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La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto i ricorsi di numerose Regioni contro le disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in materia di servizio idrico integrato. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3, nella parte in cui imponeva che i bilanci delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) fossero pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, escludendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, violando così le competenze costituzionali delle Regioni.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) ha riformato la disciplina del servizio idrico integrato, istituendo le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) quali enti preposti all’organizzazione del servizio a livello locale. Molte Regioni hanno impugnato varie disposizioni del decreto davanti alla Corte Costituzionale, lamentando un’invasione delle loro competenze legislative e amministrative nelle materie del governo del territorio, della tutela della salute e dei servizi pubblici locali.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata hanno impugnato, tra le altre, le disposizioni degli artt. 135, 136, 141, 144-160, 166, 170, 172 e 176 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3, nella parte in cui prevedeva la pubblicazione dei bilanci e delle loro variazioni delle AATO nella Gazzetta Ufficiale anziché nel Bollettino Ufficiale della Regione. Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le restanti questioni, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni pendenti sullo stesso Codice dell’ambiente.
Il principio
Le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico sono enti di natura locale: imporre per legge statale la pubblicazione dei loro atti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anziché nel Bollettino Ufficiale regionale, viola le competenze costituzionali delle Regioni in materia di governo del territorio e di organizzazione dei servizi pubblici locali.
Domande e risposte
Cosa sono le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) per il servizio idrico?
Le AATO erano enti preposti all’organizzazione, all’affidamento e al controllo del servizio idrico integrato a livello locale, coinvolgendo i Comuni di ciascun ambito territoriale. Il d.lgs. 152/2006 le aveva istituite in attuazione dei principi di gestione unitaria della risorsa idrica per bacini territoriali omogenei.
Perché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale era ritenuta illegittima?
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica è lo strumento di pubblicazione degli atti statali. Per gli atti di enti locali o regionali, la pubblicazione avviene normalmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Imporre per legge statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per atti di un ente locale sconfinava nelle competenze organizzative regionali.
Qual era la posizione del WWF in questo giudizio?
Il WWF Italia – Onlus è intervenuto nei giudizi chiedendo che le norme impugnate fossero dichiarate illegittime. La Corte ha tuttavia dichiarato inammissibili gli interventi dei terzi (incluso il WWF) nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni, poiché tali interventi non sono ammessi in questa tipologia di giudizi costituzionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, tutela dell’ambiente e governo del territorio
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.