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La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge della Regione Lombardia che imponeva la separazione obbligatoria tra gestione delle reti e attività di erogazione del servizio idrico integrato (art. 49, comma 1, legge regionale 26/2003, come novellato). Dichiara invece non fondate le censure relative alle modalità di affidamento dell’erogazione (comma 4).
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 49, commi 1 e 4, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale), come sostituiti dall’art. 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 18 agosto 2006, n. 18. Il comma 1 prescriveva la separazione obbligatoria tra la gestione delle reti idriche e l’attività di erogazione del servizio. Il comma 4 prevedeva che l’affidamento dell’erogazione avvenisse esclusivamente mediante gara pubblica.
Le questioni di legittimità costituzionale
Lo Stato censurava il comma 1 in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sostenendo che la separazione obbligatoria violasse i principi fondamentali statali sull’unità del servizio idrico integrato, rientrante nelle funzioni fondamentali dei comuni. Censurava il comma 4 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza), sostenendo che l’obbligo esclusivo di gara pubblica violasse la disciplina statale che ammette anche altre forme di affidamento.
La decisione della Corte
La questione sul comma 1 è fondata. Il d.lgs. n. 152 del 2006 non prevede la separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico e anzi impone il principio dell’unità (poi “unitarietà”) della gestione. Questa disciplina statale, riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato sulle funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.), vincola il legislatore regionale. La Regione Lombardia, imponendo la separazione obbligatoria, ha violato tale competenza statale. Le questioni sul comma 4 sono invece non fondate: le Regioni, nell’esercizio della propria competenza residuale sui servizi pubblici locali, possono prevedere norme più rigorose a tutela della concorrenza rispetto alla disciplina statale, includendo solo la gara pubblica tra le forme ammesse di affidamento.
Il principio
La disciplina del servizio idrico integrato rientra nelle funzioni fondamentali dei comuni e nella competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono imporre la separazione tra gestione delle reti idriche ed erogazione del servizio, in contrasto con il principio statale di unitarietà della gestione. Possono invece, nell’esercizio della competenza residuale sui servizi pubblici locali, optare per forme di affidamento più concorrenziali rispetto alla disciplina statale minima.
Domande e risposte
Perché il servizio idrico integrato è una funzione fondamentale dei comuni?
Per ragioni storico-normative e per l’essenzialità del servizio alla vita associata delle comunità locali. Il d.lgs. n. 152 del 2006 ha disciplinato il servizio idrico integrato facendo ricorso alle competenze esclusive statali su funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell’ambiente e livelli essenziali delle prestazioni.
Le Regioni possono disciplinare i servizi pubblici locali?
Sì, nell’esercizio della propria competenza residuale ex art. 117, quarto comma, Cost. Tuttavia questa competenza non può essere esercitata in contrasto con le norme statali dettate nell’esercizio di competenze esclusive, come quelle sulle funzioni fondamentali dei comuni e sulla tutela della concorrenza.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — autonomia degli enti locali, parametro della questione
- Art. 117, secondo comma, lettere e) e p), della Costituzione — tutela della concorrenza e funzioni fondamentali degli enti locali, parametri del ricorso
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti locali, parametro del ricorso
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