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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, sull’art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge n. 203/2005, che disciplina la liquidazione delle spese legali a favore del convenuto in caso di sentenza favorevole nei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti.

Di cosa si tratta

Nella prassi del giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, l’art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005 prevedeva la liquidazione delle spese legali a favore del convenuto nel caso di sentenza favorevole. La Corte dei conti, sezione di appello per la Sicilia, si interrogava sulla corretta applicazione della norma nelle ipotesi di dichiarazione di prescrizione dell’azione di responsabilità – che tecnicamente non costituisce una sentenza favorevole al convenuto nel merito.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui si sarebbe prestata ad applicazioni estensive alle sentenze dichiarative della prescrizione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La pronuncia è in forma di ordinanza, adottata ai sensi delle norme che consentono la definizione semplificata quando mancano i presupposti per l’esame nel merito.

Il principio

Per poter sottoporre una questione di legittimità costituzionale alla Corte occorre indicare con precisione la norma impugnata, il parametro costituzionale violato e la rilevanza della questione nel giudizio a quo. La carenza di tali elementi, anche in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, determina l’inammissibilità della questione stessa.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti?

Il giudizio di responsabilità amministrativa si svolge davanti alla Corte dei conti ed è diretto ad accertare se un funzionario pubblico abbia causato un danno all’erario nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di condanna, il funzionario è tenuto a risarcire il danno. L’azione è promossa dalla Procura della Corte dei conti.

Cosa prevede l’art. 10-bis co. 10 del d.l. 203/2005 sulle spese legali?

La norma prevedeva che, in caso di proscioglimento nel merito, le spese legali sostenute dal convenuto fossero poste a carico dello Stato. Il contenzioso riguardava se la stessa regola si applicasse alle sentenze di prescrizione, che non decidono nel merito la sussistenza della responsabilità.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Il rimettente non aveva soddisfatto i requisiti formali e sostanziali necessari per sottoporre la questione alla Corte Costituzionale, rendendo impossibile l’esame nel merito della compatibilità della norma con i parametri costituzionali invocati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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