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La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Lombardia contro la disciplina del servizio civile universale (d.lgs. n. 40 del 2017), riconoscendo la competenza statale in materia e il rispetto del ruolo delle Regioni.
Di cosa si tratta
Il servizio civile universale è stato riformato con il d.lgs. n. 40 del 2017. Le Regioni Veneto e Lombardia hanno ritenuto che alcune norme — sulla programmazione del servizio, sul ruolo della Presidenza del Consiglio e sul finanziamento — comprimessero le loro competenze e violassero il principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato gli artt. 3, 4 comma 4, 5 comma 5, e 7 comma 1 lettera d), del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La disciplina del servizio civile universale rientra nella competenza statale e prevede comunque adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e della leale collaborazione.
Il principio
La materia del servizio civile universale appartiene alla competenza dello Stato, che ha predisposto idonei strumenti di coinvolgimento delle Regioni; le norme impugnate non ledono le competenze regionali né il principio di leale collaborazione.
Domande e risposte
Cosa hanno contestato le Regioni?
Le norme sulla programmazione, sul ruolo della Presidenza del Consiglio e sul finanziamento del servizio civile universale, ritenute lesive delle competenze regionali.
Come si è pronunciata la Corte?
Ha respinto tutte le censure, ritenendo legittima la disciplina statale e adeguato il coinvolgimento delle Regioni.
Quali Regioni avevano fatto ricorso?
Le Regioni Veneto e Lombardia, con ricorsi poi riuniti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni.
- Art. 118 della Costituzione — Funzioni amministrative e principio di sussidiarietà.
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.
- Art. 120 della Costituzione — Limiti all’intervento sostitutivo e leale collaborazione.
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