Testo dell'articoloVigente
Art. 2891 c.c. – Diritto dei creditori di far vendere i beni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purché adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell’articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l’offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l’originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L’omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto dei creditori di richiedere la vendita: l'articolo 2891 c.c.
L'articolo 2891 del codice civile rappresenta il momento dialettico del procedimento di purgazione delle ipoteche: a fronte dell'offerta del terzo acquirente di pagare il prezzo o il valore dichiarato (art. 2890), i creditori iscritti possono ritenere insoddisfacente tale offerta e attivare un meccanismo competitivo per ottenere un realizzo maggiore. La norma disciplina con precisione tempi, modalita e contenuto della loro reazione, prevedendo la sanzione della nullita in caso di inosservanza anche di un solo requisito.
Il termine di quaranta giorni
Il termine per agire e di quaranta giorni dalla notificazione indicata nell'articolo precedente. Si tratta di un termine perentorio: il suo decorso senza esercizio del diritto produce gli effetti previsti dall'articolo 2893, ossia la definitiva fissazione del valore del bene nel prezzo dichiarato e la liberazione del bene dalle ipoteche dopo il deposito. La perentorieta del termine impone ai creditori una valutazione rapida e ponderata della convenienza dell'offerta ricevuta.
Chi puo agire: creditori e fideiussori
Legittimati attivi sono i creditori iscritti e i relativi fideiussori. La menzione dei fideiussori non e casuale: questi, dovendo subentrare nel debito in caso di mancato pagamento, hanno interesse a massimizzare il realizzo del bene per ridurre l'esposizione propria. La legittimazione e disgiunta: ciascuno puo agire singolarmente senza necessita di consenso degli altri.
Le condizioni della richiesta
La richiesta deve essere proposta con ricorso al presidente del tribunale competente per l'espropriazione e deve soddisfare quattro requisiti cumulativi. In primo luogo, la notificazione al terzo acquirente nel domicilio eletto e al proprietario anteriore: cosi si garantisce il contraddittorio. In secondo luogo, la dichiarazione di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato: e l'elemento competitivo che giustifica il superamento dell'offerta originaria. In terzo luogo, l'offerta di una cauzione pari al quinto del prezzo aumentato: serve a garantire la serieta della richiesta e a coprire eventuali danni in caso di rinuncia. Infine, la sottoscrizione dell'originale e delle copie da parte del richiedente o di un suo procuratore con mandato speciale.
Si pensi a Tizio, terzo acquirente di un immobile per 100.000 euro, che notifica l'atto di purgazione. La Banca Alfa, creditrice iscritta, ritiene il valore sottostimato e vuole far vendere il bene all'incanto: dovra agire entro quaranta giorni, dichiarando di portare il prezzo a 110.000 euro e depositare una cauzione di 22.000 euro (un quinto di 110.000).
La sanzione della nullita
La norma e perentoria nello stabilire che l'omissione di una qualsiasi delle condizioni produce la nullita della richiesta. Si tratta di una nullita testuale, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanabile. La rigorosa formalita si giustifica con la necessita di tutelare l'affidamento del terzo acquirente, che ha gia adempiuto ai requisiti dell'articolo 2890 e ha diritto a una procedura competitoria condotta nel rispetto di regole certe. Per il professionista che assista il creditore, e fondamentale predisporre con accuratezza la richiesta, verificando ciascun elemento prima del deposito.
Domande frequenti
Entro quanto tempo i creditori possono chiedere la vendita?
Entro quaranta giorni dalla notificazione dell'atto di purgazione effettuata dal terzo acquirente. Il termine e perentorio e il suo decorso comporta la definitiva fissazione del valore nel prezzo dichiarato.
Chi puo proporre la richiesta di vendita?
I creditori iscritti e i loro fideiussori, ciascuno autonomamente. La legittimazione e disgiunta: non occorre l'accordo degli altri creditori per agire.
Cosa significa l'aumento di un decimo?
Il richiedente deve impegnarsi a far salire il prezzo o il valore dichiarato dal terzo acquirente del 10%: e l'elemento competitivo che giustifica il superamento dell'offerta originaria e l'apertura dell'espropriazione.
A cosa serve la cauzione di un quinto?
Garantisce la serieta della richiesta e copre eventuali danni in caso di rinuncia o di esito infruttuoso dell'incanto. E un deposito pari al 20% del prezzo gia aumentato del decimo.
Cosa accade se manca uno dei requisiti?
L'omissione di anche una sola delle quattro condizioni (notificazione, aumento del decimo, cauzione, sottoscrizione) produce la nullita della richiesta, rilevabile d'ufficio dal giudice e insanabile.