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La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano contro la deliberazione del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi in articoli giornalistici ritenuti diffamatori nei confronti di magistrati. La fase di ammissibilità non decide nel merito chi ha ragione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano stava celebrando un processo per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico del senatore Raffaele Iannuzzi per due articoli pubblicati sul quotidiano Il Giornale nel 2003 e nel 2004. I magistrati Caselli, Lo Forte, Natoli e Scarpinato erano le persone offese. Il Senato aveva deliberato che le affermazioni dello Iannuzzi costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 19 febbraio 2009 che aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni dello Iannuzzi. Il parametro è l’art. 68, primo comma, della Costituzione, in combinazione con le competenze proprie dell’autorità giudiziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase preliminare (art. 37 della legge n. 87/1953). Ha riconosciuto la legittimazione soggettiva di entrambi i poteri (tribunale ordinario e Senato) e l’esistenza di una materia di conflitto: la deliberazione del Senato incideva sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita del giudice. Ha quindi disposto la notifica del ricorso al Senato per proseguire il giudizio nel merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale lamenta che la deliberazione parlamentare di insindacabilità ai sensi dell’art. 68 Cost. abbia invaso la propria sfera di competenze costituzionalmente garantita, indipendentemente dall’esito nel merito sulla sussistenza del nesso funzionale.
Domande e risposte
Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia copre le attività tipicamente parlamentari e quelle extraparlamentari che costituiscano diretta esternazione di atti parlamentari compiuti nell’esercizio della funzione.
Cosa è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
È un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato (es. un tribunale) sostiene che un altro potere (es. il Parlamento) ha invaso la propria sfera di competenza. La fase di ammissibilità verifica solo se il conflitto è astrattamente configurabile, non chi ha ragione nel merito.
La Corte ha poi deciso nel merito questo conflitto?
Sì, dopo la fase di ammissibilità qui decisa, la Corte ha poi esaminato il merito del conflitto con una pronuncia successiva, valutando se le dichiarazioni dello Iannuzzi avessero o meno il necessario nesso funzionale con atti parlamentari tipici.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare: parametro centrale del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.