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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) nella parte relativa ai rifiuti speciali e alla bonifica dei siti contaminati. In particolare, ha censurato l’art. 241 e l’art. 265, comma 3, perché non prevedevano che i relativi regolamenti e decreti ministeriali fossero adottati previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali, violando così il principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
Il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) ha dettato una disciplina organica in materia di rifiuti, inclusi rifiuti speciali e recupero, nonché le procedure per la bonifica dei siti contaminati (Titolo V della Parte IV). Numerose Regioni hanno impugnato varie disposizioni sostenendo che invadessero le loro competenze legislative e amministrative nelle materie dell’ambiente, del governo del territorio e della salute, senza prevedere adeguate forme di cooperazione.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Marche hanno impugnato gli artt. da 217 a 226, da 233 a 236, da 238 a 253, 257 e 265, nonché l’allegato 4 alla Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 241, nella parte in cui non prevedeva che il relativo regolamento fosse adottato previa intesa con la Conferenza unificata, e dell’art. 265, comma 3, nella parte in cui non prevedeva analoga intesa per il relativo decreto ministeriale. Ha dichiarato non fondata la questione sugli artt. 217-226 sollevata dalla Regione Calabria e inammissibili numerose altre questioni, riservando a pronunce separate le restanti.
Il principio
Quando la normativa statale in materia ambientale – di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – incide su materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni (governo del territorio, tutela della salute), l’adozione di atti regolamentari o ministeriali richiede la previa intesa con la Conferenza unificata, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali.
Domande e risposte
Cos’è la Conferenza unificata e qual è il suo ruolo?
La Conferenza unificata (istituita dall’art. 8 del d.lgs. n. 281/1997) riunisce la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali. È il luogo istituzionale in cui Stato, Regioni ed Enti locali concordano le scelte legislative e regolamentari che li riguardano, applicando il principio di leale collaborazione previsto dalla Costituzione.
Cosa riguardano le procedure di bonifica dei siti contaminati?
Le norme sulla bonifica (Titolo V della Parte IV del Codice dell’ambiente) disciplinano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), le procedure di caratterizzazione e analisi di rischio dei siti inquinati, gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica vera e propria, con distribuzione delle competenze tra soggetti privati, Comuni, Regioni e Stato.
Perché la mancata previsione dell’intesa rende incostituzionale la norma?
Il principio di leale collaborazione impone che le decisioni dello Stato che incidono su sfere di competenza regionale siano assunte con il coinvolgimento delle Regioni. Quando ciò avviene tramite atti regolamentari o decreti ministeriali (che esulano dal procedimento legislativo parlamentare), l’intesa con la Conferenza unificata è lo strumento sostitutivo che garantisce il necessario coordinamento.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e competenza concorrente in materia di governo del territorio
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa, invocato per il rispetto dei limiti della legge delega n. 308/2004
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