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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la prima questione e manifestamente infondata la seconda questione sull’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada. Il Giudice di pace di Torino aveva censurato l’obbligo di comunicare i dati del conducente anche prima della definitività dell’accertamento dell’infrazione e la rigida interpretazione della scriminante del “giustificato e documentato motivo”.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La norma impone al proprietario del veicolo l’obbligo di comunicare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento della commessa violazione, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, a pena di sanzione pecuniaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il rimettente censurava la norma su due profili: 1) l’obbligo di comunicazione antecedente alla definitività dell’accertamento dell’infrazione presupposta; 2) la rigida interpretazione giurisprudenziale della scriminante del “giustificato e documentato motivo”. I parametri erano gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La prima questione è manifestamente inammissibile: il rimettente muoveva da un erroneo presupposto interpretativo, evocando un orientamento giurisprudenziale relativo a una versione anteriore della norma, non a quella applicabile alla fattispecie. La seconda questione è manifestamente infondata: la Corte ha già chiarito (sentenza n. 165 del 2008 e ordinanza n. 424 del 2008) che l’onere di documentazione del “giustificato motivo” non è impossibile e che il giudice può verificare caso per caso le circostanze che escludano l’esigibilità della comunicazione.

Il principio

L’obbligo di comunicare i dati del conducente ex art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nel testo modificato nel 2006, prevede la possibilità di invocare un “giustificato e documentato motivo” che il giudice può liberamente valutare nel merito: non si tratta di una presunzione assoluta di responsabilità.

Domande e risposte

Il proprietario del veicolo deve comunicare i dati del conducente anche se ha impugnato il verbale originario?

Sì, l’obbligo di comunicazione scatta entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, indipendentemente dall’esito del ricorso avverso la violazione presupposta. La legge sanziona l’omissione di collaborazione con l’autorità di vigilanza come illecito autonomo.

Cosa costituisce “giustificato e documentato motivo” per non comunicare?

La Corte ha precisato che il proprietario deve documentare le circostanze che rendano inesigibile la comunicazione, ad esempio l’uso del veicolo contro la sua volontà o un errore di identificazione della targa. Una mera dichiarazione generica di impossibilità non è sufficiente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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