Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2871 c.c. – Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l’ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l’intero.
Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell’art. 2866.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2870 - Articolo 2870 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal terzo dator…→Cod. civ. art. 2872 - Articolo 2872 Codice Civile: Modalità della riduzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2869 c.c.: Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore→Articolo 2873 Codice Civile: Esclusione della riduzione→Articolo 2868 Codice Civile: Beneficio di escussione→Art. 2874 c.c.: Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giu→Art. 2867 c.c.: Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acqui→Articolo 2875 Codice Civile: Eccesso nel valore dei beni→Art. 2866 c.c.: Diritti del terzo nei confronti del debitore e d
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 2871 c.c.: il sistema dei regressi a tutela del terzo datore d'ipoteca
L'articolo 2871 del Codice Civile disciplina in modo articolato i diritti del terzo datore d'ipoteca che abbia pagato i creditori iscritti per evitare l'espropriazione, ovvero abbia subito l'esecuzione forzata sul bene ipotecato. La norma costruisce un sistema di rimedi recuperatori volto a riportare nella sfera del terzo datore il peso economico del debito altrui, che egli aveva soltanto garantito senza essere il vero obbligato.
Il regresso contro il debitore principale
Il primo strumento e' il regresso contro il debitore principale. Il terzo datore che ha pagato per evitare l'espropriazione, o che ha subito l'esecuzione sul proprio bene, può agire contro il debitore per recuperare l'intero importo del debito soddisfatto o il valore del bene espropriato. Si tratta di un diritto autonomo, fondato sull'esecuzione di un'obbligazione altrui, distinto dalla surrogazione legale prevista dall'art. 1203 c.c.
Solidarietà dei debitori e regresso integrale
Se vi sono più debitori obbligati in solido per il medesimo debito e il terzo ha prestato ipoteca a garanzia di tutti, egli può esercitare il regresso contro ciascun debitore solidale per l'intero importo. ciò riflette la regola generale della solidarietà passiva: il creditore può chiedere l'adempimento integrale a uno qualunque dei coobbligati, salvo poi il regresso interno tra debitori. Il terzo datore, surrogandosi nella posizione del creditore soddisfatto, beneficia della medesima possibilità.
Regresso contro fideiussori e altri terzi datori
Il terzo datore ha inoltre regresso contro i fideiussori del debitore. Tale rimedio assicura un riparto del rischio tra garanti, sia reali sia personali, evitando che il peso definitivo della garanzia ricada interamente sul terzo che ha materialmente subito l'esecuzione. Se vi sono più terzi datori d'ipoteca, il regresso si esercita pro quota, secondo le rispettive porzioni: ciascuno risponde nei confronti del terzo che ha pagato in proporzione al valore del bene ipotecato o secondo quanto pattuito.
Subingresso nelle ipoteche e tutela contro i terzi acquirenti
L'ultimo strumento e' il subingresso previsto dall'art. 2866, secondo comma, c.c. Il terzo datore che ha pagato o subito l'esecuzione subentra nelle ipoteche e nei privilegi del creditore soddisfatto, potendoli far valere anche contro i terzi acquirenti dei beni ipotecati. ciò significa che, se il creditore aveva altre ipoteche su beni di proprietà del debitore o di altri terzi, il terzo datore può farle valere per recuperare quanto ha pagato.
Esempio pratico
Tizio e Caio sono debitori solidali della banca per centomila euro. Sempronio, terzo datore, ha costituito ipoteca sul proprio immobile a garanzia dell'intero debito. La banca espropria l'immobile di Sempronio realizzando ottantamila euro. Sempronio può: agire in regresso contro Tizio e Caio per l'intero importo realizzato; agire contro l'eventuale fideiussore della banca; subentrare nelle ipoteche residue della banca su altri beni di Tizio o Caio, anche se nel frattempo trasferiti a terzi acquirenti.
Profili pratici per il terzo datore e per i creditori
Per il terzo datore d'ipoteca, l'art. 2871 c.c. costituisce uno strumento essenziale di tutela economica: senza il sistema dei regressi e del subingresso, chi presta garanzia reale per un debito altrui rischierebbe di sopportare definitivamente il peso del debito. Per il creditore, e' importante mantenere ordinata documentazione di tutte le garanzie prestate, perché al momento del pagamento o dell'esecuzione il terzo datore potra' chiedere il trasferimento dei diritti corrispondenti. La giurisprudenza ha chiarito che il regresso si esercita secondo le regole generali sulla surrogazione legale e sul mandato, con conseguente diritto a interessi, spese e accessori. Sul piano probatorio, il terzo datore deve documentare l'avvenuto pagamento o l'espropriazione (quietanze, atti dell'esecuzione, riparti dell'attivo) e l'ammontare delle somme corrisposte. La tempestivita' nell'esercizio del regresso e nella conservazione dei mezzi di prova e' essenziale, anche in considerazione del termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dal pagamento o dall'espropriazione.
Domande frequenti
Cosa può fare il terzo datore d'ipoteca dopo l'espropriazione del suo bene?
Può agire in regresso contro il debitore principale, contro eventuali fideiussori e contro altri terzi datori d'ipoteca, oltre a subentrare nelle ipoteche residue del creditore anche contro terzi acquirenti, ex art. 2866 c.c.
Il regresso copre solo l'importo pagato o anche interessi e spese?
Il regresso copre l'intero importo che il terzo ha pagato per estinguere il debito o il valore del bene espropriato, oltre agli interessi maturati dalla data del pagamento e alle spese sostenute, secondo le regole generali sulla surrogazione e sul mandato.
Come si calcola la porzione di responsabilità tra più terzi datori?
In assenza di accordi specifici, si fa riferimento al valore dei beni ipotecati. Ciascun terzo datore risponde verso gli altri in proporzione al valore del proprio bene rispetto al totale delle garanzie reali prestate.
Il terzo datore può agire contro un terzo acquirente del bene ipotecato del debitore?
Si. Grazie al subingresso ex art. 2866, secondo comma, c.c., il terzo datore subentra nelle ipoteche del creditore soddisfatto e può farle valere anche contro chi abbia successivamente acquistato beni del debitore gravati da quelle ipoteche.
Il regresso del terzo datore prescrive?
Si. Si applica il termine ordinario di prescrizione decennale dal momento del pagamento o dell'espropriazione. È opportuno attivarsi tempestivamente per evitare difficoltà probatorie e per consentire al terzo l'effettivo recupero.