuzione del bene all'assegnatario.
Domande frequenti
Entro quanto tempo il terzo può agire contro l'assegnatario di un bene mobile?
Il termine e' di sessanta giorni dall'assegnazione. Si tratta di un termine di decadenza, oltre il quale il diritto si estingue e l'assegnazione consolida definitivamente i propri effetti.
Il terzo proprietario può rivendicare il bene assegnato?
No. L'azione non e' di rivendica reale ma e' un'azione di ripetizione pecuniaria. Il terzo può ottenere dall'assegnatario solo la somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, mentre il bene resta in capo all'assegnatario in buona fede.
Anche i titolari di altri diritti reali possono agire?
Si'. Il secondo comma riconosce la stessa facolta' ai terzi che vantavano altri diritti reali sul bene, come usufrutto, uso o pegno, ma nei limiti del valore economico del diritto pregiudicato. La quantificazione segue i criteri ordinari di stima.
Cosa accade all'originario credito dopo la ripetizione?
L'assegnatario che ha rimborsato il terzo conserva le proprie ragioni contro il debitore esecutato: il credito torna esigibile in tutto o in parte e può essere fatto valere mediante nuove iniziative esecutive o richieste di pagamento.
Cosa succede ai fideiussori e agli altri garanti?
Si estinguono le garanzie prestate da terzi a favore del credito soddisfatto con l'assegnazione. Fideiussori, pegni di terzi e ipoteche di terzi non rispondono più del credito, anche se questo torna esigibile contro il debitore principale.