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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla mancanza di un termine massimo per la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Il rimettente prospettava soluzioni non costituzionalmente obbligate, invadendo la discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Un soggetto non imputabile per infermità mentale era stato ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) in via provvisoria durante il processo penale. Il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, chiamato ad accertarne la pericolosità sociale, ha rilevato che la legge non fissa un termine massimo per la durata della misura di sicurezza provvisoria, a differenza di quanto previsto per la custodia cautelare.

La questione di legittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità degli artt. 206, 208 e 222 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, contestando l’assenza di un termine massimo di durata della misura di sicurezza del ricovero in OPG applicata in via provvisoria e l’automatismo dell’applicazione definitiva.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Le misure di sicurezza e la custodia cautelare hanno natura e finalità diverse, come già chiarito dall’ordinanza n. 148/1987, per cui non è configurabile violazione degli artt. 3 e 13 Cost. Il rimettente non indicava un intervento costituzionalmente obbligato, ma suggeriva possibili modifiche di carattere discrezionale riservate al legislatore.

Il principio

Le misure di sicurezza detentive non sono equiparabili alla custodia cautelare quanto ai termini massimi di durata, trattandosi di istituti con natura e finalità diverse. Le scelte di disciplina in materia di misure di sicurezza per l’infermo di mente appartengono alla discrezionalità del legislatore, salvo manifesta irragionevolezza.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra misura di sicurezza e custodia cautelare?

La custodia cautelare è una misura processuale provvisoria volta a garantire il processo; ha termini massimi tassativi (art. 303 c.p.p.). La misura di sicurezza è una risposta penale alla pericolosità sociale del soggetto non imputabile o semimputabile; non ha natura cautelare e risponde a logiche terapeutico-risocializzative.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati aboliti?

Sì. Con la legge n. 81/2014 gli OPG sono stati definitivamente chiusi e sostituiti dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture sanitarie con caratteristiche meno detentive e con un rafforzamento dei controlli sulla durata delle misure.

La Corte ha mai dichiarato incostituzionale la mancanza di termine massimo per le misure di sicurezza psichiatriche?

Con la sentenza n. 22/2022, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della misura di sicurezza del ricovero in REMS nella parte in cui non prevede che la durata non possa superare il massimo della pena edittale prevista per il reato commesso, colmando quella lacuna che già nel 2009 preoccupava il rimettente.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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