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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Lombardia n. 19 del 2017 sulla gestione venatoria del cinghiale nella parte in cui si applicava anche alle aree protette nazionali, riservate alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, comprese le aree naturali protette di rilievo nazionale, è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) fissa standard uniformi che le Regioni non possono derogare.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 1 e 3, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 11 della legge n. 394 del 1991, lamentando l’interferenza con la disciplina statale delle aree protette.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali, e ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 3, comma 3.

Il principio

Il principio: la disciplina delle aree naturali protette nazionali attiene alla tutela dell’ambiente, riservata in via esclusiva allo Stato; la Regione non può estendervi la propria disciplina venatoria del cinghiale.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

L’art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, nella parte in cui si applicava anche alle aree protette nazionali.

Perché?

Perché la tutela delle aree protette nazionali rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.

E il comma 3 della stessa norma?

La questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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