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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge della Regione Puglia n. 6/2008, che attribuiva alla Regione funzioni di indirizzo, coordinamento e ispezione in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose (direttiva Seveso). La Corte ha ritenuto che la legge regionale si limitasse ad attuare, nell’ambito regionale, i criteri già fissati dalla disciplina statale e comunitaria.
Di cosa si tratta
La direttiva europea 96/82/CE (Seveso II), recepita in Italia con il d.lgs. n. 334/1999, disciplina il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. La Regione Puglia ha approvato la legge n. 6/2008 attribuendo alla Regione stessa funzioni di indirizzo, coordinamento e ispezione in tale materia. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge, sostenendo che invadesse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 2, commi 1, 2 (lettere c e d) e 3 (lettere h, i, j) della legge della Regione Puglia n. 6/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ritenuto che le disposizioni regionali impugnate si limitassero ad attuare in ambito regionale i criteri e le competenze già fissati dalla disciplina statale (art. 16 del d.lgs. n. 334/1999) e comunitaria, senza introdurre autonome deroghe o estensioni. Le funzioni regionali contestate risultavano quindi conformi al quadro normativo statale e comunitario di riferimento.
Il principio
In materia di tutela dell’ambiente, anche quando la competenza legislativa appartiene in via esclusiva allo Stato, le Regioni possono disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative che siano espressamente previste o consentite dalla normativa statale di riferimento: la legge regionale che si limita ad attuare nell’ambito territoriale i criteri statali non viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Domande e risposte
Cos’è la direttiva Seveso e perché rileva per questa sentenza?
La direttiva Seveso (96/82/CE, ora abrogata e sostituita dalla 2012/18/UE) disciplina il controllo dei rischi di incidenti rilevanti in impianti che detengono certe quantità di sostanze pericolose. È chiamata così per richiamare il grave incidente chimico di Seveso (1976). Il d.lgs. n. 334/1999 ne ha attuato i principi nell’ordinamento italiano.
In cosa consistevano le funzioni regionali contestate?
La legge pugliese attribuiva alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento in materia, nonché la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, l’individuazione degli stabilimenti a rischio maggiore e la disciplina dell’attività ispettiva, tutte nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa statale.
Quando una legge regionale in materia ambientale è costituzionalmente legittima?
Una legge regionale in materia di tutela dell’ambiente è costituzionalmente legittima quando si limita ad attuare funzioni amministrative già previste dalla normativa statale, senza alterare i livelli uniformi di tutela ambientale fissati dallo Stato né introdurre autonome discipline sostanziali in senso più o meno restrittivo rispetto agli standard nazionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s)
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni
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